Pubblicato il 15 ottobre 2026Aggiornato il 23 ottobre 20262 minuti di lettura
In breve
- Se le nozze non si celebrano, i doni si possono chiedere indietro entro un anno (art. 80 c.c.).
- I regali d’uso non rientrano.
- Case e somme importanti richiedono l’atto pubblico.
Un anello, un’auto, un acconto sulla casa dei futuri sposi. Poi le nozze saltano. Chi ha donato può riprendersi quei beni?
Che cosa dice la legge
L’articolo 80 del codice civile consente di chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se il matrimonio non viene celebrato. Il termine è breve: un anno dal giorno del rifiuto di celebrare le nozze, oppure dalla morte di uno dei promittenti.
Quali regali contano
- Contano i doni fatti a causa della promessa: anello, gioielli, regali di valore legati alle nozze.
- Non contano i regali d’uso, di poco valore rispetto alle condizioni di chi li fa.
- La promessa in sé non obbliga a sposarsi e non dà diritto a un risarcimento per la rottura.
Immobili e somme importanti
Se il dono è una casa o una somma rilevante, serve la forma dell’atto pubblico alla presenza di due testimoni, come per ogni donazione. Un regalo non fatto con questa forma può essere nullo. Il notaio può inserire nell’atto la condizione che le nozze vengano celebrate. Così la sorte del bene è chiara fin dall’inizio.
Se la coppia non si sposa
Le coppie che convivono senza sposarsi hanno regole diverse. Per i regali tra conviventi veda donazioni tra conviventi e regali di valore.
Fonte ufficiale: codice civile, art. 79 e 80.
Pagina dello Studio Notarile Marco Fiorentino, notaio a Napoli: notaio dal 2011, dal 2026 a Napoli; avvocato dal 2003.
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