Non tutte le donazioni si chiamano donazioni. Nella pratica notarile capita spesso di trovare, dentro una famiglia, attribuzioni patrimoniali che nessuno ha mai qualificato come tali: il padre che paga il prezzo della casa acquistata dalla figlia, il genitore che estingue il mutuo del figlio, il conto cointestato alimentato da uno solo dei titolari, il credito a cui si rinuncia.

Sono liberalità indirette. Non hanno la forma della donazione, ma ne hanno la sostanza. E in sede di successione producono effetti che quasi sempre arrivano inattesi.

Che cosa dice la legge

La norma di riferimento è l’articolo 809 del codice civile, che estende alle liberalità realizzate con atti diversi dalla donazione tipica una parte della disciplina delle donazioni.

In concreto si applicano:

Restano invece escluse le liberalità d’uso, cioè i regali conformi agli usi in determinate occasioni, e le spese di mantenimento ed educazione, che l’articolo 742 sottrae espressamente alla collazione.

La differenza più importante riguarda la forma. La donazione tipica richiede l’atto pubblico alla presenza di due testimoni, a pena di nullità. La liberalità indiretta no: assume la forma dell’atto attraverso il quale si realizza. Se l’arricchimento passa per una compravendita, la forma sufficiente è quella della compravendita.

Le figure che si incontrano più spesso

Il pagamento del prezzo da parte di un terzo. È l’ipotesi classica: l’acquirente è il figlio, il denaro esce dal conto del genitore e va al venditore. L’arricchimento del figlio non è la somma, è l’immobile.

L’intestazione a nome altrui. Il bene viene acquistato e intestato a un soggetto diverso da chi ne sostiene il costo.

La rinuncia a un diritto. Il creditore che rinuncia a riscuotere, il comproprietario che accetta una divisione a sé sfavorevole, l’usufruttuario che rinuncia in favore del nudo proprietario.

La cointestazione di somme. Un conto o un deposito titoli alimentato da uno solo dei cointestatari, quando risulta l’intento di attribuire all’altro la disponibilità.

Che cosa succede alla morte del disponente

Qui sta il punto che interessa davvero chi riceve, e chi resta fuori.

La liberalità indiretta entra nella riunione fittizia, cioè nel calcolo che serve a stabilire se le quote riservate ai legittimari, coniuge e figli, siano state rispettate. Se la legittima risulta lesa, il legittimario può agire in riduzione.

Fin qui nessuna differenza rispetto a una donazione ordinaria. La differenza arriva subito dopo, e riguarda chi nel frattempo ha comprato quel bene.

Per le donazioni dirette l’ordinamento ha storicamente consentito al legittimario di rivolgersi anche al terzo acquirente. Per le liberalità indirette la Corte di cassazione ha escluso questa possibilità: il legittimario leso può far valere un diritto di credito nei confronti del beneficiario della liberalità, ma non può pretendere la restituzione del bene da chi lo ha acquistato. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite nel 2010, è stato confermato dalla giurisprudenza successiva.

La ragione è tecnica ma comprensibile: nella liberalità indiretta il bene non è mai entrato nel patrimonio del disponente, e quindi non può essere recuperato come se ne fosse uscito.

Una precisazione sul quadro attuale

Per anni questa differenza ha avuto un peso pratico enorme. Un immobile con provenienza donativa diretta era difficile da vendere e difficile da ipotecare, perché l’acquirente e la banca temevano l’azione di restituzione. Un immobile con provenienza da liberalità indiretta non presentava lo stesso problema.

Il quadro è cambiato. La riforma introdotta dall’articolo 44 della legge 2 dicembre 2025 n. 182, in vigore dal 18 dicembre 2025, ha riscritto gli articoli 561 e 563 del codice civile, escludendo che la riduzione pregiudichi i terzi ai quali il donatario abbia alienato. La distanza fra le due situazioni si è quindi molto ridotta.

Resta però intatta la sostanza: liberalità dirette e indirette concorrono entrambe a formare il conto della legittima. Chi ha ricevuto di più in vita lascia, alla propria morte, un conto aperto con gli altri legittimari.

Il profilo fiscale

Le liberalità indirette collegate ad atti di trasferimento o di costituzione di diritti immobiliari soggetti a imposta di registro proporzionale o a IVA non scontano l’imposta di donazione. La previsione è contenuta nell’articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 346 del 1990, e opera a prescindere dall’importo.

Il collegamento fra la liberalità e l’atto di acquisto deve però risultare. È una delle ragioni per cui la provenienza delle somme viene dichiarata nell’atto: quella dichiarazione non è una formalità, è ciò che rende la liberalità tracciabile, databile e fiscalmente inquadrata.

Un equivoco da chiarire

Molti ritengono che qualunque attribuzione fatta senza notaio sia, per ciò stesso, una liberalità indiretta. Non è così, e l’errore è costoso.

Il trasferimento di denaro da un conto all’altro per spirito di liberalità non è una donazione indiretta. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017, lo hanno qualificato come donazione tipica ad esecuzione indiretta: la banca è solo lo strumento esecutivo. Ne consegue che, se l’importo non è di modico valore, l’attribuzione è nulla per difetto di forma, e il donante o i suoi eredi possono chiederne la restituzione.

La questione si presenta con frequenza nel caso dei genitori che finanziano l’acquisto della casa di un figlio, ed è trattata nell’articolo dedicato.

In sintesi

Una liberalità indiretta non ha bisogno dell’atto di donazione per essere valida, ma produce gli stessi effetti sostanziali in sede di successione. Il momento per inquadrarla correttamente è quello in cui si compie, non quello in cui si apre la successione: a quel punto le prove sono più difficili e le posizioni più rigide.

Leggi anche: Dare la casa al figlio in comodato: serve il notaio e che cosa conviene scrivere?


Lo Studio Notarile Marco Fiorentino, in Napoli, esamina queste situazioni nella preparazione degli atti di compravendita e di donazione, e nella ricostruzione delle provenienze.

Il presente articolo ha finalità informativa. Non costituisce un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.


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