Pubblicato il 19 ottobre 2026Aggiornato il 24 ottobre 20266 minuti di lettura
Guida rapida su Dare i soldi al figlio per comprare casa: forma dell’atto e imposte: In questa pagina trova i riferimenti di legge, i documenti necessari e le tutele operative per «Capire prima di firmare». Per ricevere senza impegno un preventivo di massima scritto suddiviso nelle 3 voci ex art. 147 L. Notarile, può utilizzare il calcolatore rapido dello Studio.
In breve: ci sono due strade, e non sono uguali. Se i genitori regalano il denaro al figlio, serve un atto notarile con due testimoni: senza, la donazione è nulla. Se invece i genitori pagano direttamente il prezzo al venditore e la cosa viene dichiarata nell’atto di acquisto, si è nel campo della donazione indiretta: è valida senza un atto di donazione e non sconta l’imposta di donazione. In tutti e due i casi il denaro va tracciato e, un domani, si farà il conto con gli altri figli.
Prima strada: la donazione di denaro, con il notaio
La donazione deve essere fatta per atto pubblico, alla presenza di due testimoni, a pena di nullità (art. 782 c.c.). Fa eccezione la donazione di modico valore di beni mobili, che vale con la semplice consegna: ma la modicità si valuta in rapporto alle condizioni economiche del donante (art. 783 c.c.), e per cifre da acquisto di una casa non si può contare su quell’eccezione.
Un bonifico di 90.000 euro «per la casa», senza atto, è una donazione nulla. Il problema non si vede subito: si vede quando arriva la banca, quando arriva una contestazione tra fratelli, o quando qualcuno chiede la restituzione.
Seconda strada: la donazione indiretta, pagando il venditore
I genitori possono pagare il prezzo direttamente al venditore. In questo caso il figlio compra con denaro dei genitori, e l’attribuzione si realizza «per via indiretta»: non serve l’atto di donazione, perché il contratto è la compravendita. La cosa va dichiarata nell’atto di acquisto, con l’indicazione dell’origine delle somme.
Sul piano fiscale questa è la strada più leggera: le liberalità collegate ad atti di trasferimento di immobili già assoggettati all’imposta di registro o all’IVA non sono soggette all’imposta di donazione (art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. 346/1990). E l’immobile non diventa di provenienza donativa: resta un normale acquisto, con tutti i vantaggi che questo ha quando un giorno lo si rivenderà o lo si darà in garanzia alla banca.
Quello che resta uguale: i conti con gli altri figli
Diretta o indiretta, resta una liberalità. Alla morte dei genitori entra nella collazione tra i figli e si tiene conto nel calcolo della legittima. Per questo conviene scriverlo bene: la somma, la data, chi l’ha data, se è a titolo di anticipo sulla quota di eredità oppure con dispensa dalla collazione. Una riga chiara oggi evita una causa domani.
Un esempio
Caso inventato, nomi e numeri di fantasia. Giulia vive a Milano, sui Navigli, e compra un bilocale in zona Darsena per 280.000 euro. Ha 100.000 euro di risparmi, 120.000 di mutuo, e i genitori le danno i restanti 60.000. I genitori vivono ancora in Campania e la famiglia si appoggia allo Studio di Napoli.
Scelgono la seconda strada: i 60.000 euro vengono versati con bonifico dal conto dei genitori direttamente al venditore il giorno del rogito, e nell’atto si dichiara che quella parte di prezzo è stata pagata dai genitori a titolo di liberalità in favore della figlia. Nessuna imposta di donazione. Nell’atto si aggiunge che l’aiuto è un anticipo sulla futura eredità, così il fratello di Giulia sa esattamente di che cosa si parla.
L’atto di acquisto riguarda un immobile di Milano, ma le parti scelgono di firmarlo a Napoli, dove risiedono i genitori: si può, perché la legge limita il luogo in cui il notaio riceve l’atto, non il luogo in cui si trova la casa (art. 27 legge 89/1913). Chi non può venire firma per procura speciale.
Le imposte, in breve
- Donazione diretta di denaro a un figlio: imposta del 4% sulla parte che supera la franchigia di 1.000.000 di euro per ciascun figlio. Sotto la franchigia non si paga imposta di donazione; resta l’imposta di registro fissa di 200 euro. Vedi aliquote e franchigie dell’Agenzia delle Entrate.
- Donazione indiretta collegata all’acquisto: nessuna imposta di donazione, perché l’acquisto sconta già registro o IVA.
- Sull’acquisto: da privato, registro del 2% con la prima casa e del 9% senza, sul valore catastale con il prezzo-valore, più 50 euro di ipotecaria e 50 di catastale.
- Da impresa con IVA: IVA del 4% con la prima casa e del 10% senza, sul prezzo; registro, ipotecaria e catastale di 200 euro ciascuna.
- Il denaro va sempre tracciato: bonifici, mai contante. Gli estremi dei pagamenti si indicano in atto.
Le imposte dipendono dal caso concreto: nel preventivo scritto le trovi voce per voce.
Cosa fare in pratica
- Decida prima del rogito quale strada prendere: soldi al figlio con atto, oppure prezzo pagato al venditore.
- Niente contante: bonifici dal conto di chi dà il denaro, con causale chiara.
- Di’ al notaio, prima, da dove arrivano i soldi: serve anche per gli obblighi antiriciclaggio.
- Metta nero su bianco se l’aiuto è un anticipo sull’eredità o una liberalità con dispensa dalla collazione.
- Se gli altri figli ricevono qualcosa di diverso, valuta con il notaio se serve un testamento che riequilibri.
- Chieda un preventivo scritto con imposte e onorario di massima, voce per voce.
Domande frequenti
Basta un bonifico con la causale «regalo per la casa»?
No. La donazione di denaro richiede l’atto pubblico con due testimoni; senza, è nulla. L’eccezione per le donazioni di modico valore non copre le somme che servono a comprare una casa.
Se pago io il venditore devo fare un atto di donazione?
No. È una donazione indiretta: basta dichiararla nell’atto di acquisto, indicando l’origine delle somme.
La casa diventa «di provenienza donativa»?
No, se la donazione riguarda il denaro e non l’immobile: il figlio compra, e l’acquisto resta un acquisto.
L’altro figlio può lamentarsi un domani?
Alla successione l’aiuto entra nei conti tra fratelli. Scriverlo chiaramente oggi riduce di molto il rischio di lite.
Fonti
- Art. 782 c.c., forma della donazione (Normattiva)
- Art. 783 c.c., donazione di modico valore (Normattiva)
- Art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. 346/1990, liberalità collegate ai trasferimenti immobiliari (Normattiva)
- Aliquote e franchigie (Agenzia delle Entrate)
Vedi anche: i genitori pagano la casa al figlio: due strade, le liberalità indirette, comprare una casa di provenienza donativa e il Glossario dello Studio.
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Il presente articolo ha finalità informativa. Non costituisce un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.
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