Pubblicato il 12 ottobre 2026Aggiornato il 23 ottobre 20262 minuti di lettura

In breve

  • Senza scelta diversa vale la comunione legale.
  • La separazione dei beni si sceglie in Comune o con una convenzione dal notaio.
  • Il cognome comune è facoltativo.

Chi costituisce un’unione civile ha di fronte tre scelte pratiche: come gestire i beni, se usare un cognome comune, come intestare la casa. Tutte e tre si decidono meglio prima.

Il regime dei beni

La legge 76/2016 rinvia alle regole del matrimonio. Se le parti non dicono nulla, vale la comunione legale: ciò che si compra dopo l’unione, di regola, è di entrambi. Restano personali i beni che ciascuno aveva prima, quelli ricevuti in eredità o in donazione e quelli di uso strettamente personale.

Può scegliere la separazione dei beni. Lo fa con la dichiarazione all’ufficiale di stato civile al momento dell’unione, oppure con una convenzione patrimoniale dal notaio in un secondo momento. La convenzione richiede l’atto pubblico alla presenza di due testimoni.

Il cognome

Le parti possono scegliere un cognome comune, che può essere il cognome di una delle due. La parte che ne ha un altro può anteporlo o posporlo. La scelta è libera, non è un obbligo, e la si fa davanti all’ufficiale di stato civile.

La casa

Per la casa conta quando la compra. Se acquista dopo l’unione, in comunione legale l’immobile cade in comunione anche se firma solo uno dei due. Se vuole che resti suo, serve la separazione dei beni oppure l’acquisto con denaro personale, dichiarato nell’atto con l’intervento dell’altro. Se la casa era sua prima, resta sua. Se paga insieme al partner i lavori, ne parli con il notaio per evitare contestazioni.

Il fondo patrimoniale

Anche il fondo patrimoniale, utile per destinare beni ai bisogni della famiglia, è previsto per l’unione civile. Si costituisce con atto pubblico. Veda che cosa protegge e che cosa no.

Fonti ufficiali: legge 20 maggio 2016, n. 76, commi 11-13; relazione Calvigioni alla Corte di cassazione, 20 maggio 2026.

Pagina dello Studio Notarile Marco Fiorentino, notaio a Napoli: notaio dal 2011, dal 2026 a Napoli; avvocato dal 2003.


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Marco Fiorentino, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Partita IVA 00362508889. Scheda del Consiglio Nazionale del Notariato. Gli atti si firmano nello Studio a Napoli.

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