📅 Pubblicato il 18 settembre 2026🔄 Aggiornato il 18 settembre 2026 — perché: verifica sui nuovi materiali di studio (formule del vincolo ex art. 2645-ter c.c. e del trust, tassazione dopo il D.Lgs. 139/2024 e il D.Lgs. 123/2025)📁 Caso concreto n. 12

Come funziona questa rubrica

Situazioni che in Studio capitano davvero, raccontate come casi tipo: nomi, quartieri e cifre sono di fantasia, i passaggi e le regole sono quelli veri. Serve a farti vedere in anticipo cosa succede in una pratica come la tua. Il numero esatto per il tuo caso te lo diamo con un preventivo scritto. La guida completa sull’argomento è Dopo di noi: trust, vincoli di destinazione e fondi speciali per le persone con disabilità.

Il nodo: «e quando non ci saremo più noi?»

Anna e Paolo hanno due figli: Giulia, trentuno anni, che lavora a Milano, e Luca, ventiquattro, con una disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992. Vivono in un appartamento al Vomero, in zona via Cilea, di circa 95 metri quadrati, che vale circa 420.000 euro — un valore di esempio, scelto dentro i prezzi medi di vendita della zona Vomero-Arenella (4.452 euro al metro quadro, rilevazione immobiliare.it di agosto 2026) — e hanno qualche risparmio. La domanda con cui arrivano in Studio è quella che fanno tutti i genitori nella loro situazione: «vogliamo che la casa resti a Luca, che qualcuno la gestisca per lui, e che Giulia non si trovi tutto sulle spalle né in lite con i creditori di nessuno». Un consulente aveva parlato di trust; un conoscente, di «un vincolo dal notaio che costa meno». Erano due strumenti diversi, per due esigenze diverse.

Cosa abbiamo trovato nei controlli

Abbiamo esaminato la situazione patrimoniale, il verbale della commissione medica, la presenza o meno di un amministratore di sostegno per Luca e le intenzioni concrete dei genitori: chi deve gestire, per quanto, con quali soldi. Le risposte hanno deciso lo strumento.

La soluzione, un pezzo alla volta

La scelta. Trust «Dopo di noi» con atto pubblico: disponenti Anna e Paolo, trustee Giulia, guardiano un cugino avvocato, beneficiario Luca, con un fondo iniziale di 30.000 euro e l’appartamento, e la previsione di conferimenti annuali. Anna e Paolo si sono riservati il diritto di abitare nella casa finché vivono. Alla morte di Luca, quel che resta va a Giulia. Per le decisioni gravi (vendita della casa, ricovero) serve il consenso del guardiano.

Il vincolo in più. Per rendere evidente lo scopo anche a chi consulta i registri immobiliari, l’atto contiene la trascrizione del trasferimento al trustee e la destinazione ai sensi della L. 112/2016; abbiamo spiegato ai genitori che un vincolo dell’art. 2645-ter c.c. «da solo», senza trustee, avrebbe protetto la casa ma non l’avrebbe gestita.

Le imposte pagate. Registro fisso 200 euro, ipotecaria e catastale fisse 200 + 200 euro, esenzione dall’imposta di donazione e dal bollo per gli atti del trust (art. 6, comma 6, L. 112/2016). Senza i requisiti del «Dopo di noi», all’attribuzione finale a Giulia si sarebbero pagate ipotecaria e catastale proporzionali (12.600 euro su 420.000) e, oltre la franchigia, l’imposta di donazione. Abbiamo indicato a Giulia anche i passi successivi: codice fiscale del trust, dichiarazioni dei redditi del trust, comunicazioni antiriciclaggio sul titolare effettivo.

Il testamento dei genitori. Rivisto in coerenza: la quota di legittima di Luca e di Giulia è rispettata, i risparmi residui sono destinati al trust con un legato, così il programma prosegue senza passare da una successione litigiosa.

Esito, tempi e costi

Esito. Trust «Dopo di noi» istituito con la casa e un fondo di denaro; registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, imposta di donazione esente; amministrazione di sostegno per Luca avviata in parallelo; testamento dei genitori aggiornato.

Tempi. Dal primo colloquio all’atto: tre mesi, di cui sei settimane per scrivere e rileggere insieme il programma del trust e due per la scelta del guardiano; la nomina dell’amministratore di sostegno ha seguito i tempi del giudice tutelare.

Costi. Onorario di massima dello Studio per l’atto istitutivo del trust con dotazione dell’immobile (valore 420.000 euro): circa 2.290 euro, oltre IVA, contributi e imposte, che vanno a parte e si calcolano sulle norme (registro 200 euro; ipotecaria e catastale 200 + 200 euro con i requisiti della L. 112/2016; esenzione da imposta di donazione e bollo). La consulenza per il programma del trust, il testamento e l’assistenza per l’amministrazione di sostegno sono voci separate del preventivo scritto. Un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. sulla stessa casa, senza trasferimento, avrebbe avuto un onorario di massima dello stesso ordine.

Nota deontologica. Le cifre di questo caso tipo sono stime orientative. L’onorario del notaio è libero (tariffe abrogate dal D.L. 223/2006, conv. L. 248/2006, e dal D.L. 1/2012, conv. L. 27/2012); i parametri del D.M. 140/2012 servono solo come riferimento per la stima; resta ferma la disciplina dell’equo compenso (L. 49/2023) nei rapporti con banche, assicurazioni e grandi imprese. Le imposte sono calcolate sulle norme (dal 1° gennaio 2026 riordinate nel D.Lgs. 123/2025). Stime indicative aggiornate a settembre 2026: il preventivo scritto, gratuito e senza impegno, lo dà lo Studio. Nessuna promessa di risultato, nessun confronto con altri colleghi.

Cosa puoi imparare da questo caso

Hai un figlio o un familiare con disabilità e vuoi organizzare il «dopo di noi» con strumenti sicuri? Chiedi un preventivo scritto e gratuito, oppure prenota una consulenza online (agenda: calendar.app.google/9HHLD48jcFYP8ReK8) o scrivici su WhatsApp al +39 352 2737467. Per approfondire: Dopo di noi: trust e vincoli di destinazione, agevolazioni Dopo di noi e terzo settore, disabilità e amministrazione di sostegno: la L. 167/2025, il trust protegge la casa dai creditori?, imposta di successione e donazione; i conti negli Strumenti notarili (in particolare il Preventivo automatico), le parole nel Glossario, gli altri Casi concreti.

Domande frequenti su questo caso

Il trust Dopo di noi paga l’imposta di donazione?

No, se rispetta i requisiti dell’art. 6 L. 112/2016: atto pubblico, finalità esclusiva di cura e assistenza della persona con disabilità grave, durata fino alla sua morte, destinazione finale indicata, guardiano e rendiconto. Registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Posso fare solo il vincolo dell’art. 2645-ter c.c. sulla casa?

Sì: la casa resta tua, viene destinata all’abitazione del figlio e protetta dai creditori estranei allo scopo. Ma nessuno la amministra per lui: per la gestione nel tempo serve un trustee o un affidatario fiduciario.

Chi può fare il trustee?

Un familiare di fiducia, un professionista o una società fiduciaria. Conviene sempre affiancargli un guardiano, che controlla e dà il consenso per le decisioni più gravi, e prevedere un sostituto.

Fonti per verificare

Marco Fiorentino, notaio in Napoli dal 2011 (Viale Antonio Gramsci 19, Mergellina) · oltre 6.000 atti · 4,9/5 su 48 recensioni Google · verificato il 18 settembre 2026. Newsletter del giovedì: iscriviti.

Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificato dal notaio, che lo ha riletto e corretto.


Scopri di più da Notaio Marco Fiorentino | Napoli

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Lascia un commento