Pubblicato il 14 ottobre 2026Aggiornato il 23 ottobre 20262 minuti di lettura
In breve
- L’articolo 230-ter del codice civile tutela il convivente che lavora stabilmente nell’impresa del partner.
- Spetta una quota di utili proporzionale al lavoro.
- Un accordo scritto è più sicuro di un diritto da provare.
Molte coppie non sposate gestiscono insieme un negozio, uno studio, un’azienda agricola. Uno dei due ne è titolare. L’altro lavora senza stipendio. Che cosa gli spetta?
Che cosa prevede la legge
L’articolo 230-ter del codice civile, introdotto dalla legge 76/2016, riconosce al convivente di fatto che presta stabilmente la sua opera nell’impresa dell’altro una partecipazione agli utili e ai beni acquistati con essi, e agli incrementi dell’azienda, anche quanto all’avviamento. La partecipazione è proporzionale al lavoro svolto. Il convivente ha inoltre il diritto di partecipare alle decisioni sull’impiego degli utili.
I limiti
- Il diritto non si applica se esiste tra i due un rapporto di società o di lavoro subordinato.
- Non è l’impresa familiare vera e propria, che la legge riserva a coniugi e parenti.
- Il lavoro deve essere stabile e provato.
Come proteggersi
Il modo più solido è scegliere una forma chiara: un contratto di lavoro, una società o una quota. Un accordo scritto è sempre meglio di un diritto da provare in tribunale. Se la coppia resta di fatto, il contratto di convivenza può contenere regole sul lavoro e sul contributo di ciascuno. Con una società il notaio costituisce l’ente e ripartisce le quote. Per altre ipotesi veda l’impresa familiare e il contratto di convivenza.
Fonte ufficiale: legge 20 maggio 2016, n. 76, comma 46.
Pagina dello Studio Notarile Marco Fiorentino, notaio a Napoli: notaio dal 2011, dal 2026 a Napoli; avvocato dal 2003.
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