Pubblicato il 25 settembre 2026 · Aggiornato il 28 settembre 2026
«Notaio, ci mettiamo d’accordo tra noi e lei ce lo scrive.» Metà delle volte si può fare, e si fa bene. L’altra metà no: ci sono decisioni che riguardano i figli o lo stato delle persone, e quelle la legge non le lascia alla sola volontà dei genitori.
La confusione nasce perché nella stessa conversazione ci sono cose diversissime: un trasferimento immobiliare, un obbligo di mantenimento, l’uso della casa, l’affidamento dei figli. Ognuna ha la sua strada. Qui proviamo a disegnare la mappa.
In breve
- I trasferimenti immobiliari si fanno dal notaio, sempre: che l’accordo nasca in negoziazione assistita, in mediazione o davanti al giudice, per trascrivere serve un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (art. 2657 c.c.). Il verbale da solo, quasi mai, basta.
- Le decisioni sui figli passano da un controllo pubblico: nella negoziazione assistita con figli minori l’accordo va trasmesso al pubblico ministero, che lo autorizza o lo trasmette al presidente del tribunale (art. 6 D.L. 132/2014). L’interesse del minore non è disponibile dalle parti (art. 337-ter c.c.).
- Tra conviventi non c’è separazione da omologare: gli accordi economici si scrivono nel contratto di convivenza o in atti notarili, ma per i figli valgono le stesse regole che per i coniugi.
Chi decide che cosa: la mappa in tre colonne
| Che cosa vuoi fare | Chi lo può scrivere | Serve un controllo pubblico? |
|---|---|---|
| Trasferire la casa al coniuge o all’ex | Notaio (atto pubblico o autentica) | No, ma se nasce in separazione o divorzio occorre che l’accordo sia recepito |
| Trasferire la casa ai figli | Notaio; se i figli sono minori, serve l’accettazione da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale e, in alcuni casi, l’autorizzazione | Sì quando l’atto è potenzialmente pregiudizievole per il minore |
| Fissare l’importo del mantenimento dei figli | Le parti, con l’assistenza dei legali | Sì: PM o giudice, secondo la procedura scelta |
| Decidere affidamento e collocamento | Le parti propongono | Sì, sempre: decide il giudice nell’interesse del minore |
| Assegnare la casa familiare | Provvedimento del giudice o accordo recepito | Sì; è opponibile ai terzi solo se trascritto (art. 337-sexies c.c.) |
| Regolare spese e apporti tra conviventi | Notaio (contratto di convivenza) | No |
| Costituire un fondo per i figli | Notaio (fondo patrimoniale, vincolo di destinazione, trust) | No, salvo autorizzazioni in casi particolari |
Perché i figli non si possono «negoziare» fino in fondo?
Perché l’art. 337-ter del codice civile mette al centro il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, e affida al giudice il compito di verificarlo. Le parti possono — e devono — proporre: chi sta dove, chi accompagna a scuola, quanto versa ciascuno, come si dividono le spese straordinarie. Ma la proposta diventa efficace solo dopo il controllo.
Nella negoziazione assistita in materia familiare (art. 6 del D.L. 132/2014, convertito nella legge 162/2014) il meccanismo è preciso: in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o non economicamente autosufficienti, l’accordo raggiunto dai coniugi con l’assistenza di almeno un avvocato per parte va trasmesso entro dieci giorni al pubblico ministero, che rilascia il nullaosta se non ravvisa irregolarità, oppure lo trasmette al presidente del tribunale quando ritiene che l’accordo non risponda all’interesse dei figli. In assenza di figli nelle condizioni indicate, il PM si limita al visto.
L’accordo autorizzato produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali. Ne abbiamo scritto in Separarsi senza tribunale: la negoziazione assistita e il notaio.
E se nell’accordo c’è una casa da trasferire?
Qui entra il notaio, e non per formalismo. Per trascrivere nei registri immobiliari serve un titolo con la forma dell’art. 2657 c.c.: sentenza, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Un accordo firmato tra avvocati non ha quella forma, salvo che le firme siano autenticate; e l’autentica di un trasferimento immobiliare richiede tutti i controlli di un rogito: conformità catastale (art. 19 D.L. 78/2010), regolarità urbanistica e menzioni (art. 46 D.P.R. 380/2001), provenienze, ipoteche, antiriciclaggio, APE.
Il punto è pratico: se nel verbale scrivi «la casa passa a lei» e la planimetria non corrisponde, quel trasferimento non si può fare finché la difformità non è sistemata. Meglio saperlo prima di firmare che dopo. Ne parliamo in Casa al coniuge nella separazione: serve il notaio o basta il verbale?.
Buona notizia sul fronte fiscale: gli atti e le convenzioni relativi al procedimento di separazione o divorzio sono esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa (art. 19 della legge 74/1987, come interpretato dalla Corte costituzionale e dalla prassi), a condizione che siano funzionali alla sistemazione dei rapporti tra i coniugi. È un’agevolazione robusta, che però va motivata correttamente nell’atto.
Posso trasferire la casa direttamente ai figli?
Sì, ed è una scelta frequente. Se i figli sono maggiorenni, è un normale atto tra vivi, con le sue regole e le sue imposte. Se sono minori, accettano i genitori nell’esercizio della responsabilità genitoriale, e occorre valutare se l’atto rientra tra quelli che richiedono autorizzazione: dal 28 febbraio 2023, in molti casi, l’autorizzazione la rilascia lo stesso notaio rogante (art. 21 D.Lgs. 149/2022).
Attenzione a un punto che sfugge spesso: un trasferimento fatto ai figli «al posto» del mantenimento è un’operazione complessa, che va costruita con attenzione perché non si trasformi in una rinuncia mascherata a un diritto indisponibile. Ne abbiamo scritto in Intestare la casa ai figli nella separazione: si può e conviene?.
Il caso: due appartamenti a Soccavo, un bambino di sette anni e un verbale che non bastava
Antonio e Luisa si separano con negoziazione assistita. Nell’accordo, oltre alle regole sul figlio, c’è lo scambio: lui le trasferisce la quota del 50% dell’appartamento dove lei vive con il bambino, lei gli trasferisce la quota di un secondo appartamento ereditato dai suoceri.
Due problemi, emersi al primo controllo. Il primo: il secondo appartamento ha un’accettazione di eredità mai trascritta, quindi la continuità dei registri era interrotta. Il secondo: la casa coniugale ha una veranda chiusa che non risulta in planimetria.
Abbiamo fatto le cose in ordine: trascrizione dell’accettazione tacita, pratica catastale per la veranda tramite il geometra, quindi un unico atto notarile che ha recepito i trasferimenti previsti nell’accordo, con l’esenzione dell’art. 19 legge 74/1987. Il nullaosta del PM sulle parti relative al figlio era arrivato in due settimane; sono state le due formalità immobiliari a prendere un mese.
(Caso di Studio, nomi e dettagli inventati: qualsiasi somiglianza con persone reali è casuale.)
E tra conviventi, senza matrimonio?
Non c’è nessuna separazione da omologare, quindi non c’è l’esenzione dell’art. 19 della legge 74/1987: gli atti si tassano con le regole ordinarie. Gli accordi economici si scrivono nel contratto di convivenza o in atti notarili autonomi, con molta libertà.
Sui figli, invece, non cambia nulla: le regole sono le stesse, perché dal 2013 la filiazione è unica. Se ci sono figli minori e i genitori non convivono più, i provvedimenti su affidamento, collocamento, mantenimento e assegnazione della casa li adotta il tribunale, anche su accordo, con la stessa attenzione all’interesse del minore.
Cosa fa il notaio
- Legge la bozza di accordo prima che venga firmata e segnala che cosa è trasferibile subito, che cosa richiede una pratica tecnica e che cosa non è scrivibile in quei termini.
- Controlla gli immobili: catasto, titoli edilizi, provenienze, ipoteche, accettazioni di eredità mancanti. È il lavoro che decide se l’accordo è eseguibile.
- Redige o autentica l’atto di trasferimento e cura trascrizione e voltura, applicando l’esenzione quando ricorre e motivandola.
- Quando c’è un minore, valuta se serve l’autorizzazione e, nei casi previsti, la rilascia lui stesso come notaio rogante (art. 21 D.Lgs. 149/2022).
- Coordina gli accordi con testamenti, polizze e assetti patrimoniali: dopo una separazione, il vecchio testamento quasi sempre va rifatto.
Quanto costa
L’onorario del notaio è libero (tariffe abrogate dal D.L. 223/2006, convertito nella legge 248/2006); i parametri del D.M. 140/2012 servono solo come riferimento per la stima, e resta ferma la disciplina dell’equo compenso (legge 49/2023) nei rapporti con banche, assicurazioni e grandi imprese. Le imposte sono calcolate sulle norme, e negli atti funzionali alla separazione o al divorzio spesso non sono dovute affatto. Stime indicative aggiornate a settembre 2026: il preventivo di massima, scritto e senza impegno, lo dà lo Studio. Per un primo ordine di grandezza puoi usare lo strumento agevolazioni di mediazione e accordi.
Domande frequenti
Possiamo scrivere che nessuno dei due chiederà mai una modifica del mantenimento?
No. Le condizioni relative ai figli sono sempre modificabili al mutare delle circostanze: una clausola di immodificabilità non vincola il giudice. Si può invece concordare un criterio di adeguamento automatico, che riduce molto le occasioni di lite.
L’accordo di negoziazione assistita basta per cambiare l’intestazione della casa al catasto?
Di regola no: per trascrivere e volturare serve un titolo nella forma dell’art. 2657 c.c., cioè atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’accordo può contenere l’impegno a trasferire, ma il trasferimento va poi formalizzato dal notaio, con tutti i controlli di legge.
La casa assegnata a me vale anche se lui la vende?
Solo se il provvedimento di assegnazione è stato trascritto nei registri immobiliari (art. 337-sexies c.c.). La trascrizione non avviene d’ufficio: bisogna chiederla. È una formalità rapida ed economica che evita cause lunghissime.
Siamo conviventi: dobbiamo passare dal giudice per il nostro accordo economico?
No, se riguarda solo voi due: il contratto di convivenza si firma dal notaio e si iscrive all’anagrafe. Sì, se riguarda i figli minori: lì servono i provvedimenti del tribunale, esattamente come per i coniugi.
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Vedi anche: negoziazione assistita e notaio · la casa assegnata e la trascrizione · strumento agevolazioni mediazione · Casi concreti · guida Famiglia e patrimonio.
Codice civile, artt. 337-bis, 337-ter, 337-sexies (provvedimenti sui figli e casa familiare), 2643, 2657, 2671 (trascrizione) ·
D.L. 132/2014, art. 6 (negoziazione assistita in materia familiare, nullaosta e autorizzazione del pubblico ministero), convertito nella legge 162/2014 ·
D.Lgs. 149/2022, art. 21 (autorizzazioni rilasciate dal notaio rogante) ·
Legge 74/1987, art. 19 (esenzione degli atti del procedimento di scioglimento del matrimonio) ·
Consiglio Nazionale del Notariato, Guide per il cittadino su famiglia e separazione e studi del Settore studi in materia di volontaria giurisdizione ·
Consiglio Nazionale Forense, materiali sulla negoziazione assistita familiare ·
Ministero della Giustizia, sezione separazione e divorzio.
Contenuto divulgativo: non sostituisce l’esame del caso concreto.
Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificato dal notaio.
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