Versione 1 del 30/09/2026

In breve. Un capannone o un lotto in un’area industriale del Consorzio ASI di Caserta non si compra come un immobile qualsiasi. Prima del preliminare si legge la convenzione con cui il lotto è stato assegnato, si chiede al Consorzio se servono il suo parere o una comunicazione e si controlla che non ci siano procedure di revoca o di riacquisto in corso.

Che cos’è il Consorzio ASI di Caserta?

ASI vuol dire Area di Sviluppo Industriale. Il Consorzio ASI di Caserta gestisce le zone industriali della provincia, divise in agglomerati: fra gli altri Marcianise, Marcianise-San Marco, Aversa Nord, Volturno Nord, Ponteselice, San Nicola La Strada, Capua Nord e Capua Sud, Sessa Aurunca, Matese e Vairano-Caianello.

In Campania i consorzi ASI sono regolati dalla legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 (assetto dei consorzi ASI). La legge dice che sono enti pubblici economici: enti pubblici che lavorano con regole simili a quelle di un’impresa.

Il Consorzio non si limita a vendere i suoli. Li assegna a un’impresa per un progetto preciso, con una convenzione che fissa tempi e obblighi. Questi obblighi possono seguire l’immobile anche quando passa a un nuovo proprietario.

Legge regionale Campania n. 19 del 2013 — che cosa dice

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2013, n. 19, «Assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale».

L’articolo 2, comma 1:

«I consorzi Asi sono enti pubblici economici.»

Normativa della Regione Campania (cerca: legge regionale 19 del 2013)

Consorzio ASI Caserta: gli agglomerati

Che cosa succede se il capannone non è mai stato completato o è fermo?

È il punto più delicato. La legge regionale dà al Consorzio la facoltà di riacquistare le aree assegnate se lo stabilimento non viene realizzato entro cinque anni dall’assegnazione.

Il Consorzio può riacquistare anche lo stabilimento già costruito se l’attività è cessata da tempo: nel testo aggiornato della legge il termine è di diciotto mesi. In quel caso paga all’assegnatario il valore stabilito da un perito nominato dal Presidente del tribunale, tolti i contributi pubblici ricevuti.

Per chi compra il rischio è concreto: se il Consorzio esercita il riacquisto, i diritti acquistati da terzi sull’immobile si estinguono e restano solo sul prezzo pagato dal Consorzio.

Art. 10 della legge regionale n. 19 del 2013 — riacquisto delle aree

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2013, n. 19, «Assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale».

L’articolo 10, comma 1:

«I consorzi Asi hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per imprese industriali o artigianali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza la maggiorazione di prezzo e senza la possibilità di opposizione da parte degli assegnatari, se l’assegnatario non realizza lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla data di assegnazione.»

Il comma 2, come modificato dalla legge regionale 27 marzo 2026, n. 2, estende la facoltà agli stabilimenti se l’attività è cessata da oltre diciotto mesi.

Normativa della Regione Campania (cerca: legge regionale 19 del 2013)

Serve il parere del Consorzio per vendere?

Dipende da come è nato il lotto. Se il suolo è stato acquisito dal Consorzio con un esproprio e l’attività è cessata, la legge regionale consente la vendita a un terzo solo dopo il parere positivo del Consorzio su un piano industriale per una nuova attività. La vendita resta legata alla realizzazione di quel piano nei tempi previsti.

Negli altri casi valgono le regole della convenzione e del regolamento consortile pubblicato sul sito del Consorzio. Il regolamento prevede, fra l’altro, comunicazioni al Consorzio in caso di vendita o di affitto, limiti alla vendita nei primi anni di attività e oneri a carico di chi subentra.

Per questo la domanda giusta al Consorzio non è «posso vendere?», ma: che cosa serve per questo lotto, con questa convenzione, per questa attività?

Art. 11 della legge regionale n. 19 del 2013 — vendita a terzi

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2013, n. 19, «Assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale».

L’articolo 11, comma 1:

«In caso di cessazione dell’attività produttiva, alle aziende che hanno beneficiato per un insediamento industriale della concessione da parte dei consorzi Asi di suoli acquisiti attraverso procedure espropriative, è consentita la cessione ad un soggetto terzo dell’immobile e delle sue pertinenze, previo parere positivo espresso dal consorzio Asi competente su un piano industriale di insediamento di attività sostitutiva.»

Normativa della Regione Campania (cerca: legge regionale 19 del 2013)

Consorzio ASI Caserta: regolamento per l’insediamento e il monitoraggio

L’attività che voglio fare è ammessa in quel lotto?

Il lotto ASI ha una destinazione produttiva: si usa per l’attività approvata dal Consorzio e compatibile con il piano regolatore consortile. Un deposito, un laboratorio o un’attività commerciale possono essere ammessi in un agglomerato e non in un altro.

Se l’acquirente cambia attività, di solito deve comunicarlo al Consorzio e ottenere il suo parere. Meglio saperlo prima di firmare, non dopo.

Poi ci sono i controlli di ogni compravendita: titoli edilizi, agibilità, planimetria catastale. Ne parliamo nella guida su agibilità, regolarità urbanistica e vendibilità dell’immobile.

E se il terreno è inquinato?

In un’area industriale conviene chiedere che cosa è stato prodotto lì prima e se ci sono state indagini ambientali. La bonifica dei siti contaminati è regolata dalla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente).

Un punto da conoscere: se l’autorità pubblica esegue la bonifica al posto del responsabile, il costo diventa un onere reale sul sito. Vuol dire che segue il terreno, anche quando cambia proprietario.

Art. 253 del codice dell’ambiente — oneri reali

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale».

L’articolo 253, comma 1:

«Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d’ufficio dall’autorità competente ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5.»

Articolo 253 su Normattiva

Esempio

Alessandro ha una piccola impresa di imballaggi e vuole comprare un capannone nell’agglomerato di Marcianise. Il prezzo concordato è di 600.000 euro. Il venditore è una società che ha chiuso l’attività due anni fa.

Prima del preliminare si chiede la convenzione originaria di assegnazione. Si scopre che il suolo era stato acquisito dal Consorzio con un esproprio. Quindi, secondo la legge regionale, serve il parere positivo del Consorzio sul piano industriale di Alessandro.

Il preliminare viene firmato con una condizione: se il Consorzio non dà il parere entro una data, l’accordo cade e la caparra torna ad Alessandro. Nel frattempo si fanno le ispezioni ipotecarie degli ultimi vent’anni e il tecnico verifica titoli edilizi e catasto. Arrivato il parere, si firma l’atto.

Cosa fare in pratica

Domande frequenti

Posso comprare un capannone ASI se non ho un’impresa?

Di regola il lotto ASI serve a un’attività produttiva approvata dal Consorzio. Chi compra per affittare o senza un’attività deve verificare prima con il Consorzio che cosa prevedono convenzione e regolamento.

Il Consorzio può riprendersi il capannone dopo la vendita?

Sì, se ricorrono i casi previsti dalla legge regionale, come lo stabilimento mai realizzato o l’attività ferma da tempo. Per questo si controllano convenzione e situazione del lotto prima di firmare.

Chi paga gli oneri dovuti al Consorzio?

Il regolamento consortile pone alcuni oneri a carico di chi subentra. Quali e quanto lo dice il Consorzio per il singolo lotto: si chiede per iscritto prima del preliminare.

Nomi, cifre e date sono inventati. Questo articolo informa in generale e non è un parere sul tuo caso: per quello servono i documenti.


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Marco Fiorentino, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Partita IVA 00362508889. Scheda del Consiglio Nazionale del Notariato. Gli atti si firmano nello Studio a Napoli.

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