Pubblicato il 27 ottobre 20265 minuti di lettura
In breve: studiare in una città non basta per avere la «prima casa». L’agevolazione spetta a chi ha o porta la residenza nel comune dove si trova l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto, oppure vi svolge la propria attività di lavoro. L’iscrizione all’università non equivale al lavoro. Quindi: se compra il genitore che resta in Campania, di regola l’agevolazione non spetta; se compra il figlio e trasferisce la residenza a Bologna, sì. Decidere prima conviene, perché l’errore si paga con imposta, sanzione e interessi.
I requisiti, uno per uno
- Dove si trova la casa. Nel comune in cui chi compra ha la residenza, oppure la trasferisce entro diciotto mesi dall’acquisto, oppure nel comune in cui svolge la propria attività.
- Che tipo di casa. Non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: abitazioni signorili, ville, castelli e palazzi di pregio restano fuori.
- Nessun’altra casa nello stesso comune in proprietà, usufrutto, uso o abitazione.
- Nessun’altra casa agevolata in Italia, salvo venderla entro due anni dal nuovo acquisto: il termine è stato portato da uno a due anni dalla legge di bilancio 2025.
- Le dichiarazioni si fanno in atto, davanti al notaio: sono impegni veri, non formule.
Il riferimento è la nota II-bis della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986; le istruzioni pratiche sono nella scheda dell’Agenzia delle Entrate.
Chi intesta la casa
Se l’immobile viene intestato al figlio, contano i requisiti del figlio: sarà lui a dichiarare che porterà la residenza a Bologna entro diciotto mesi. Se lo intestano i genitori, contano i loro requisiti, e chi vive e lavora in Campania di regola non li ha.
Ci sono strade intermedie: i genitori possono comprare la nuda proprietà e il figlio l’usufrutto, o viceversa; oppure i genitori pagano il prezzo al venditore e la casa si intesta al figlio, con una liberalità dichiarata in atto. Sono scelte che hanno effetti diversi su imposte, garanzie e futura eredità: vanno discusse prima, non davanti al notaio il giorno della firma.
Un esempio
Caso inventato, nomi e numeri di fantasia. La famiglia Esposito vive a Napoli. La figlia Marta studia ingegneria a Bologna e paga 600 euro al mese di affitto. I genitori decidono di comprarle un bilocale alla Bolognina per 165.000 euro, da un privato. Valore catastale: 52.000 euro.
La casa viene intestata a Marta, che dichiara in atto di trasferire la residenza a Bologna entro diciotto mesi: paga il 2% di 52.000 euro, cioè 1.040 euro, più 50 e 50 euro di ipotecaria e catastale. Se avessero comprato i genitori, senza residenza né lavoro a Bologna, l’imposta sarebbe stata il 9% di 52.000, cioè 4.680 euro.
Il prezzo viene pagato dai genitori direttamente al venditore e la cosa si dichiara in atto: è una liberalità collegata all’acquisto e non sconta imposta di donazione. L’atto riguarda un immobile di Bologna ma viene firmato a Napoli, dove vive la famiglia: si può, perché la legge limita il luogo in cui il notaio riceve l’atto, non il luogo in cui si trova la casa (art. 27 legge 89/1913). Marta, che ha lezione, firma per procura speciale.
Le imposte, in breve
- Da privato, con la prima casa: registro del 2% sul valore catastale con il prezzo-valore, minimo 1.000 euro; ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna. Nell’esempio: 1.040 euro più 100.
- Da privato, senza prima casa: registro del 9% sulla stessa base. Nell’esempio: 4.680 euro.
- Da impresa con IVA: IVA del 4% con la prima casa e del 10% senza, sul prezzo; registro, ipotecaria e catastale di 200 euro ciascuna.
- Se salta la residenza nei diciotto mesi: si perde il beneficio. Si paga la differenza d’imposta, una sanzione del 30% e gli interessi. Chi si accorge in tempo può rinunciare all’agevolazione con un’istanza all’Agenzia delle Entrate prima della scadenza, evitando la sanzione.
- Credito d’imposta: chi rivende la casa agevolata e ne ricompra un’altra con gli stessi requisiti entro un anno ha un credito pari all’imposta pagata sul primo acquisto.
Le imposte dipendono dal caso concreto: nel preventivo scritto le trovi voce per voce.
Cosa fare in pratica
- Decidete prima chi compra: cambia l’imposta e cambia tutto il resto.
- Controllate la categoria catastale dell’immobile: A/1, A/8 e A/9 escludono l’agevolazione.
- Se il figlio deve portare la residenza, mettete in calendario la scadenza dei diciotto mesi: si dimentica con facilità.
- Verificate se in famiglia c’è già una casa comprata con le agevolazioni: può richiedere la vendita entro due anni.
- Pagate con bonifici tracciati, dai conti di chi mette davvero i soldi.
- Chiedete un preventivo scritto con imposte e onorario di massima, voce per voce.
Domande frequenti
Mio figlio studia a Bologna: basta l’iscrizione all’università?
No. La legge parla di residenza nel comune o di attività svolta lì. Lo studio non è equiparato all’attività lavorativa.
Posso comprare io e intestarla a lui?
Puoi pagare il prezzo e far intestare la casa al figlio: è una liberalità collegata all’acquisto, da dichiarare in atto. I requisiti prima casa saranno quelli del figlio.
Che cosa succede se non trasferisce la residenza in tempo?
Si perde il beneficio: si versa la differenza d’imposta con sanzione e interessi. Rinunciando prima della scadenza si evita la sanzione.
La casa è a Bologna: dobbiamo firmare a Bologna?
No. L’atto può essere ricevuto a Napoli e poi trascritto a Bologna; chi non può esserci firma per procura.
Fonti
- Agevolazioni prima casa (Agenzia delle Entrate)
- D.P.R. 131/1986, Tariffa parte prima, art. 1 e nota II-bis (Normattiva)
- Art. 1, comma 497, legge 266/2005, prezzo-valore (Normattiva)
- Art. 27 legge 89/1913, legge notarile (Normattiva)
Vedi anche: i genitori pagano la casa al figlio, comprare casa a favore di un terzo, i documenti da preparare prima del rogito e il Glossario dello Studio.
Dovete comprare casa per un figlio che studia fuori? Chiedete un preventivo o prenotate una Consulenza online per un primo chiarimento. Potete scrivere a segreteria@notaiofiorentinomarco.com, chiamare il +39 352 273 7467 o fissare un appuntamento.
Il presente articolo ha finalità informativa. Non costituisce un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.
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