Come funziona questa rubrica
Situazioni che in Studio capitano davvero, raccontate come casi tipo: nomi, quartieri e cifre sono di fantasia, i passaggi e le regole sono quelli veri. Serve a farti vedere in anticipo cosa succede in una pratica come la tua. Il numero esatto per il tuo caso te lo diamo con un preventivo scritto. La guida completa sull’argomento è Dopo di noi: trust, vincoli di destinazione e fondi speciali per le persone con disabilità.
Il nodo: «e quando non ci saremo più noi?»
Anna e Paolo hanno due figli: Giulia, trentuno anni, che lavora a Milano, e Luca, ventiquattro, con una disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992. Vivono in un appartamento al Vomero, in zona via Cilea, di circa 95 metri quadrati, che vale circa 420.000 euro — un valore di esempio, scelto dentro i prezzi medi di vendita della zona Vomero-Arenella (4.452 euro al metro quadro, rilevazione immobiliare.it di agosto 2026) — e hanno qualche risparmio. La domanda con cui arrivano in Studio è quella che fanno tutti i genitori nella loro situazione: «vogliamo che la casa resti a Luca, che qualcuno la gestisca per lui, e che Giulia non si trovi tutto sulle spalle né in lite con i creditori di nessuno». Un consulente aveva parlato di trust; un conoscente, di «un vincolo dal notaio che costa meno». Erano due strumenti diversi, per due esigenze diverse.
Cosa abbiamo trovato nei controlli
Abbiamo esaminato la situazione patrimoniale, il verbale della commissione medica, la presenza o meno di un amministratore di sostegno per Luca e le intenzioni concrete dei genitori: chi deve gestire, per quanto, con quali soldi. Le risposte hanno deciso lo strumento.
- Il vincolo di destinazione dell’art. 2645-ter c.c. lascia la casa ai genitori e la «segna» nei registri immobiliari per uno scopo meritevole (l’abitazione di Luca), per la sua vita o fino a novant’anni: i creditori dei genitori, per debiti estranei allo scopo, non possono aggredirla, e la casa non può essere distratta. Ma non risolve la gestione: chi amministra, chi paga le spese, chi decide se un giorno servirà vendere per pagare l’assistenza? Il vincolo non ha un gestore.
- Il trust trasferisce la casa e un fondo di denaro a un trustee (qui la sorella Giulia, con un guardiano indipendente), che li amministra secondo un programma scritto nell’atto: manutenzione, spese di assistenza, cosa fare se Luca dovrà vivere in una struttura, cosa resta a Giulia alla fine. È lo strumento che la L. 112/2016 («Dopo di noi») ha pensato per queste situazioni, insieme al vincolo di destinazione e al contratto di affidamento fiduciario.
- Le imposte: la dotazione di un trust sconta di regola l’imposta di registro fissa (art. 11 della Tariffa, oggi art. 12 Tar. I, All. 1, D.Lgs. 123/2025; circolare 34/E/2022) e l’imposta di donazione solo al momento dell’attribuzione ai beneficiari (art. 4-bis del TUS, introdotto dal D.Lgs. 139/2024), mentre ipotecaria e catastale sono fisse alla dotazione e proporzionali (2 e 1 per cento: 12.600 euro su 420.000) all’attribuzione finale ai beneficiari. Con i requisiti della L. 112/2016 (art. 6) l’operazione è esente da imposta di successione e donazione e ipotecaria e catastale sono in misura fissa; il registro resta fisso. Per Luca c’è comunque la franchigia di 1.500.000 euro dei beneficiari con disabilità grave, ma l’esenzione della L. 112/2016 vale anche per Giulia, che alla fine del trust riceverà ciò che resta, purché il trust rispetti le regole.
- Le regole della L. 112/2016 da scrivere nell’atto, a pena di perdere i benefici: atto pubblico; finalità esclusiva di cura e assistenza di Luca; identificazione del beneficiario e dei bisogni; obblighi del trustee e del guardiano; durata fino alla morte di Luca; destinazione finale del patrimonio residuo; rendiconto annuale.
- Luca non aveva un amministratore di sostegno. Con i genitori abbiamo valutato la nomina, perché nella vita quotidiana serve chi firmi per lui, e l’abbiamo coordinata con il trust: il trustee amministra i beni del trust, l’amministratore di sostegno rappresenta la persona.
La soluzione, un pezzo alla volta
La scelta. Trust «Dopo di noi» con atto pubblico: disponenti Anna e Paolo, trustee Giulia, guardiano un cugino avvocato, beneficiario Luca, con un fondo iniziale di 30.000 euro e l’appartamento, e la previsione di conferimenti annuali. Anna e Paolo si sono riservati il diritto di abitare nella casa finché vivono. Alla morte di Luca, quel che resta va a Giulia. Per le decisioni gravi (vendita della casa, ricovero) serve il consenso del guardiano.
Il vincolo in più. Per rendere evidente lo scopo anche a chi consulta i registri immobiliari, l’atto contiene la trascrizione del trasferimento al trustee e la destinazione ai sensi della L. 112/2016; abbiamo spiegato ai genitori che un vincolo dell’art. 2645-ter c.c. «da solo», senza trustee, avrebbe protetto la casa ma non l’avrebbe gestita.
Le imposte pagate. Registro fisso 200 euro, ipotecaria e catastale fisse 200 + 200 euro, esenzione dall’imposta di donazione e dal bollo per gli atti del trust (art. 6, comma 6, L. 112/2016). Senza i requisiti del «Dopo di noi», all’attribuzione finale a Giulia si sarebbero pagate ipotecaria e catastale proporzionali (12.600 euro su 420.000) e, oltre la franchigia, l’imposta di donazione. Abbiamo indicato a Giulia anche i passi successivi: codice fiscale del trust, dichiarazioni dei redditi del trust, comunicazioni antiriciclaggio sul titolare effettivo.
Il testamento dei genitori. Rivisto in coerenza: la quota di legittima di Luca e di Giulia è rispettata, i risparmi residui sono destinati al trust con un legato, così il programma prosegue senza passare da una successione litigiosa.
Esito, tempi e costi
Esito. Trust «Dopo di noi» istituito con la casa e un fondo di denaro; registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, imposta di donazione esente; amministrazione di sostegno per Luca avviata in parallelo; testamento dei genitori aggiornato.
Tempi. Dal primo colloquio all’atto: tre mesi, di cui sei settimane per scrivere e rileggere insieme il programma del trust e due per la scelta del guardiano; la nomina dell’amministratore di sostegno ha seguito i tempi del giudice tutelare.
Costi. Onorario di massima dello Studio per l’atto istitutivo del trust con dotazione dell’immobile (valore 420.000 euro): circa 2.290 euro, oltre IVA, contributi e imposte, che vanno a parte e si calcolano sulle norme (registro 200 euro; ipotecaria e catastale 200 + 200 euro con i requisiti della L. 112/2016; esenzione da imposta di donazione e bollo). La consulenza per il programma del trust, il testamento e l’assistenza per l’amministrazione di sostegno sono voci separate del preventivo scritto. Un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. sulla stessa casa, senza trasferimento, avrebbe avuto un onorario di massima dello stesso ordine.
Cosa puoi imparare da questo caso
- Il vincolo di destinazione protegge un bene per uno scopo, ma non lo gestisce; il trust ha un gestore, un controllore e un programma. Per il «dopo di noi» serve di solito il secondo.
- Con i requisiti della L. 112/2016 il trust per una persona con disabilità grave paga registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ed è esente da imposta di donazione: le regole vanno scritte tutte nell’atto.
- Il trust si coordina con l’amministrazione di sostegno: il trustee amministra i beni, l’amministratore rappresenta la persona.
- Il testamento dei genitori deve raccontare la stessa storia del trust, con le quote di legittima rispettate.
- Un trust «per proteggere la casa dai creditori» di chi ha già debiti è un’altra cosa, ed è revocabile: qui lo scopo è la cura di un figlio, e la legge lo riconosce.
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Domande frequenti su questo caso
Il trust Dopo di noi paga l’imposta di donazione?
No, se rispetta i requisiti dell’art. 6 L. 112/2016: atto pubblico, finalità esclusiva di cura e assistenza della persona con disabilità grave, durata fino alla sua morte, destinazione finale indicata, guardiano e rendiconto. Registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
Posso fare solo il vincolo dell’art. 2645-ter c.c. sulla casa?
Sì: la casa resta tua, viene destinata all’abitazione del figlio e protetta dai creditori estranei allo scopo. Ma nessuno la amministra per lui: per la gestione nel tempo serve un trustee o un affidatario fiduciario.
Chi può fare il trustee?
Un familiare di fiducia, un professionista o una società fiduciaria. Conviene sempre affiancargli un guardiano, che controlla e dà il consenso per le decisioni più gravi, e prevedere un sostituto.
Fonti per verificare
- L. 112/2016 («Dopo di noi»), in particolare art. 6 (esenzioni e imposte in misura fissa per trust, vincoli di destinazione e fondi speciali) – normattiva.it
- Art. 2645-ter c.c. (vincoli di destinazione), art. 2740 e art. 2901 c.c. (garanzia patrimoniale e revocatoria), artt. 404 ss. c.c. (amministrazione di sostegno) – normattiva.it
- Art. 4-bis D.Lgs. 346/1990 (trust: imposta al momento dell’attribuzione, introdotto dal D.Lgs. 139/2024), oggi nel D.Lgs. 123/2025 (art. 12 Tar. I, All. 1 per il registro fisso), in vigore dal 1° gennaio 2026 – normattiva.it
- Agenzia delle Entrate, circolare 34/E del 20 ottobre 2022 (tassazione dei trust) – agenziaentrate.gov.it
- Art. 3, comma 3, L. 104/1992 (disabilità grave) e art. 2, comma 49-bis, D.L. 262/2006 (franchigia di 1.500.000 euro) – normattiva.it
- Consiglio Nazionale del Notariato, Guide per il cittadino («Dopo di noi») – notariato.it
Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificato dal notaio, che lo ha riletto e corretto.
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