Pubblicato il 27 ottobre 20265 minuti di lettura
In breve: comprare da un’impresa non è come comprare da un privato. Se la vendita è soggetta a IVA si paga l’IVA sul prezzo, e non si può usare il prezzo-valore: registro, ipotecaria e catastale diventano fisse, 200 euro ciascuna. Se invece la vendita è esente da IVA si torna al registro del 2% o del 9% sul valore catastale. Il preliminare, poi, va guardato con attenzione: caparra e acconto non sono la stessa cosa, e per gli immobili da costruire la legge impone garanzie precise.
Quando c’è l’IVA e quando no
Le cessioni di fabbricati abitativi da parte di imprese sono in linea generale esenti da IVA. Sono però soggette a IVA, tra gli altri casi, quelle effettuate dalle imprese costruttrici o che vi hanno eseguito interventi di recupero entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori; oltre i cinque anni l’impresa può scegliere di applicare l’IVA manifestando l’opzione nell’atto (art. 10, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972).
La differenza pratica è grossa. Con l’IVA la base imponibile è il prezzo; senza l’IVA, per le abitazioni comprate da persone fisiche, si può chiedere il prezzo-valore e pagare il registro sul valore catastale, quasi sempre molto più basso (art. 1, comma 497, legge 266/2005).
Caparra e acconto: due parole, due effetti
La caparra confirmatoria è una somma data alla conclusione del contratto: se chi l’ha data non adempie, l’altra parte può recedere e trattenerla; se non adempie chi l’ha ricevuta, l’altra parte può recedere ed esigere il doppio (art. 1385 c.c.). L’acconto, invece, è solo un anticipo di prezzo: se l’affare salta va restituito, senza quel meccanismo. Scrivere «acconto» dove si voleva «caparra» toglie una tutela.
Perché trascrivere il preliminare
Il preliminare fatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata si può trascrivere (art. 2645-bis c.c.). Da quel momento ipoteche, pignoramenti e vendite a terzi trascritti dopo non pregiudicano chi ha prenotato l’acquisto. La protezione non dura per sempre: cessa se entro un anno dalla data convenuta per il definitivo, e comunque entro tre anni dalla trascrizione del preliminare, non si trascrive il contratto definitivo.
Per gli immobili da costruire la legge va oltre: il preliminare deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, il costruttore deve consegnare una fideiussione a garanzia delle somme incassate e, alla consegna, una polizza decennale sui danni all’immobile (D.Lgs. 122/2005). Se il costruttore non la dà, non è un dettaglio da sistemare dopo.
Un esempio
Caso inventato, nomi e numeri di fantasia. Simone e Laura vivono a Bologna, in zona Saragozza, e comprano dal costruttore un appartamento appena ultimato in un edificio nuovo. Prezzo 290.000 euro. Simone ha la residenza a Bologna e i requisiti della prima casa.
La vendita è soggetta a IVA, perché l’impresa costruttrice vende entro cinque anni dall’ultimazione: IVA del 4% su 290.000 euro, cioè 11.600 euro, più registro, ipotecaria e catastale di 200 euro ciascuna. Il valore catastale, qui, non conta.
Firmano un preliminare dal notaio, che lo trascrive: versano 29.000 euro a titolo di caparra confirmatoria, con la fideiussione del costruttore a garanzia. Tre mesi dopo si arriva al rogito. Avendo la famiglia di Laura in Campania, scelgono di firmare a Napoli, dove lo Studio segue già altre pratiche: si può, perché la legge limita il luogo in cui il notaio riceve l’atto, non il luogo in cui si trova la casa (art. 27 legge 89/1913). L’atto viene poi trascritto a Bologna.
Le imposte, in breve
- Con IVA, prima casa: IVA del 4% sul prezzo; registro, ipotecaria e catastale di 200 euro ciascuna. Nell’esempio: 11.600 euro più 600.
- Con IVA, senza prima casa: IVA del 10% per le abitazioni non di lusso; 22% per le categorie A/1, A/8 e A/9. Stesse imposte fisse.
- Vendita esente da IVA: registro del 2% con la prima casa e del 9% senza, sul valore catastale con il prezzo-valore; ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna.
- Preliminare: imposta di registro fissa di 200 euro; sulla caparra confirmatoria lo 0,50%; sugli acconti non soggetti a IVA il 3%. Quello che si paga sul preliminare si recupera, nei limiti previsti, sull’imposta dovuta per il definitivo.
- Le regole sono nazionali e valgono a Bologna come a Napoli: vedi la guida dell’Agenzia delle Entrate «L’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali».
Le imposte dipendono dal caso concreto: nel preventivo scritto le trovi voce per voce.
Cosa fare in pratica
- Chiedi subito all’impresa se la vendita è soggetta a IVA o esente: cambia il conto di migliaia di euro.
- Guarda la data di ultimazione dei lavori: è da lì che si contano i cinque anni.
- Verifica che nel preliminare sia scritto «caparra confirmatoria» se è quello che volete.
- Per un immobile da costruire pretendi la fideiussione prima di versare, e la polizza decennale alla consegna.
- Valuta di fare il preliminare dal notaio e di trascriverlo: costa qualcosa, protegge molto.
- Chiedi un preventivo scritto con imposte e onorario di massima, voce per voce.
Domande frequenti
Comprando da un’impresa pago sempre l’IVA?
No. Le cessioni di abitazioni da imprese sono di regola esenti; l’IVA si applica, fra gli altri casi, quando vende l’impresa costruttrice entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori, o quando l’impresa opta per l’IVA in atto.
Con l’IVA posso usare il prezzo-valore?
No. Il prezzo-valore riguarda l’imposta di registro. Se c’è IVA, la base imponibile è il prezzo.
Caparra o acconto: che differenza fa?
La caparra confirmatoria consente di recedere trattenendo la somma o di chiederne il doppio; l’acconto è solo un anticipo di prezzo da restituire.
La casa è a Bologna: posso firmare a Napoli?
Sì. L’atto può essere ricevuto in Campania e trascritto a Bologna; chi non può esserci firma per procura speciale.
Fonti
- Art. 10, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972, cessioni di fabbricati abitativi (Normattiva)
- Art. 2645-bis c.c., trascrizione del preliminare (Normattiva)
- Art. 1385 c.c., caparra confirmatoria (Normattiva)
- D.Lgs. 122/2005, tutela degli acquirenti di immobili da costruire (Normattiva)
- L’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali (Agenzia delle Entrate)
Vedi anche: quando conviene trascrivere il preliminare, i documenti da preparare prima del rogito, atto pubblico o scrittura privata autenticata e il Glossario dello Studio.
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Il presente articolo ha finalità informativa. Non costituisce un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.
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