Pubblicato il 4 ottobre 2026Aggiornato il 22 ottobre 20264 minuti di lettura
In breve
- La negoziazione assistita è un accordo con cui le parti, ognuna con il suo avvocato, si impegnano a cercare insieme una soluzione alla lite, senza giudice.
- È obbligatoria prima della causa per i danni da incidente stradale o nautico e per chiedere somme fino a 50.000 euro.
- L’accordo firmato da parti e avvocati è titolo esecutivo. Se contiene il passaggio di una casa, per trascriverlo serve l’autentica di un pubblico ufficiale, cioè il notaio.
Che cos’è
Le parti firmano una convenzione: un contratto scritto con cui promettono di trattare in buona fede e con lealtà. La convenzione indica il tempo per chiudere la trattativa: da uno a tre mesi, prorogabile di altri 30 giorni se le parti sono d’accordo. Si può fare solo su diritti disponibili, cioè quelli di cui la persona può decidere liberamente (art. 2 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162).
Gli incontri si possono tenere anche a distanza, in collegamento video, purché le parti si vedano e si sentano (art. 2-bis).
Quando è obbligatoria
Prima di andare in tribunale bisogna invitare l’altra parte a negoziare in due casi (art. 3):
- risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti;
- pagamento di somme fino a 50.000 euro, per qualunque motivo, salvo le materie per cui è obbligatoria la mediazione.
Se l’altra parte non risponde entro 30 giorni dall’invito, o rifiuta, la condizione è rispettata e si può andare dal giudice. L’invito non serve, fra l’altro, per chiedere un decreto ingiuntivo. Nelle liti di lavoro la negoziazione è possibile ma non obbligatoria (art. 2-ter).
Che valore ha l’accordo
L’accordo firmato dalle parti e dagli avvocati è titolo esecutivo: se una parte non paga, l’altra può procedere al pignoramento senza fare una causa. Serve anche per iscrivere ipoteca giudiziale. Gli avvocati certificano che le firme sono autentiche e che l’accordo rispetta le norme imperative e l’ordine pubblico (art. 5).
Se nell’accordo c’è un immobile
Quando l’accordo trasferisce una casa, costituisce un diritto come l’usufrutto o fa un altro atto che va nei registri immobiliari, la firma sul verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 5, comma 3). Senza autentica la Conservatoria non trascrive: nei registri l’immobile resta al vecchio proprietario, con i problemi che questo crea alla prima vendita, al primo mutuo o alla prima successione. Lo ha confermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 1202 del 2020.
Restano dovuti tutti i controlli degli atti immobiliari: dati catastali e conformità allo stato di fatto (art. 29, comma 1-bis, legge 52/1985), titoli edilizi (art. 46 D.P.R. 380/2001), attestato di prestazione energetica. Se mancano, l’atto è nullo.
Separazione e divorzio: regole in più
Per separarsi, divorziare o regolare affidamento e mantenimento dei figli valgono regole proprie: almeno un avvocato per parte, il passaggio dal Procuratore della Repubblica e, per la casa, un atto notarile. Le trovate spiegate in Separarsi senza tribunale: la negoziazione assistita e il notaio e in Casa al coniuge nella separazione.
Per l’avvocato: la lista di controllo
- Convenzione scritta con termine (da uno a tre mesi), oggetto e firme certificate.
- Se l’accordo tocca un immobile, mandare la bozza al notaio prima di chiudere il testo: dati catastali, titoli edilizi, APE, stato ipotecario, mutuo in corso.
- Inserire nel testo le menzioni catastali e urbanistiche richieste per gli atti di trasferimento.
- Fissare l’autentica: il notaio registra, trascrive e fa la voltura.
Documenti da mandare allo Studio: convenzione e bozza di accordo, documenti di identità e codici fiscali, atto di provenienza, planimetria catastale, titoli edilizi, APE. Prenoti una consulenza online oppure chieda un preventivo di massima. Studio Notarile Marco Fiorentino, Via Cuma 6, Napoli · segreteria@notaiofiorentinomarco.com
Fonti per verificare
- Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, artt. 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 — normattiva.it
- Legge 27 febbraio 1985, n. 52, art. 29, comma 1-bis — normattiva.it
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 — normattiva.it
- Consiglio Nazionale Forense — consiglionazionaleforense.it
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