In breve
- In Italia il matrimonio all’estero tra persone dello stesso sesso vale come unione civile (art. 32-bis, legge 218/1995).
- Servono certificato, traduzione e apostille.
- Per la casa il notaio verifica il regime patrimoniale della coppia.
Molte coppie dello stesso sesso si sposano all’estero e poi chiedono: in Italia che cosa vale? La risposta è precisa. Il matrimonio resta valido nel Paese dove è stato celebrato. In Italia produce gli effetti dell’unione civile.
La regola
L’articolo 32-bis della legge 218/1995 dice che il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con una persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana. La Cassazione ha applicato la stessa regola al matrimonio trascritto nei registri italiani (sentenza n. 11696 del 2018).
Che cosa cambia in concreto
- I diritti patrimoniali e successori sono quasi gli stessi del matrimonio.
- Il nome dell’atto è diverso: in Italia si parla di unione civile, non di matrimonio.
- Lo scioglimento segue le regole dell’unione civile, senza fase di separazione.
- Per il regime dei beni conta anche la legge del Paese di celebrazione e la residenza della coppia.
Casa, mutuo e testamento
Se compra casa in Italia, il notaio Le chiede il certificato di matrimonio estero e verifica il regime patrimoniale. Un coniuge straniero può avere regole diverse dalla comunione legale italiana. Per questo conviene dichiarare chiaramente nell’atto se il bene è di entrambi o di uno solo. Sul testamento valgono le regole italiane sulla quota riservata al coniuge. Se uno dei due vive all’estero, serve valutare anche il regolamento europeo sulle successioni.
Prima di acquistare o testare
Porti con sé il certificato di matrimonio con traduzione e apostille, i documenti d’identità e il codice fiscale di entrambi. Il notaio controlla se il matrimonio è stato trascritto e quale regime patrimoniale vale. Il caso è simile a quello della coppia sposata all’estero che compra casa in Italia.
Sul riconoscimento del matrimonio fra Stati dell’Unione europea la Corte di giustizia si è occupata del tema nella causa C-713/23. Per un caso concreto conviene una verifica prima di firmare.
Fonti ufficiali: legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 32-bis; relazione Calvigioni alla Corte di cassazione, 20 maggio 2026.
Scopri di più da Notaio Marco Fiorentino | Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.