Pubblicato il 18 ottobre 2026Aggiornato il 24 ottobre 20265 minuti di lettura
Guida rapida su Costituire una S.R.L. a Napoli con soci che vivono a Roma: In questa pagina trova i riferimenti di legge, i documenti necessari e le tutele operative per «Capire prima di firmare». Per ricevere senza impegno un preventivo di massima scritto suddiviso nelle 3 voci ex art. 147 L. Notarile, può utilizzare il calcolatore rapido dello Studio.
In breve: una società a responsabilità limitata nasce con un atto pubblico davanti al notaio. Il notaio può riceverlo solo nel territorio in cui ha sede – per lo Studio, la Campania – ma la società può avere la sede dove vuole: anche a Roma, ai Parioli. L’atto si firma a Napoli, poi il notaio lo deposita per l’iscrizione nel Registro delle imprese competente per la sede, quindi a Roma, entro venti giorni. I soci che non possono esserci firmano per procura.
Dove si firma e dove sta la società
Sono due cose diverse. Il limite territoriale del notaio riguarda il luogo della firma (art. 27 legge 16 febbraio 1913, n. 89); la sede sociale la scelgono i soci e va indicata nell’atto costitutivo. Una S.R.L. con sede ai Parioli può quindi nascere con un atto ricevuto a Napoli.
Dopo la firma è il notaio a depositare l’atto per l’iscrizione nel Registro delle imprese, presso la Camera di commercio competente per la sede; la società acquista personalità giuridica con l’iscrizione.
Capitale e conferimenti
Il capitale di una S.R.L. può essere di 10.000 euro o più; è possibile anche un capitale inferiore, pari almeno a un euro, ma in quel caso i conferimenti devono essere in denaro e versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione, e una parte degli utili va accantonata a riserva finché riserva e capitale non raggiungono 10.000 euro (art. 2463 c.c.).
Con capitale di almeno 10.000 euro si può versare il 25% dei conferimenti in denaro, salvo il caso del socio unico, che versa tutto. Si possono conferire anche beni in natura o crediti, con una relazione di stima.
Esiste poi la S.R.L. semplificata, riservata alle persone fisiche, che adotta uno statuto standard tipizzato e non paga onorari notarili, bolli e diritti di segreteria (art. 2463-bis c.c.). In cambio, lo statuto non si può modificare: è una scelta comoda per progetti semplici, meno adatta quando i patti tra soci sono delicati.
Lo statuto: i punti che contano
- Oggetto sociale: scritto con precisione, perché condiziona codici di attività, autorizzazioni e rapporti con le banche.
- Amministrazione: amministratore unico, consiglio, oppure amministrazione congiunta o disgiunta. Chi firma per la società e per quali importi.
- Decisioni dei soci: quorum, materie riservate, possibilità di decidere per consultazione scritta.
- Circolazione delle quote: prelazione a favore degli altri soci, clausole di gradimento, che cosa succede in caso di morte di un socio.
- Recesso ed esclusione: come esce un socio e come si calcola il valore della sua quota.
Sono i punti che, quando i soci vivono in città diverse e si vedono poco, evitano i problemi più seri: senza regole scritte, ogni divergenza diventa una trattativa.
Un esempio
Caso inventato, nomi e numeri di fantasia. Giorgia e Michele vivono a Roma, ai Parioli, e Nicola vive a Napoli. Vogliono costituire una S.R.L. di servizi informatici con sede a Roma e capitale di 30.000 euro, diviso in parti uguali; i conferimenti sono in denaro e versano il 25%, cioè 7.500 euro.
L’atto si firma a Napoli: Nicola è già in città, Giorgia prende il treno, Michele è all’estero per lavoro e dà procura speciale a Giorgia. Lo statuto prevede amministrazione congiunta per gli atti sopra 20.000 euro, prelazione sulle quote e una clausola che regola l’ingresso degli eredi. Dopo la firma il notaio deposita l’atto al Registro delle imprese di Roma; l’iscrizione arriva in pochi giorni.
Le imposte, in breve
- Imposta di registro sull’atto costitutivo: in misura fissa, 200 euro.
- Imposta di bollo per il deposito telematico al Registro delle imprese: 156 euro.
- Diritti di segreteria della Camera di commercio e diritto annuale, dovuti secondo gli importi in vigore.
- Tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali: 309,87 euro per le società con capitale non superiore a 516.456,90 euro, da versare entro il 16 marzo di ogni anno.
- S.R.L. semplificata: niente onorari notarili, niente bollo e niente diritti di segreteria, a fronte di uno statuto non modificabile.
- Fonti: artt. 2463 e 2463-bis c.c. e Agenzia delle Entrate.
Le imposte dipendono dal caso concreto: nel preventivo scritto le trovi voce per voce.
Cosa fare in pratica
- Mettete per iscritto, tra soci, chi mette che cosa e chi decide che cosa: è il materiale dello statuto.
- Scegliete la sede e procuratevi il titolo che la giustifica (contratto di locazione, disponibilità dell’immobile).
- Decidete il capitale e come versarlo; per il socio unico il versamento è integrale.
- Mandate allo Studio documenti, codici fiscali e indirizzi PEC dei soci e degli amministratori.
- Chi non può venire prepari per tempo una procura speciale.
- Chiedete un preventivo scritto con imposte, diritti e onorario di massima, voce per voce.
Domande frequenti
Posso costituire a Napoli una S.R.L. con sede a Roma?
Sì. Il notaio riceve l’atto in Campania e la sede sociale può essere in qualsiasi comune italiano.
Tutti i soci devono essere presenti?
No. Chi non può esserci dà una procura speciale a un’altra persona.
Serve davvero un capitale di 10.000 euro?
No, si può partire anche da un euro, ma i conferimenti devono essere in denaro e versati per intero, con l’obbligo di accantonare utili a riserva.
Chi iscrive la società al Registro delle imprese?
Il notaio, entro venti giorni dalla firma, presso la Camera di commercio competente per la sede.
Fonti
- Art. 2463 c.c., costituzione della s.r.l. (Normattiva)
- Art. 2463-bis c.c., s.r.l. semplificata (Normattiva)
- Art. 27 legge 89/1913, legge notarile (Normattiva)
- Registro delle imprese e Unioncamere
Vedi anche: la procura speciale, casa a Roma con atto firmato a Napoli, atto pubblico e scrittura privata autenticata e il Glossario dello Studio.
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Il presente articolo ha finalità informativa. Non costituisce un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.
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