Chi ha dovuto vendere un immobile di cui era comproprietario un figlio minore, o accettare un’eredità devoluta a una persona sotto amministrazione di sostegno, conosce il problema: prima dell’atto serve l’autorizzazione del giudice tutelare, e tra ricorso, fissazione, parere e decreto possono passare mesi. Nel frattempo il compratore si stanca, la banca ritira la delibera di mutuo, l’affare salta.
In sintesi
- Dal 28 febbraio 2023 l’art. 21 del D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia) consente al notaio che riceverà l’atto di rilasciare le autorizzazioni prima riservate al giudice tutelare o al tribunale: vendite, acquisti, accettazioni di eredità e altri atti in cui interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o una persona in amministrazione di sostegno, oppure che riguardano beni ereditari.
- Serve una richiesta scritta delle parti; il notaio istruisce la pratica, può sentire i familiari, fissa le cautele per il reimpiego del denaro e comunica l’autorizzazione al tribunale e al pubblico ministero.
- L’autorizzazione diventa efficace dopo 20 giorni dalle comunicazioni, se nessuno propone reclamo. Non si paga contributo unificato (Ministero della giustizia, circolare 2 maggio 2023).
- Restano al giudice le autorizzazioni per cause, transazioni, arbitrati e continuazione dell’impresa. Il giudice resta comunque una strada sempre percorribile.
Dal 28 febbraio 2023, per effetto dell’art. 21 del D.Lgs. 149/2022 (la cosiddetta riforma Cartabia), esiste una seconda strada: la stessa autorizzazione può essere rilasciata direttamente dal notaio che riceverà l’atto. È un sistema “a doppio binario”: il canale giudiziale resta pienamente percorribile, ma le parti possono scegliere.
Che cos’è la volontaria giurisdizione
Fa parte del percorso: Famiglia e patrimonio: la guida del notaio
Non ha nulla a che vedere con le cause. È l’attività di controllo che l’ordinamento prevede quando un atto importante riguarda una persona che non ha piena capacità di agire: un minore, un interdetto, un inabilitato, un beneficiario di amministrazione di sostegno. In questi casi la volontà del rappresentante legale non basta da sola: serve un provvedimento che rimuova il limite e verifichi che l’operazione sia davvero nell’interesse della persona tutelata.
Quando si può chiedere l’autorizzazione al notaio
La legge indica due criteri, alternativi tra loro.
- Criterio soggettivo: l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata vede intervenire un minore, un interdetto, un inabilitato o un beneficiario di amministrazione di sostegno.
- Criterio oggettivo: l’atto ha per oggetto beni ereditari — per esempio atti dell’erede che ha accettato con beneficio d’inventario, atti conservativi del chiamato, atti dell’esecutore testamentario o del curatore dell’eredità giacente.
I casi pratici sono molti: vendere o acquistare un immobile, accettare una donazione o un’eredità, dividere beni in comunione, cancellare un’ipoteca, intervenire in un mutuo come terzo datore d’ipoteca.
Il requisito chiave: dev’essere il notaio rogante
L’autorizzazione può essere rilasciata solo dal notaio che stipulerà l’atto, e vale solo per quell’atto. Se dopo l’autorizzazione le parti decidono di cambiare notaio, occorre una nuova autorizzazione: quella già ottenuta non è trasferibile.
In compenso cade un vincolo che nel percorso giudiziale pesa molto: la competenza territoriale. Il giudice tutelare è individuato in base alla residenza della persona incapace o al luogo di apertura della successione; il notaio no. Se due persone fragili residenti in regioni diverse devono intervenire nello stesso atto, davanti al giudice servirebbero due ricorsi a due tribunali diversi; il notaio rogante può rilasciare entrambe le autorizzazioni. Resta ferma, ovviamente, la regola che il notaio stipula l’atto nella regione in cui ha sede.
Come funziona, in concreto
- Le parti legittimate (il genitore, il tutore, il curatore, l’amministratore di sostegno) presentano al notaio una richiesta scritta.
- Il notaio svolge l’istruttoria: acquisisce informazioni, documenti e, dove serve, il parere di consulenti tecnici, per valutare l’utilità dell’operazione per la persona tutelata. È la stessa valutazione che farebbe il giudice.
- Se l’esito è positivo, rilascia l’autorizzazione e la comunica alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente e al pubblico ministero. Di tutte queste formalità si fa carico lui.
- Contro l’autorizzazione (o contro il diniego, o contro un accoglimento parziale) si può proporre reclamo entro dieci giorni dalla comunicazione.
- In assenza di reclami l’autorizzazione diventa efficace decorsi venti giorni dall’ultima comunicazione. Da quel momento si può stipulare.
Il giudice tutelare conserva comunque il potere di modificare o revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento, su istanza delle parti o del pubblico ministero. Restano però salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi prima della revoca: chi ha comprato facendo affidamento sull’autorizzazione non viene pregiudicato.
Un esempio con i tempi
Alla morte del nonno, Sara (14 anni) eredita con la madre un appartamento a Soccavo. La madre trova un acquirente a 150.000 euro; la quota di Sara, metà, vale 75.000 euro. Giorno 1: la madre firma la richiesta scritta e consegna decreto, dichiarazione di successione, perizia e proposta. Giorno 10: il notaio, sentito anche il padre, rilascia l’autorizzazione con la cautela che i 75.000 euro di Sara siano depositati su un libretto vincolato fino alla maggiore età, svincolabile solo con autorizzazione. Giorno 11: comunicazione al tribunale e al pubblico ministero. Giorno 31: nessun reclamo, l’autorizzazione è efficace. Giorno 35: rogito. Cinque settimane in tutto, contro i mesi che spesso richiede il ricorso al giudice tutelare.
Una nota sui costi: il Ministero della giustizia, con la circolare del 2 maggio 2023, ha chiarito che la comunicazione dell’autorizzazione al tribunale non è un atto giurisdizionale, quindi non si pagano il contributo unificato né le anticipazioni forfettarie. Il contributo torna dovuto solo se qualcuno propone reclamo.
Vendere e poi reinvestire: si può fare con una sola autorizzazione
Capita spesso di voler vendere l’immobile della persona tutelata per comprarne un altro più adatto — per esempio senza barriere architettoniche. Una sola autorizzazione può coprire entrambe le operazioni, a due condizioni: che l’immobile da acquistare sia già individuato nella richiesta, e che anche il nuovo acquisto sia ricevuto dallo stesso notaio. Altrimenti servono due autorizzazioni distinte.
Che cosa resta al giudice
La competenza notarile è ampia ma non generale. Restano riservate in via esclusiva all’autorità giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri un giudizio e per la continuazione dell’impresa commerciale (compresa l’assunzione di partecipazioni in società di persone con responsabilità illimitata). In questi casi si torna al ricorso davanti al giudice.
Perché conviene saperlo
Molte famiglie arrivano in Studio convinte che l’operazione sia impossibile da chiudere nei tempi del compromesso. Spesso non è così: se il caso rientra nei presupposti, l’autorizzazione notarile accorcia sensibilmente i tempi e concentra tutto in un unico interlocutore, con le stesse valutazioni di merito che farebbe il tribunale. Se invece il caso è tra quelli riservati al giudice, è meglio saperlo subito e impostare il preliminare con termini realistici.
Raccontaci la situazione: ti diciamo quale dei due binari è percorribile e quanto tempo serve davvero. Puoi anche scaricare la guida ufficiale del Notariato Volontaria giurisdizione dalla nostra sezione Guide per il Cittadino, e leggere l’articolo sugli strumenti del “Dopo di noi”.
Fonte normativa: art. 21 D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, in vigore dal 28 febbraio 2023. Contenuti elaborati dallo Studio sulla base della guida del Consiglio Nazionale del Notariato.
Quale articolo del codice civile si applica
Il codice civile protegge chi non può decidere da solo. I genitori possono compiere per i figli minorenni solo gli atti di ordinaria amministrazione; per vendere, comprare immobili, accettare eredità o donazioni, contrarre mutui e simili serve l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 c.c.). Lo stesso vale per il tutore dell’interdetto e per il minore sotto tutela (artt. 374 e 375, dove per gli atti più importanti decide il tribunale), per l’inabilitato con il curatore (art. 394) e per l’amministratore di sostegno (art. 411, che richiama le stesse norme). L’autorizzazione serve a verificare che l’atto sia nell’interesse della persona protetta e che il ricavato non si disperda.
Cautele sul denaro. Se dall’atto entra un corrispettivo, il notaio stabilisce come deve essere reimpiegato: deposito su un conto vincolato intestato al minore, acquisto di un altro immobile, investimento in titoli di Stato, secondo i criteri dell’art. 372 c.c. È la parte più delicata, perché protegge il patrimonio negli anni successivi.
Fonti per verificare
- D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia), art. 21 (autorizzazioni notarili in materia di volontaria giurisdizione, in vigore dal 28 febbraio 2023) – normattiva.it
- Codice civile, artt. 320, 374-376, 394, 411 (autorizzazioni per minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno) e artt. 460, 493, 703, 782 (atti su beni ereditari) – normattiva.it
- Consiglio Nazionale del Notariato, Guida per il cittadino “Volontaria giurisdizione” e infografiche – notariato.it; comunicato del 27 febbraio 2023 – notariato.it
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 59-2023/PC (atti aventi oggetto beni ereditari) e Studio n. 46-2024/PC – notariato.it
- Ministero della Giustizia, riforma del processo civile (volontaria giurisdizione) – giustizia.it
Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificato dal notaio.
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