Pubblicato il 21 ottobre 2026Aggiornato il 27 ottobre 20265 minuti di lettura

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Guida rapida su Terzo settore, la riforma fiscale è operativa: cosa cambia per gli ETS dal 2026: In questa pagina trova i riferimenti di legge, i documenti necessari e le tutele operative per «Capire prima di firmare». Per ricevere senza impegno un preventivo di massima scritto suddiviso nelle 3 voci ex art. 147 L. Notarile, può utilizzare il calcolatore rapido dello Studio.

Per anni la riforma fiscale del Terzo settore è rimasta in un limbo: scritta nel Codice del 2017, ma bloccata in attesa del via libera di Bruxelles. Quel via libera è arrivato, e dal 2026 il Titolo X del Codice del Terzo Settore è pienamente operativo. Per un’associazione, una fondazione o un’impresa sociale iscritta al RUNTS cambia il modo in cui si verifica, ogni anno, se l’ente resta non commerciale.

Che cosa è cambiato

La Commissione Europea ha chiarito, nel marzo 2025, che le misure fiscali del Terzo settore non sono aiuti di Stato: un passaggio necessario perché le norme scritte nel decreto legislativo 117/2017 potessero entrare in vigore. Con la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha dato le prime indicazioni operative. Il punto centrale riguarda l’articolo 79 del Codice: gli enti del Terzo settore non seguono più, per stabilire se sono commerciali o no, i criteri generali previsti dall’articolo 149 del TUIR. Per effetto dell’articolo 89 del Codice, quei criteri generali non si applicano più a loro: vale un criterio proprio, autonomo, pensato apposta per gli ETS.

Il nuovo test di non commercialità

Le attività di interesse generale elencate dall’articolo 5 del Codice restano non commerciali in due casi: quando sono gratuite, oppure quando i corrispettivi richiesti non superano i costi effettivi di svolgimento. In questi costi rientrano anche le voci indirette, finanziarie e tributarie, se imputate con un criterio corretto e documentabile. La circolare riconosce inoltre un margine di tolleranza: i ricavi possono superare i costi fino al 6%, ma non per più di tre periodi d’imposta consecutivi. Al quarto anno di superamento, quel margine non si applica più, e l’attività rischia di essere considerata commerciale. Per il caso concreto della sua associazione, questo margine va sempre riletto con il commercialista dell’ente, prima di farci affidamento.

Le attività diverse, quelle accessorie rispetto allo scopo istituzionale, restano ammesse secondo i limiti già fissati dall’articolo 6 del Codice: non oltre il 30% delle entrate complessive dell’ente, oppure non oltre il 66% dei costi complessivi.

L’iscrizione al RUNTS non basta più da sola

Essere iscritti al RUNTS resta necessario, ma la circolare chiarisce che non è sufficiente. Serve una coerenza continua, anno per anno, fra quanto scritto nello statuto e quanto l’ente svolge davvero. Per questo diventano importanti alcuni strumenti:

Resta inoltre ferma la distinzione fra le imposte sui redditi e l’IVA: una stessa attività può essere non commerciale ai fini IRES e, allo stesso tempo, rilevante ai fini IVA. Le due discipline si verificano separatamente.

Il regime forfettario per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale

L’articolo 86 del Codice conferma un regime forfettario semplificato per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Si può usare fino a 85.000 euro di ricavi, sia ai fini IRES sia ai fini IVA. È un regime pensato per gli enti più piccoli: evita loro il calcolo analitico richiesto dal test generale di non commercialità.

Perché conta anche per lo statuto, non solo per il bilancio

Il notaio entra in questa materia prima del bilancio: nella redazione o nell’adeguamento dello statuto. Uno statuto che descrive le attività di interesse generale in modo vago rende più difficile, per l’ente, dimostrare poi la coerenza richiesta dalla circolare. Vale per chi deve ancora iscriversi al RUNTS, e per chi deve adeguare lo statuto di un ente già esistente. Vale anche per le ex ONLUS, che hanno dovuto scegliere se trasformarsi in ETS o devolvere il proprio patrimonio. Su questi passaggi lo Studio ha già scritto in modo più ampio: l’iscrizione al RUNTS e la clausola di devoluzione, e cosa è cambiato con la fine delle ONLUS.

Domande frequenti

Un’associazione iscritta al RUNTS è automaticamente non commerciale?

No. L’iscrizione al RUNTS è necessaria ma non basta. Conta il rispetto sostanziale e continuativo del test dell’articolo 79 del Codice: i corrispettivi non devono superare i costi effettivi delle attività di interesse generale. È ammesso un margine del 6% per tre anni consecutivi, da verificare caso per caso con il commercialista.

Le regole IVA sono cambiate insieme a quelle sul reddito?

La disciplina IVA resta distinta da quella IRES e si valuta a parte. Un’attività può essere considerata non commerciale ai fini delle imposte sui redditi e comunque rilevante ai fini IVA.

Cosa cambia per una piccola associazione di volontariato?

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono usare il regime forfettario dell’articolo 86 del Codice. Il limite è 85.000 euro di ricavi, ed evita il calcolo analitico del test generale.

Fonti

Approfondimenti sul sito: RUNTS e clausola di devoluzione · Fine delle ONLUS · Lascito solidale · Un caso: da associazione di fatto ad APS.

La sua associazione o fondazione deve adeguare lo statuto alla nuova disciplina? Chieda un preventivo di massima oppure prenoti una consulenza online. Studio Notarile Marco Fiorentino, Via Cuma 6, Napoli · segreteria@notaiofiorentinomarco.com

Aggiornamento

Aggiornamento del 27 ottobre 2026. Sono state modificate le regole operative del RUNTS, il registro unico nazionale del Terzo settore. È stato inoltre introdotto un modello di rendiconto per cassa in forma aggregata, pensato per gli enti più piccoli: una rendicontazione più sintetica rispetto a quella ordinaria.

Che cosa guardare: se il Suo ente è iscritto al RUNTS, verifichi con il commercialista dell’ente quale modello di rendiconto gli spetta e se le nuove regole di registro incidono sulle comunicazioni da fare. Per la parte statutaria lo Studio è a disposizione, in Via Cuma n. 6 (Santa Lucia), 80132 Napoli, oppure in Consulenza online, senza impegno.

Fonti: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, decreti del 13 gennaio 2026 e del 18 febbraio 2026 e atto di indirizzo 2026 — www.lavoro.gov.it.


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Marco Fiorentino, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Partita IVA 00362508889. Scheda del Consiglio Nazionale del Notariato. Gli atti si firmano nello Studio a Napoli.

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