Serie «Società: gli orientamenti che contano» — puntata 3 di 8
Marco Fiorentino, notaio in Napoli dal 2011 · verificato il 16 settembre 2026
In breve
- La s.r.l.s. ha soci solo persone fisiche, capitale da 1 a 9.999 euro versato solo in denaro e uno statuto standard non modificabile (art. 2463-bis c.c.).
- Anche la srl ordinaria può oggi avere un capitale sotto i 10.000 euro, ma con uno statuto scritto su misura e soci anche persone giuridiche.
- Finché capitale e riserva legale non raggiungono insieme 10.000 euro, gli utili vanno accantonati per intero, senza il limite ordinario del 20%.
«Con mille euro posso aprire una srl?» È una delle domande più frequenti di chi si affaccia per la prima volta all’impresa, magari uscendo da un percorso universitario o da un’esperienza da dipendente. La risposta è sì, ma vale la pena capire bene cos’è oggi la società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.), quali sono i suoi vincoli reali e quando, invece, conviene semplicemente una srl ordinaria con capitale ridotto.
Cos’è oggi la srl semplificata
La s.r.l.s. (art. 2463-bis c.c.) nasce nel 2012 come modello pensato per chi apre la prima impresa, con un atto costitutivo standard fissato per decreto ministeriale. Nel tempo la disciplina è stata profondamente riscritta: soppressa la parallela «srl a capitale ridotto», eliminato il vecchio limite di età per i soci, ammessi anche amministratori non soci. Restano, secondo l’orientamento R.A.1 del Comitato Triveneto dei Notai, alcuni tratti che la contraddistinguono ancora oggi.
- i soci possono essere solo persone fisiche, senza limiti di età;
- il capitale sociale deve essere inferiore a 10.000 euro, ma almeno pari a 1 euro;
- i conferimenti possono essere fatti solo in denaro, mai in natura;
- il capitale va interamente sottoscritto e versato nelle mani degli amministratori al momento della costituzione;
- la denominazione sociale deve contenere l’indicazione «società a responsabilità limitata semplificata»;
- l’atto costitutivo si redige in conformità al modello standard tipizzato dal Ministero.
Il modello standard: cosa si può cambiare e cosa no
Un punto che genera spesso equivoci: le clausole negoziali del modello ministeriale sono sostanzialmente inderogabili, mentre le formule dell’atto pubblico che le accompagnano hanno solo valore indicativo e il notaio può adattarle al caso concreto (lingua, presenza di testimoni, tipo di rappresentanza e così via). In altre parole: la forma dell’atto è flessibile, il contenuto sostanziale dello statuto no, salvo adeguarlo a norme di legge sopravvenute che il modello non ha ancora recepito.
Srl semplificata o srl ordinaria con capitale ridotto? Il vero bivio
Dal 2013 la legge ha aperto una terza strada, che oggi è quella davvero decisiva: anche la srl ordinaria può avere un capitale sociale inferiore a 10.000 euro, purché almeno pari a 1 euro, con la stessa regola sui conferimenti (solo denaro, interamente versato agli amministratori). La differenza tra le due forme, a parità di capitale simbolico, sta allora altrove:
- nella s.r.l.s. i soci devono essere persone fisiche e lo statuto resta quello standardizzato: zero margini di personalizzazione;
- nella srl ordinaria con capitale ridotto possono entrare anche persone giuridiche come soci, e lo statuto può essere scritto su misura, con patti su governance, prelazione, gradimento, quote diverse per diritti;
- in entrambe, appena il capitale viene poi aumentato oltre i 10.000 euro con denaro o beni, il vincolo sui soli conferimenti in denaro decade e la società può operare come una srl piena.
Per una startup con soci solo persone fisiche e nessuna esigenza di clausole particolari, la s.r.l.s. resta comoda e a costo zero di onorario notarile sull’atto tipizzato (restano comunque dovute le imposte). Ma se servono patti tra soci, categorie di quote o l’ingresso futuro di un investitore societario, conviene quasi sempre partire con una srl ordinaria a capitale ridotto: costa un po’ di più in fase di costituzione, ma evita di dover trasformare lo statuto standard più avanti.
La riserva legale: un vincolo che dura nel tempo
Un aspetto che molti soci scoprono solo al primo bilancio: nella s.r.l.s. — come, negli stessi limiti, nella srl a capitale ridotto — la riserva legale deve essere formata per l’intero importo degli utili netti, senza il consueto tetto del 20% del capitale sociale, finché il capitale non raggiunge, insieme alla riserva, i 10.000 euro. È una regola pensata per far crescere nel tempo il capitale di garanzia verso i creditori, proprio perché all’origine era simbolico.
⏳ Com’era prima del 2004
La s.r.l.s. non esisteva affatto quando il Tribunale di Milano curava le proprie massime: nel 2000 il capitale minimo della srl era fissato in lire (poi in euro) e non era contemplato un capitale simbolico da 1 euro. Le stesse massime milanesi, però, si occupavano già del tema opposto, cioè dei capitali minimi elevati richiesti per legge in certe trasformazioni (fino a cinque volte il minimo ordinario in alcuni casi): un promemoria di come, prima della riforma del 2003 e delle novelle successive del 2012-2013, il capitale sociale fosse pensato quasi solo come soglia di ingresso, mai come cifra simbolica avvicinabile a zero.
Concetti tratti dalla Raccolta sistematica delle massime ufficiose del Tribunale di Milano in tema di omologazione di atti societari (Agostini-Notari, agg. dicembre 2000): all’epoca la costituzione e le modifiche delle società di capitali erano soggette al controllo preventivo del giudice (omologazione), poi soppresso dall’art. 32 della legge 340/2000 e superato dalla riforma del diritto societario del 2003.
⚖️ Cosa fa il notaio
- Verifica se i requisiti soggettivi (soci solo persone fisiche) e oggettivi per la s.r.l.s. sono rispettati.
- Redige l’atto costitutivo sul modello standard tipizzato quando si sceglie la semplificata, o uno statuto personalizzato per la srl ordinaria a capitale ridotto.
- Verifica l’avvenuto versamento integrale del capitale nelle mani degli amministratori prima della firma.
- Segnala ai soci l’obbligo di riserva legale integrale finché capitale e riserva non raggiungono 10.000 euro.
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Domande frequenti
Con 100 euro di capitale si può davvero aprire una srl? +
Sì: sia la s.r.l.s. sia la srl ordinaria ammettono un capitale sociale inferiore a 10.000 euro, purché almeno pari a 1 euro, versato interamente in denaro al momento della costituzione.
Una società può essere socia di una srl semplificata? +
No. Nella s.r.l.s. i soci possono essere solo persone fisiche; se serve far entrare una società o un altro ente come socio conviene la srl ordinaria con capitale ridotto.
Nella srl semplificata si possono inserire clausole di prelazione o gradimento? +
No, lo statuto segue il modello standard tipizzato dal Ministero, sostanzialmente non modificabile nelle sue clausole negoziali. Per patti personalizzati serve una srl ordinaria.
Cosa succede quando gli utili si accumulano: si possono distribuire subito? +
Finché capitale e riserva legale insieme non raggiungono 10.000 euro, gli utili netti vanno accantonati per intero a riserva legale, senza il limite ordinario del 20% del capitale.
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Fonti per verificare
- Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari, massime R.A.1 e R.A.6 (edizione 2025) — notaitriveneto.it
- Codice civile, art. 2463-bis (società a responsabilità limitata semplificata) — normattiva.it
- Codice civile, art. 2463, comma 4 (capitale sociale inferiore a 10.000 euro nella srl ordinaria) — normattiva.it
- Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, e decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (conv. legge 99/2013), riforma della s.r.l.s. — normattiva.it
- Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), modello standard tipizzato di atto costitutivo della s.r.l.s. — mimit.gov.it
- Consiglio Nazionale del Notariato, guide per il cittadino sulla costituzione di società — notariato.it
Aggiornato il 16 settembre 2026.
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