Pubblicato il 27 ottobre 20266 minuti di lettura
In breve: quando si vende un bene di un minore, il denaro incassato non resta libero nelle mani dei genitori. Chi autorizza la vendita, il giudice tutelare oppure il notaio che stipula l’atto, stabilisce anche come reinvestirlo: è il «reimpiego» (art. 320 c.c. e art. 21 del D.Lgs. 149/2022).
È una tutela pensata per il figlio: i soldi sono suoi e devono restare suoi finché non sarà maggiorenne. Vediamo chi decide il reimpiego, quali forme si usano più spesso e chi controlla che venga rispettato.
Perché i soldi del minore non sono liberi
I genitori rappresentano il figlio minore e ne amministrano i beni. Per gli atti che vanno oltre l’ordinaria amministrazione, come vendere un immobile o una quota ereditata, serve un’autorizzazione, rilasciata solo per necessità o utilità evidente del figlio. La stessa norma aggiunge che i capitali del minore non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego.
In altre parole: vendere un bene del minore non significa trasformarlo in denaro da spendere. Il prezzo deve prendere una strada precisa, decisa prima della firma.
Il reimpiego deciso dal notaio
Con la riforma Cartabia le autorizzazioni per gli atti notarili in cui interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un beneficiario di amministrazione di sostegno possono essere rilasciate, su richiesta scritta delle parti, anche dal notaio che stipula l’atto. E quando per effetto dell’atto si deve incassare un corrispettivo nell’interesse del minore, il notaio, nell’autorizzazione, stabilisce il modo di reimpiego. Le regole generali sono spiegate nelle guide sulle autorizzazioni notarili e sulla volontaria giurisdizione dal notaio.
Prima di decidere, il notaio può farsi assistere da consulenti e raccogliere informazioni senza formalità dai familiari del minore: sono le cosiddette «sommarie informazioni». Servono a capire se la vendita è davvero utile al figlio e quale reimpiego è più adatto.
Le forme più usate
Per i minori sotto tutela la legge elenca espressamente gli investimenti ammessi. L’art. 372 c.c. indica i titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, l’acquisto di immobili posti nello Stato, i mutui garantiti da ipoteca e i depositi fruttiferi presso le casse postali o di risparmio, con la possibilità di autorizzare altri istituti o investimenti diversi per motivi particolari. Per i figli rappresentati dai genitori la scelta è rimessa a chi autorizza, che valuta il caso concreto.
- Un libretto o un conto intestato al minore, con il vincolo che le somme non possono essere prelevate senza una nuova autorizzazione.
- Buoni fruttiferi postali o titoli di Stato intestati al minore.
- L’acquisto di un altro immobile intestato al minore, magari più adatto alle sue esigenze.
Il reimpiego deve essere indicato con precisione: dove vanno i soldi, a nome di chi, con quali vincoli, entro quale termine. Un’autorizzazione vaga («da impiegare nell’interesse del minore») non protegge nessuno.
Chi controlla
L’autorizzazione del notaio non resta in un cassetto. Il notaio la comunica alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente per l’autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso lo stesso tribunale. L’autorizzazione diventa efficace dopo venti giorni da queste comunicazioni, se nessuno ha proposto reclamo, e il giudice tutelare può in ogni tempo modificarla o revocarla, salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi.
Nell’atto di vendita il notaio fa pagare il prezzo con modalità tracciabili e, se l’autorizzazione lo prevede, direttamente sullo strumento vincolato. I genitori conservano le ricevute e le consegnano come previsto dall’autorizzazione.
Non solo minori
La stessa regola vale per le persone sottoposte a una misura di protezione: interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno. Se l’atto porta un incasso nel loro interesse, per esempio la vendita della casa di un genitore anziano con amministratore di sostegno, il notaio che autorizza stabilisce anche qui il modo di reimpiego. Spesso, in questi casi, il denaro serve a coprire le spese di assistenza: l’autorizzazione può indicarlo, con i limiti e i controlli adatti al caso.
Al compimento dei diciotto anni il figlio acquista la piena capacità di agire e amministra da solo il proprio patrimonio. È utile, quel giorno, avere in ordine i documenti del reimpiego: libretto, titoli, estratti. Sono la prova che i suoi soldi sono stati custoditi come previsto.
Un esempio con numeri inventati
Caso inventato. Luca, 10 anni, ha ereditato dal nonno un terzo di un appartamento a Secondigliano; gli altri due terzi sono della madre e dello zio. Tutti vogliono vendere: la quota di Luca vale 35.000 euro. I genitori chiedono per iscritto al notaio l’autorizzazione alla vendita.
Il notaio sente i familiari, valuta il prezzo e autorizza la vendita stabilendo il reimpiego: i 35.000 euro saranno versati con bonifico su un libretto postale intestato a Luca, vincolato fino alla maggiore età salvo nuova autorizzazione; entro trenta giorni dal rogito i genitori consegneranno la copia del libretto con l’accredito. Trascorsi venti giorni dalle comunicazioni al tribunale senza reclami, si firma la vendita.
Se vivi in un’altra città
L’autorizzazione la rilascia il notaio che stipula l’atto e viene comunicata al tribunale che sarebbe stato competente per l’autorizzazione giudiziale, che può essere quello di un’altra città: quale sia si verifica sul caso concreto. Se l’immobile è a Napoli e la famiglia vive altrove, la pratica si prepara a distanza, anche con una Consulenza online; l’atto si firma in Campania, dove il Notaio può ricevere atti, di regola nello Studio a Napoli, oppure con procura.
Cosa fare in pratica
- Raccogli i documenti del bene del minore (titolo di provenienza, successione, catasto) e una stima del valore.
- Decidi con l’altro genitore come reinvestire il denaro e apri, se serve, un libretto o un conto intestato al minore.
- Presenta al notaio la richiesta scritta di autorizzazione, con il reimpiego proposto.
- Conta i tempi: l’autorizzazione è efficace solo dopo venti giorni dalle comunicazioni al tribunale.
- Dopo il rogito, conserva e consegna la prova del reimpiego nei tempi fissati.
Per la procedura completa di vendita leggi anche vendere la casa di un minore o di un amministrato.
Domande frequenti
I genitori possono usare il prezzo della casa del figlio per le spese di famiglia?
No. Il denaro è del minore e va reimpiegato come stabilito nell’autorizzazione del giudice tutelare o del notaio.
Chi decide come reinvestire i soldi del minore?
Chi autorizza la vendita: il giudice tutelare (art. 320 c.c.) oppure il notaio che stipula l’atto, che nell’autorizzazione stabilisce il modo di reimpiego (art. 21 del D.Lgs. 149/2022).
Quando diventa efficace l’autorizzazione del notaio?
Dopo venti giorni dalle comunicazioni alla cancelleria del tribunale e al pubblico ministero, se non è stato proposto reclamo.
Quali investimenti sono ammessi?
Per i minori sotto tutela l’art. 372 c.c. indica titoli di Stato, immobili, mutui garantiti da ipoteca e depositi fruttiferi; negli altri casi decide chi autorizza, in base all’interesse del minore.
Fonti
- Art. 320 c.c. – Rappresentanza e amministrazione (Normattiva)
- Art. 372 c.c. – Investimento di capitali (Normattiva)
- Art. 21 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – Autorizzazioni notarili (Normattiva)
Devi vendere un bene di un figlio minore o di una persona protetta? Chiedi un preventivo oppure prenota una Consulenza online. Puoi scrivere a segreteria@notaiofiorentinomarco.com o chiamare il +39 352 273 7467.
Questo articolo ha finalità informativa generale. Non è un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto da parte del Notaio.
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