Pubblicato il 27 ottobre 20262 minuti di lettura
Caso frequente: nomi e dati sono inventati.
In breve: Domenico e Ludovica hanno aperto a Soccavo una s.r.l. semplificata. Ora l’attività cresce e lo statuto standard non basta più. Si passa a una s.r.l. ordinaria cambiando l’atto costitutivo: decide l’assemblea, il verbale lo redige il notaio.
La situazione
Tre anni fa Domenico e Ludovica hanno costituito una s.r.l. semplificata per un laboratorio di pasticceria a Soccavo. Il capitale è piccolo e lo statuto è quello del modello standard. Ora vogliono far entrare un investitore, nominare un consiglio di amministrazione e regolare chi può comprare le quote.
Perché lo statuto standard non basta
La s.r.l. semplificata nasce con un atto pubblico conforme a un modello fissato per decreto. È semplice e veloce, ma rigido. Non permette, ad esempio, regole su misura per la vendita delle quote, per l’ingresso di soci nuovi o per l’amministrazione.
Come si fa il passaggio
- L’assemblea dei soci decide di modificare l’atto costitutivo.
- Il notaio redige il verbale, controlla che tutto sia conforme alla legge e lo deposita al registro delle imprese.
- Si adotta un nuovo statuto, scritto su misura per la società.
Si può decidere insieme anche un aumento di capitale. Per la s.r.l. ordinaria la legge indica un capitale di diecimila euro. Consente però anche un capitale più basso, con regole particolari sugli utili da accantonare.
Che cosa si prepara prima
- la visura e lo statuto attuale;
- le regole che si vogliono: amministrazione, vendita delle quote, uscita dei soci;
- un confronto con il commercialista sugli effetti contabili.
Domande frequenti
Cambiano partita IVA e nome della società?
La società resta la stessa, con la stessa partita IVA. Nella denominazione si toglie la parola «semplificata».
Serve chiudere la vecchia società?
No. Non nasce una società nuova: si modifica quella che esiste.
Per approfondire: la s.r.l. semplificata e quando conviene e l’aumento di capitale. Altri esempi nei casi frequenti.
Fonti:
- art. 2463 del codice civile (normattiva.it)
- art. 2463-bis del codice civile (normattiva.it)
- art. 2480 del codice civile (normattiva.it)
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Il contenuto ha finalità informativa: non è un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.
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