📅 Pubblicato il 25 ottobre 2026🔄 Aggiornato il 25 ottobre 2026

In breve

  • Un’associazione o fondazione già persona giuridica (iscritta nel registro delle persone giuridiche di Prefettura o Regione) può acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) iscrivendosi al RUNTS secondo la procedura semplificata dell’art. 22, comma 1-bis, del Codice del Terzo Settore.
  • Il Consiglio di Stato, con il parere 22 agosto 2025, n. 932, ha chiarito alcuni aspetti procedurali di questo percorso.
  • Lo statuto di ogni ETS deve contenere una clausola di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, ad altri enti del Terzo settore (art. 9 del Codice del Terzo Settore): il Notariato ha affrontato, con due quesiti, come scriverla correttamente.
  • Una clausola di devoluzione scritta male può far rifiutare l’iscrizione al RUNTS: vale la pena curarla con attenzione fin dalla costituzione.

Sempre più associazioni culturali, sportive e di volontariato che operano a Napoli e in Campania ci chiedono aiuto per trasformarsi in Ente del Terzo Settore, spesso per accedere a contributi pubblici o al 5 per mille. Due questioni tornano quasi sempre: come si fa l’iscrizione al RUNTS se l’ente esiste già come persona giuridica, e come si scrive correttamente la clausola sul destino del patrimonio in caso di scioglimento. Su entrambe, tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, sono arrivati chiarimenti importanti.

Come si iscrive al RUNTS un ente già persona giuridica?

Molte associazioni e fondazioni, prima ancora di pensare al Terzo settore, hanno già ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica presso il registro delle persone giuridiche (di Prefettura o Regione, secondo il d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361). Per queste realtà, il Codice del Terzo Settore (art. 22, comma 1-bis, d.lgs. 117/2017) prevede un percorso specifico: l’iscrizione al RUNTS può avvenire, a certe condizioni, senza dover rifare da capo l’intero procedimento di riconoscimento, perché quella verifica è già stata fatta a suo tempo dall’autorità competente. Il Consiglio di Stato, con il parere n. 932 del 22 agosto 2025, si è espresso proprio su alcuni aspetti di questo procedimento, contribuendo a chiarire come si coordinano i due registri (quello delle persone giuridiche e il RUNTS) quando un ente già riconosciuto chiede la qualifica di ETS.

Una fondazione non ETS può costituire una fondazione ETS?

Un quesito specifico affrontato dall’Ufficio Studi del Notariato (quesito n. 13-2024/CTS) riguarda un caso frequente nella prassi: può una fondazione che non è un ente del Terzo settore costituirne una nuova che acquisisca invece la qualifica di ETS, per svolgere una parte delle attività istituzionali della fondazione madre? La risposta, in sintesi, è sì, purché lo statuto della nuova fondazione rispetti autonomamente tutti i requisiti richiesti dal Codice del Terzo Settore, a partire dalle finalità di interesse generale e dall’assenza di scopo di lucro: non conta la natura dell’ente fondatore, conta la conformità dello statuto dell’ente costituito.

Come si scrive correttamente la clausola di devoluzione del patrimonio?

L’art. 9 del Codice del Terzo Settore impone a ogni ETS di prevedere, in caso di scioglimento, che il patrimonio residuo — dedotto quanto dovuto per legge — sia devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, secondo quanto deciso dall’organo competente, sentito l’ufficio del RUNTS. Un secondo quesito dell’Ufficio Studi (n. 17-2024/CTS) affronta il caso delle clausole statutarie in tema di devoluzione: cosa succede se lo statuto individua già, in modo specifico, l’ente beneficiario, e cosa succede invece se rinvia a una scelta futura dell’organo sociale. Il Notariato chiarisce che l’art. 9 CTS contiene sia regole inderogabili (la devoluzione deve comunque andare ad altri ETS) sia margini di autonomia statutaria (su come individuare in concreto il beneficiario), e che una clausola scritta in modo troppo generico o, al contrario, che tenti di aggirare il vincolo di destinazione al Terzo settore, può giustificare il rifiuto dell’iscrizione al RUNTS da parte dell’ufficio competente.

Perché conviene farsi assistere dal notaio in questi passaggi?

Statuto e clausola di devoluzione non sono un dettaglio burocratico: sono il documento su cui l’ufficio del RUNTS baserà la sua valutazione, e un rifiuto d’iscrizione significa mesi di ritardo nell’accesso a contributi, 5 per mille e altri benefici riservati agli ETS. Un atto costitutivo o uno statuto redatti con attenzione fin dall’inizio evitano di dover tornare più volte dal notaio per correggere clausole non conformi.

Due strade verso il RUNTS Ente gia persona giuridica: iscrizione semplificata art. 22 comma 1-bis CTS, chiarita dal parere Consiglio di Stato 932 del 2025. Ente nuovo: costituzione con statuto conforme e clausola di devoluzione corretta Due strade verso il RUNTS Sei già persona giuridica Procedura semplificata (art. 22, comma 1-bis, CTS) Chiarimenti: parere Consiglio di Stato n. 932/2025 Costituisci un nuovo ente Statuto conforme al CTS fin dall’inizio Clausola di devoluzione corretta (art. 9 CTS) Powered by M.F. · AI Claude
La strada cambia in base alla situazione di partenza, ma statuto e clausole vanno sempre curati con attenzione.

Cosa fa il notaio, in concreto

Un’associazione non riconosciuta può diventare ETS?

Sì: la qualifica di ETS non richiede necessariamente il riconoscimento della personalità giuridica come persona giuridica autonoma, ma dipende dal rispetto dei requisiti sostanziali del Codice del Terzo Settore.

La clausola di devoluzione può indicare un ente specifico già nello statuto?

Sì, purché l’ente indicato sia esso stesso un ente del Terzo settore o rientri tra i destinatari ammessi dalla legge; in alternativa lo statuto può rinviare a una scelta futura dell’organo sociale, sentito il RUNTS.

Cosa succede se il RUNTS rifiuta l’iscrizione per la clausola di devoluzione?

Va corretto lo statuto adeguandolo alle indicazioni ricevute e ripresentata la domanda; per questo conviene farla verificare da un notaio prima dell’invio.

Le ONLUS devono fare qualcosa entro il 2026?

Sì: con l’abrogazione definitiva del d.lgs. 460/1997 dal 1° gennaio 2026, le ONLUS che vogliono mantenere i benefici fiscali devono valutare l’iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026.

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Fonti per verificare

Marco Fiorentino, notaio in Napoli dal 2011 · verificato il 16 settembre 2026

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