Pubblicato il 27 ottobre 20262 minuti di lettura
Caso frequente: nomi e dati sono inventati.
In breve: Lucia e Renato comprano un appartamento in un palazzo in costruzione a Capodimonte. Pagheranno acconti durante i lavori. La legge li protegge: il preliminare si fa dal notaio, il costruttore deve dare una fideiussione per gli acconti e, alla fine, una polizza decennale sulla casa.
La situazione
Il costruttore chiede una parte del prezzo alla firma del preliminare e il resto a rate, con l’avanzare dei lavori. La consegna è prevista fra due anni. Lucia e Renato si chiedono che cosa succede ai loro soldi se il cantiere si ferma.
Il preliminare dal notaio
Quando una persona compra una casa da costruire, il preliminare si fa per atto pubblico o con firme autenticate dal notaio. Così il notaio controlla che ci siano tutte le garanzie e le indicazioni previste dalla legge.
La fideiussione sugli acconti
Alla firma del preliminare, il costruttore deve consegnare una fideiussione. Copre le somme già pagate e quelle da pagare prima del rogito. Se il costruttore va in crisi, Lucia e Renato possono riavere i loro soldi. Senza fideiussione il contratto è nullo, e solo chi compra può farlo valere.
La polizza decennale
Al rogito il costruttore deve consegnare una polizza assicurativa di dieci anni. Copre i danni gravi all’edificio, per esempio per difetti di costruzione. Anche qui, senza polizza il contratto è nullo, a favore di chi compra.
Che cosa si controlla prima
- il permesso di costruire e il progetto;
- la fideiussione: chi la rilascia e quanto copre;
- le ipoteche sul terreno e il mutuo del costruttore;
- il capitolato, cioè i materiali e le finiture promesse.
Domande frequenti
Se il costruttore ha un mutuo sul palazzo?
Di solito il mutuo si divide fra gli appartamenti. Chi compra può accollarsi la sua quota o chiedere che sia cancellata per la sua parte.
Possiamo usare il nostro mutuo?
Sì. La banca di solito interviene al rogito, quando la casa è finita.
Per approfondire: il preliminare con il costruttore e le clausole del rogito con il costruttore. Altri esempi nei casi frequenti.
Fonti:
- art. 2 del D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 (normattiva.it)
- art. 4 del D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 (normattiva.it)
- art. 6 del D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 (normattiva.it)
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Il contenuto ha finalità informativa: non è un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.
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