📅 Pubblicato il 7 settembre 2026🔄 Aggiornato il 13 settembre 2026

In sintesi

  • La fusione unisce due o più società in una sola (per incorporazione o con una società nuova); la scissione divide il patrimonio di una società tra due o più società. In entrambi i casi i rapporti giuridici continuano senza interruzione: non c’è vendita, non c’è liquidazione.
  • Il percorso è scandito dal codice civile: progetto, situazione patrimoniale, relazioni, delibera dei soci, attesa per l’opposizione dei creditori, atto notarile, iscrizione nel registro delle imprese.
  • Per le SRL e le società interamente possedute ci sono procedure semplificate e termini dimezzati; con il consenso di tutti i soci si rinuncia a relazioni e attese.
  • Fiscalmente le operazioni sono neutre (artt. 172-173 TUIR) e pagano imposte fisse, anche se ci sono immobili.

Due fratelli hanno ereditato una società con un capannone e un’attività commerciale e vogliono dividersi: uno prende l’immobile, l’altro l’azienda. Un imprenditore ha tre SRL nate in momenti diversi e vuole ridurle a una per tagliare costi e bilanci. Un gruppo familiare vuole separare gli immobili dall’attività operativa per proteggerli dai rischi d’impresa. Sono i casi tipici in cui, nel nostro Studio, si parla di fusione e scissione. Non sono operazioni riservate alle grandi aziende: sono strumenti ordinari, con un percorso preciso e costi contenuti se organizzati bene. Ecco come funzionano.

Fusione: unire senza vendere

Con la fusione (artt. 2501 e seguenti c.c.) una società incorpora un’altra oppure due società si estinguono per dar vita a una nuova. La società risultante prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, delle società fuse (art. 2504-bis): contratti, dipendenti, licenze, crediti e debiti passano senza bisogno di cessioni, volture o consensi dei terzi. È questa la differenza rispetto alla cessione d’azienda: nella fusione non si compra nulla, si riorganizza. I soci delle società incorporate ricevono quote della incorporante secondo un rapporto di cambio che riflette il valore delle rispettive società; se l’incorporante possiede già il 100% dell’incorporata, il rapporto di cambio non serve e la procedura si semplifica (art. 2505).

Scissione: dividere senza liquidare

Con la scissione (artt. 2506 e seguenti) una società assegna tutto il suo patrimonio (scissione totale) o una parte (scissione parziale) a una o più società, esistenti o nuove, e i soci della scissa ricevono quote delle beneficiarie. Può essere proporzionale, se ogni socio riceve nelle beneficiarie la stessa percentuale che aveva nella scissa, oppure non proporzionale, quando i soci si dividono: in questo secondo caso il socio che non approva ha diritto di far acquistare le proprie quote (art. 2506-bis, comma 4). A tutela dei creditori, ogni società risultante risponde in solido dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui sono stati assegnati, nei limiti del patrimonio netto ricevuto (art. 2506-quater, comma 3). La scissione è lo strumento più usato per separare gli immobili dall’attività operativa: l’Agenzia delle Entrate, in numerose risposte a interpello, l’ha ritenuta non abusiva quando le società risultanti continuano davvero a operare e non sono scatole da liquidare o vendere subito.

Il percorso, passo per passo

Cosa fa il notaio

Il notaio non si limita a verbalizzare. Verifica che il progetto e i documenti rispettino la legge e lo statuto, controlla le maggioranze e i diritti dei soci di minoranza, cura i depositi e le iscrizioni nel registro delle imprese, calcola i termini per l’opposizione, riceve l’atto finale e, se ci sono immobili, li trascrive nei registri immobiliari e ne cura la voltura catastale. In sede di atto verifica le formalità pregiudizievoli sugli immobili e la conformità urbanistica e catastale, come in una vendita. Se una delle società ha soci minori o incapaci, interviene con le autorizzazioni; se ci sono soci all’estero, con le procure. Quando la delibera è assunta in videoconferenza, come consente lo statuto della maggior parte delle SRL, il notaio la riceve da remoto.

Le imposte

Fusione e scissione sono neutrali per le imposte sui redditi (artt. 172 e 173 TUIR): i beni passano ai valori fiscali che avevano, senza plusvalenze; le perdite fiscali si riportano nei limiti del patrimonio netto e a condizione che la società che le ha prodotte fosse “vitale” (ricavi e costi del lavoro non inferiori al 40% della media dei due esercizi precedenti). Il correttivo della riforma fiscale (D.Lgs. 148/2026, art. 8) ha precisato che il riferimento per il calcolo è la data antecedente a quella di efficacia dell’operazione. L’atto sconta l’imposta di registro fissa di 200 euro (art. 4, lett. b, Tariffa parte I) e, se ci sono immobili, ipotecaria e catastale fisse di 200 euro ciascuna. Rispetto a una cessione d’azienda con immobile, che pagherebbe il 9% più il 3%, la differenza è enorme: per questo la scissione è spesso la strada per riorganizzare il patrimonio immobiliare, come abbiamo accennato anche in conferire un’azienda con immobili.

Un esempio con i numeri e i tempi

Alfa SRL, di due fratelli al 50%, possiede un capannone a Casoria (valore 800.000 euro, valore fiscale 300.000) e gestisce un’attività di logistica. I fratelli decidono una scissione parziale: il capannone va alla nuova Beta SRL, che lo affitterà ad Alfa; le quote di Beta restano al 50% ciascuno (scissione proporzionale). Imposte: registro 200 euro, ipotecaria 200, catastale 200; nessuna plusvalenza, perché il capannone entra in Beta a 300.000 euro di valore fiscale. Se invece Alfa avesse venduto il capannone a Beta, avrebbe pagato IRES sulla plusvalenza di 500.000 euro (120.000 euro) e Beta avrebbe pagato l’IVA o il registro: decine di migliaia di euro. Tempi: progetto depositato il 1° marzo; assemblea con rinuncia ai termini e alle relazioni il 5 marzo, con verbale notarile; iscrizione della delibera il 10 marzo; se i creditori (la banca del mutuo sul capannone) acconsentono, atto di scissione a fine marzo; altrimenti dopo trenta giorni, a metà aprile. Costi vivi: diritti camerali, bolli e le imposte fisse; il compenso notarile e quello del commercialista per la situazione patrimoniale si preventivano prima.

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Fonti

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