Pubblicato il 27 ottobre 20266 minuti di lettura
In breve: il fondo patrimoniale finisce per legge con il divorzio, l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio, ma se ci sono figli minori dura fino a quando l’ultimo diventa maggiorenne. Prima di allora i coniugi possono scioglierlo d’accordo con un atto notarile; se ci sono figli minori le regole sono molto più rigide. E spesso non serve sciogliere nulla: per vendere un bene basta rispettare le regole dell’atto costitutivo.
Il fondo patrimoniale nasce per destinare alcuni beni, di solito la casa, ai bisogni della famiglia (art. 167 del codice civile). Che cosa protegge, e che cosa no, lo spieghiamo nella guida su il fondo patrimoniale e i suoi limiti. Qui ci occupiamo del momento successivo: quando il fondo non serve più, oppure blocca una vendita, che cosa si può fare?
Quando il fondo finisce per legge
La destinazione del fondo termina con l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; se però vi sono figli minori, il fondo dura fino alla maggiore età dell’ultimo figlio, e il giudice può dettare regole per l’amministrazione dei beni e perfino attribuire ai figli una quota dei beni (art. 171 del codice civile). Se non ci sono figli, si applicano le regole sullo scioglimento della comunione legale.
La separazione personale non compare tra le cause indicate dalla norma: i coniugi separati restano, di regola, vincolati al fondo finché non intervengono il divorzio o un accordo. Sugli effetti della separazione e del divorzio sulla casa ci sono indicazioni utili nell’articolo sul trasferimento della casa nella separazione.
Sciogliere il fondo d’accordo
La legge non disciplina espressamente lo scioglimento volontario, ma è ammesso che i coniugi, d’accordo, pongano fine al fondo con un atto notarile. Quando non ci sono figli minori, l’accordo dei coniugi è la strada normale.
Quando ci sono figli minori, la questione è più delicata, perché il fondo tutela anche loro. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17811 dell’8 agosto 2014, ha affermato che il fondo può essere sciolto con il consenso non solo dei genitori ma anche dei figli minori, rappresentati da un curatore speciale autorizzato dal giudice. Le opinioni dei giudici di merito e degli studiosi non sono uniformi: è un punto da valutare caso per caso, con i documenti davanti.
Perché lo scioglimento sia opponibile ai terzi, come per le altre convenzioni matrimoniali, deve risultare annotato a margine dell’atto di matrimonio (art. 162 del codice civile); per gli immobili si cura anche la pubblicità nei registri immobiliari.
Per vendere la casa non sempre serve sciogliere
Molte richieste di “scioglimento” nascono in realtà da una vendita. La regola è questa: se l’atto costitutivo non lo consente espressamente, i beni del fondo si possono vendere, ipotecare o vincolare solo con il consenso di entrambi i coniugi e, se ci sono figli minori, con l’autorizzazione del giudice, concessa nei soli casi di necessità o utilità evidente (art. 169 del codice civile).
- L’atto costitutivo consente la vendita: bastano i coniugi, secondo le regole scritte nell’atto.
- L’atto non dice nulla e non ci sono figli minori: servono le firme di entrambi i coniugi.
- L’atto non dice nulla e ci sono figli minori: serve anche l’autorizzazione del giudice.
Per questo la prima cosa da fare è rileggere l’atto con cui il fondo è stato costituito: spesso la risposta è già lì.
Modificare invece di sciogliere
Talvolta non serve né vendere né chiudere il fondo: basta modificare l’atto costitutivo, per esempio per togliere dal fondo un solo bene o per prevedere regole diverse sulla sua gestione. Anche la modifica è un accordo tra coniugi sul loro patrimonio familiare: si fa per atto pubblico e va annotata come le altre convenzioni. Se ci sono figli minori, valgono le stesse cautele viste per lo scioglimento, perché anche una modifica può ridurre la tutela che il fondo offre loro.
Un esempio
Caso inventato. Roberto e Silvia hanno conferito nel 2012 in un fondo patrimoniale la loro casa a Pozzuoli. Oggi i figli hanno 22 e 25 anni e i genitori vogliono vendere la casa, del valore di 220.000 euro, per trasferirsi in un appartamento più piccolo. L’atto costitutivo non prevede nulla sulla vendita. Poiché non ci sono più figli minori, bastano le firme di entrambi i coniugi: il notaio verifica l’atto del 2012, le annotazioni e le trascrizioni, e la vendita si fa senza passare dal giudice.
Se invece avessero un figlio di 15 anni, servirebbe l’autorizzazione del giudice, con la prova della necessità o dell’utilità evidente dell’operazione, per esempio l’acquisto di un’altra casa per la famiglia. Se poi volessero chiudere del tutto il fondo, dovrebbero valutare con attenzione la posizione del figlio minore, come detto sopra.
Che cosa succede ai beni
Quando il fondo finisce, i beni non cambiano proprietario: restano a chi ne era titolare, ma cessa il vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia. Questo significa che tornano a essere pienamente disponibili e, allo stesso tempo, che non godono più delle limitazioni previste per i creditori. È un effetto da valutare prima di firmare, anche con il proprio consulente, soprattutto se ci sono debiti in corso.
Chi convive senza essere sposato non può costituire un fondo patrimoniale: le differenze tra le due situazioni sono riassunte nell’articolo su convivenza e matrimonio.
Se vivi in un’altra città
Il fondo è annotato a margine dell’atto di matrimonio: chi si è sposato in Campania e oggi vive altrove deve sapere che l’annotazione dello scioglimento si fa comunque nel Comune dove è registrato il matrimonio, e ci pensa il notaio. I documenti si raccolgono a distanza, anche con la Consulenza online; se l’atto si fa con il nostro Studio, la firma è a Napoli, di persona o con procura.
Cosa fare in pratica
- Recupera la copia dell’atto costitutivo del fondo e leggi se prevede regole per vendere i beni.
- Chiedi al Comune l’estratto dell’atto di matrimonio con le annotazioni.
- Verifica se ci sono figli minori: da questo dipende quasi tutto.
- Decidi con il notaio se basta vendere il bene con le regole dell’art. 169 o se serve sciogliere il fondo.
- Se servono autorizzazioni del giudice, mettile in conto nei tempi, prima di firmare un preliminare.
- Dopo l’atto, il notaio cura annotazione, registrazione e pubblicità nei registri immobiliari.
Domande frequenti
La separazione scioglie il fondo patrimoniale?
No, la separazione personale non è tra le cause di cessazione indicate dall’art. 171 del codice civile; il fondo cessa con il divorzio, l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio, salvo che ci siano figli minori.
I figli sono tutti maggiorenni: possiamo chiudere il fondo?
Sì, di regola i coniugi possono scioglierlo d’accordo con un atto notarile, da annotare a margine dell’atto di matrimonio.
Per vendere la casa del fondo serve il giudice?
Solo se l’atto costitutivo non consente la vendita e ci sono figli minori. Negli altri casi bastano i coniugi, secondo le regole dell’atto.
Dopo lo scioglimento la casa è ancora protetta dai creditori?
No: cessato il vincolo, il bene torna a essere un bene come gli altri.
Fonti
- Art. 171 del codice civile (Normattiva)
- Art. 169 del codice civile (Normattiva)
- Art. 167 del codice civile (Normattiva)
- Art. 162 del codice civile (Normattiva)
- Federnotizie, riflessi della sentenza di Cassazione 8 agosto 2014 n. 17811
Il fondo patrimoniale blocca una vendita o non vi serve più? Chiedi un preventivo scritto oppure prenota una Consulenza online: la prima parte della pratica si può impostare a distanza. Puoi scrivere a segreteria@notaiofiorentinomarco.com o chiamare il +39 352 273 7467.
Questo articolo ha finalità informativa generale. Non è un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto da parte del Notaio.
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