📅 Pubblicato il 10 ottobre 2026🔄 Aggiornato il 16 settembre 2026

In breve

  • Dal 1° gennaio 2013 non esistono più “figli legittimi” e “figli naturali”: c’è un unico status di figlio, uguale per tutti (legge 219/2012 e D.Lgs. 154/2013).
  • I figli di conviventi hanno gli stessi diritti di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli di coppie sposate, verso entrambi i genitori (art. 315-bis c.c.).
  • Ereditano dai genitori nella stessa misura dei figli nati nel matrimonio: qui la differenza tra convivenza e matrimonio, che pesa per la coppia, non esiste per i figli.
  • Sul cognome, con il riconoscimento contestuale da entrambi i genitori si può oggi scegliere l’ordine dei cognomi, anche per i figli di conviventi.

Se le prime pagine di questa serie hanno mostrato quante differenze esistono tra convivenza e matrimonio per la coppia, su un punto specifico la legge italiana ha scelto una strada diversa, e più semplice da raccontare: i figli. Dal 2012, la riforma della filiazione ha cancellato ogni distinzione tra figli nati dentro o fuori dal matrimonio. Per un figlio, avere genitori conviventi invece che sposati non cambia, sul piano dei diritti fondamentali, quasi nulla.

È vero che non esistono più “figli naturali”?

Sì. La legge 10 dicembre 2012, n. 219, e il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, che l’ha attuata, hanno riformato in profondità la disciplina della filiazione, eliminando dal codice civile ogni riferimento ai “figli legittimi” e ai “figli naturali”: oggi esiste un solo status di figlio, disciplinato dagli articoli 315 e seguenti del codice civile. L’articolo 315 stabilisce in modo netto che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, a prescindere dal fatto che i genitori siano sposati, uniti civilmente, conviventi di fatto, o non abbiano più alcun legame tra loro.

Chi ha la responsabilità genitoriale sui figli di conviventi?

Entrambi i genitori, allo stesso modo di una coppia sposata. L’articolo 315-bis c.c. elenca i diritti e i doveri del figlio verso i genitori (essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni), e l’articolo 316 c.c. affida a entrambi i genitori, di comune accordo, la responsabilità genitoriale, esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Non esiste alcuna norma che riduca questi doveri, o li affidi a un solo genitore, per il solo fatto che i genitori non sono sposati.

Se la coppia si separa, le regole sull’affidamento (di norma condiviso, salvo che sia contrario all’interesse del minore) sono le stesse, che si tratti di separazione tra coniugi o di cessazione della convivenza tra genitori non sposati: lo prevede l’articolo 337-bis c.c., che si applica espressamente anche ai “procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”.

Figli nati dentro o fuori dal matrimonio: stessi diritti dal 2012 Dal primo gennaio 2013, la riforma della filiazione ha eliminato ogni distinzione tra figli legittimi e figli naturali: stesso status di figlio, stessi diritti verso entrambi i genitori ed eredita nella stessa misura Figli di conviventi: stesso status, stessi diritti Un solo status di “figlio”, dal 1° gennaio 2013 Legge 219/2012 e D.Lgs. 154/2013: aboliti i termini “figlio legittimo” e “figlio naturale”. Responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, sposati o no (art. 315-bis c.c.) Mantenimento obbligo di entrambi, proporzionale al reddito Eredità dai genitori stessa quota di un figlio di genitori sposati · AI Claude
Sui figli, la differenza tra convivenza e matrimonio scompare quasi del tutto.

L’obbligo di mantenimento è diverso per i figli di conviventi?

No. L’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, in proporzione alle sostanze e alla capacità di lavoro di ciascun genitore (art. 316-bis c.c.), grava su entrambi i genitori allo stesso modo, sposati o no. Se la coppia si separa, il giudice stabilisce un contributo di mantenimento con gli stessi criteri usati per i figli di coppie sposate: le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi. Non esiste una tabella di calcolo separata per i figli “di conviventi”: la legge, su questo, non fa differenze.

E il cognome? Il figlio di conviventi può avere entrambi i cognomi?

Sì, e con le stesse regole valide oggi per tutti i figli. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2022 e della successiva riforma, quando il riconoscimento del figlio avviene contestualmente da parte di entrambi i genitori (come accade tipicamente per i figli di conviventi, riconosciuti insieme all’anagrafe), questi possono scegliere, di comune accordo, se attribuire al figlio il cognome del padre, quello della madre, o entrambi nell’ordine concordato; in mancanza di accordo, si attribuiscono entrambi i cognomi, secondo l’ordine stabilito dalla legge. Anche su questo, la regola è identica per i figli di coppie sposate e di coppie conviventi: cambia semmai il momento del riconoscimento, non i diritti che ne derivano.

E l’eredità: i figli di conviventi ereditano meno?

No, ed è forse il punto più rassicurante di tutto l’articolo. Per l’eredità, la riforma del 2012-2013 ha eliminato ogni distinzione: i figli, tutti, sono legittimari a pieno titolo (artt. 536 e ss. c.c.) ed ereditano dai genitori, in mancanza di testamento, nella stessa misura, indipendentemente dal fatto che i genitori fossero sposati, uniti civilmente o semplicemente conviventi. Il tema delle differenze fiscali e successorie viste negli articoli precedenti riguarda il rapporto tra i due conviventi, non quello tra genitori e figli, che resta sempre lo stesso, qualunque sia lo stato civile dei genitori.

Come si riconosce il figlio, se i genitori non sono sposati?

Per una coppia sposata, la paternità del marito si presume automaticamente (art. 231 c.c.). Per una coppia convivente, invece, la maternità risulta dalla dichiarazione di nascita, ma la paternità va riconosciuta espressamente: di regola, questo avviene insieme, davanti all’ufficiale di stato civile, al momento della dichiarazione di nascita, con entrambi i genitori presenti. È un adempimento semplice, spesso fatto lo stesso giorno o nei giorni immediatamente successivi al parto, ma è importante non darlo per scontato: senza il riconoscimento paterno, il bambino risulta, dal punto di vista anagrafico, figlio della sola madre, e il padre non ha automaticamente la responsabilità genitoriale né gli obblighi di mantenimento finché non lo riconosce (o non viene dichiarato tale con un procedimento giudiziale di accertamento della paternità).

Il riconoscimento può avvenire anche in un momento successivo alla nascita, con le forme previste dall’art. 254 c.c. (davanti all’ufficiale di stato civile, in un atto pubblico, o in un testamento), ma se il figlio ha già compiuto quattordici anni serve anche il suo assenso, e se l’altro genitore lo ha già riconosciuto, occorre anche il suo consenso, salvo che il minore non abbia compiuto i quattordici anni, nel qual caso valuta il giudice l’interesse del minore stesso.

Cosa fa il notaio, in concreto

Il figlio di conviventi ha bisogno di essere “legittimato”?

No: la legittimazione, come categoria distinta, non esiste più dal 2013. Il riconoscimento da parte di entrambi i genitori attribuisce già lo status pieno di figlio, con tutti i relativi diritti.

Se i genitori conviventi si separano, chi decide dove vive il figlio?

Le stesse regole di una separazione tra coniugi: di norma affidamento condiviso, con il giudice che decide su collocamento, tempi e mantenimento nell’interesse del minore, se i genitori non trovano un accordo.

Un figlio di conviventi eredita meno di un figlio di sposati?

No: entrambi sono legittimari a pieno titolo e ereditano nella stessa misura, secondo le regole ordinarie del codice civile.

Chi decide il cognome se i genitori non sono d’accordo?

In mancanza di accordo tra i genitori, il figlio riconosciuto da entrambi assume entrambi i cognomi, nell’ordine concordato o, in assenza di intesa, secondo l’ordine stabilito dalla legge.

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Fonti per verificare

Marco Fiorentino, notaio dal 2011 e a Napoli dal 2026 · verificato il 16 settembre 2026

© Studio Notarile Marco Fiorentino — Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificato dal notaio.


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Marco Fiorentino, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Partita IVA 00362508889. Scheda del Consiglio Nazionale del Notariato. Gli atti si firmano nello Studio a Napoli.

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