In breve
- Con ordinanza n. 363/2025 del 17 novembre 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione se le associazioni senza personalità giuridica tra notai debbano essere esenti dall’IRAP.
- La questione riguarda il combinato disposto dell’art. 1, comma 8, della legge 234/2021 e dell’art. 5, comma 3, lett. c), del TUIR, che oggi non prevedono espressamente questa esenzione per le associazioni professionali.
- È una questione ancora aperta: la Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata. Fino a una sua decisione, resta vigente il regime fiscale attuale.
- Il tema riguarda in primo luogo gli studi notarili associati, ma tocca un principio più generale sull’imposizione IRAP delle associazioni tra professionisti.
Non capita spesso che una questione fiscale che riguarda direttamente la categoria notarile arrivi fino alla Corte Costituzionale. È quello che sta succedendo con l’IRAP dovuta dalle associazioni professionali senza personalità giuridica costituite tra notai: una Corte di Giustizia Tributaria ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale, e ora la parola passa alla Consulta. Vale la pena capire di cosa si tratta, perché il tema, al di là del caso specifico, riguarda in generale come si tassano gli studi associati tra professionisti.
Cos’è successo, in concreto?
Con ordinanza n. 363/2025, depositata il 17 novembre 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze, Sezione 1, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) e dell’art. 5, comma 3, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nella parte in cui, nel loro combinato disposto, non prevedono l’esenzione dall’IRAP delle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata dell’attività notarile. Il giudice fiorentino ha ravvisato un possibile contrasto con gli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione: rispettivamente i principi di uguaglianza, di capacità contributiva e di libertà dell’iniziativa economica.
Perché la questione riguarda proprio l’esenzione IRAP?
L’IRAP colpisce, in generale, il valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata: per le persone fisiche che esercitano attività professionali in forma individuale, in presenza di determinate condizioni (assenza di autonoma organizzazione), la giurisprudenza ha nel tempo riconosciuto casi di non debenza dell’imposta. Il dubbio sollevato dalla Corte fiorentina riguarda però un punto diverso e più specifico: se le associazioni professionali senza personalità giuridica tra notai — una forma organizzativa molto diffusa negli studi notarili, che permette a più notai di condividere struttura e collaboratori pur mantenendo la responsabilità personale dei rispettivi atti — debbano scontare l’IRAP in modo automatico, indipendentemente dalla situazione concreta, semplicemente per la forma associativa scelta. Il giudice ritiene che questa automaticità, non giustificata da un’espressa previsione di esenzione, possa violare i principi costituzionali richiamati.
Cosa cambia, oggi, per chi lavora in uno studio associato?
Nulla, per ora. Una rimessione alla Corte Costituzionale non sospende automaticamente l’applicazione della norma contestata, e non crea, da sola, un diritto all’esenzione: significa che il giudizio di merito davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Firenze resta sospeso in attesa della decisione della Consulta, mentre altrove il regime fiscale vigente continua ad applicarsi normalmente. Gli studi notarili associati continuano quindi, allo stato, a determinare l’IRAP secondo le regole attuali, salvo sviluppi che seguiremo con attenzione, anche perché la Commissione Studi Tributari del Notariato ha già annunciato ulteriori approfondimenti sul tema.
Cosa fa il notaio, in concreto
- Applica, per lo studio associato, il regime fiscale vigente in attesa di eventuali sviluppi della questione costituzionale.
- Segue l’evoluzione della giurisprudenza e degli approfondimenti della Commissione Studi Tributari del Notariato sul tema.
- Valuta, insieme al proprio consulente fiscale, la forma organizzativa più adatta allo studio (associazione professionale, società tra professionisti), tenendo conto anche degli aspetti tributari.
- Informa correttamente i clienti sulla struttura organizzativa dello Studio, senza creare aspettative su questioni fiscali non ancora definite.
L’IRAP sulle associazioni tra notai è già stata dichiarata incostituzionale?
No: la Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata. L’ordinanza del 17 novembre 2025 apre soltanto il giudizio davanti alla Consulta.
Quanto tempo può richiedere la decisione della Corte Costituzionale?
Non esiste un termine fisso: i tempi variano da alcuni mesi a oltre un anno, a seconda del carico di lavoro della Corte e della complessità della questione.
La questione riguarda anche altre categorie professionali associate?
L’ordinanza specifica riguarda le associazioni tra notai, ma i principi costituzionali richiamati (uguaglianza, capacità contributiva, libertà di iniziativa economica) sono gli stessi che si applicano, in generale, alla tassazione delle forme associative tra professionisti.
Chi lavora in uno studio associato deve fare qualcosa ora?
No: fino a un’eventuale decisione della Corte Costituzionale, si applicano le regole ordinarie sull’IRAP; conviene comunque tenersi informati tramite il proprio consulente fiscale.
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Fonti per verificare
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze, Sezione 1, ordinanza n. 363/2025 del 17 novembre 2025 — notariato.it (Andrea Busato, Commissione Studi Tributari)
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 8 — normattiva.it
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 5, comma 3, lett. c) — normattiva.it
- Corte Costituzionale, giudizi pendenti — cortecostituzionale.it
- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 41 e 53 — normattiva.it
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