La situazione è sempre la stessa. Una persona anziana, un nipote o un vicino che se ne occupa, e l’idea di riconoscere quell’impegno con la casa.

Gli strumenti per farlo sono tre, e la scelta non è una questione di sfumature. Cambia la forma dell’atto, cambia cosa succede se poi l’assistenza si interrompe, e cambia soprattutto il conto che gli altri eredi potranno aprire alla morte del disponente.

1. Il contratto di mantenimento

È un contratto atipico, chiamato anche vitalizio assistenziale o vitalizio improprio. Una parte trasferisce un bene, l’altra si obbliga ad assistere e mantenere il beneficiario per tutta la vita.

Non è una donazione. È un contratto a titolo oneroso: c’è un corrispettivo, e quel corrispettivo è l’assistenza.

Il suo elemento essenziale è l’alea. Al momento della stipula nessuno deve poter sapere quanto durerà e quanto costerà. Qui l’incertezza è doppia: la durata della vita del beneficiario, e la variabilità delle prestazioni in base al suo stato di salute.

Se quell’alea manca, il contratto è nullo. La giurisprudenza lo afferma nei casi in cui il beneficiario fosse affetto da una malattia che rendeva altamente probabile un esito rapidamente infausto, e la morte sia poi effettivamente sopravvenuta a breve distanza. Non basta però che la persona fosse anziana o malata: serve che l’esito fosse sostanzialmente certo.

Le prestazioni sono infungibili, e contano le qualità personali di chi assiste. Non è un servizio che si delega: il contratto è fatto in considerazione di quella persona.

Se chi assiste smette di farlo, è ammessa la risoluzione per inadempimento secondo le regole generali. È una differenza rilevante rispetto alla rendita vitalizia, dove il codice esclude espressamente questo rimedio: lì il vitaliziato può solo agire per ottenere le rate.

2. La donazione con onere (donazione modale)

Qui siamo dentro la donazione. Il disponente dona, e al donatario impone un peso: assistere una persona, pagare un debito, destinare il bene a uno scopo.

Il limite è il valore. L’articolo 793 del codice civile stabilisce che il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere soltanto entro i limiti del valore della cosa donata. Se l’assistenza costasse più della casa ricevuta, oltre quella soglia non è obbligato.

Chi può pretendere l’adempimento. Oltre al donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante. Interessato significa chi trae un vantaggio, diretto o indiretto, dall’adempimento.

Il punto che decide tutto, e che si dimentica. La risoluzione per inadempimento dell’onere può essere domandata soltanto se è stata prevista nell’atto di donazione. Se quella clausola non c’è, la donazione resta in piedi anche se l’onere non viene adempiuto, e al donante o ai suoi eredi resta soltanto l’azione per ottenere l’adempimento.

È la ragione per cui una donazione modale scritta senza quella previsione lascia il donante quasi disarmato. Va inserita, e va discussa prima.

3. La donazione remuneratoria

È la donazione fatta per riconoscenza, in considerazione dei meriti del donatario, o per speciale rimunerazione di servizi resi. La prevede l’articolo 770 del codice civile.

Resta una donazione a tutti gli effetti: serve l’atto pubblico con due testimoni. Il fatto che nasca da un debito morale non alleggerisce la forma.

Ha però un regime particolare su tre punti.

Non è soggetta a revocazione per ingratitudine né per sopravvenienza di figli. Una volta fatta, il donante non può tornare indietro per quelle ragioni.

Il donatario non è tenuto agli alimenti verso il donante, obbligo che grava invece sul donatario ordinario.

La garanzia per evizione opera nei limiti del valore dei servizi ricevuti.

Una precisazione sul secondo comma. Non è donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi. È la mancia, il regalo di Natale, il dono d’occasione: non è donazione, non ha bisogno di forma, e non entra nei conti della successione. Il confine è la proporzionalità rispetto alle condizioni economiche di chi dona.

Le differenze in una tabella

Contratto di mantenimentoDonazione con onereDonazione remuneratoria
NaturaOnerosoGratuitoGratuito
FormaAtto notarile di trasferimentoAtto pubblico e due testimoniAtto pubblico e due testimoni
Elemento essenzialeL’alea, a pena di nullitàL’onere, entro il valoreIl motivo: riconoscenza, meriti, servizi
Se l’obbligato non adempieRisoluzione ammessaRisoluzione solo se prevista in attoNon si pone
Revocazione per ingratitudineNon applicabileSìNo
Peso sulla legittimaIn linea di principio no, è onerosoSì, come donazioneSì, come donazione

Il punto che interessa davvero la famiglia

L’ultima riga della tabella è quella che genera le liti.

Le donazioni, modali o remuneratorie che siano, entrano nel calcolo della legittima: alla morte del disponente si sommano a quello che resta, e se le quote riservate ai legittimari risultano lese, questi possono agire in riduzione.

Il contratto di mantenimento no, perché è un contratto oneroso: il bene è uscito a fronte di un corrispettivo, non per spirito di liberalità.

Ed è esattamente questo che lo rende il bersaglio preferito degli eredi esclusi. La contestazione tipica non è sull’assistenza prestata: è sull’alea. Si sostiene che il contratto fosse in realtà una donazione mascherata, perché le condizioni di salute rendevano l’esito prevedibile, oppure che il valore del bene fosse sproporzionato rispetto all’assistenza ragionevolmente attesa.

Per questo un contratto di mantenimento va costruito con attenzione: le condizioni di salute al momento della stipula, il contenuto concreto degli obblighi, la documentazione di ciò che viene effettivamente prestato negli anni. Quello che sembra formalismo il giorno della firma è la difesa dieci anni dopo.

Come si sceglie

Non esiste lo strumento migliore in assoluto. Esiste quello adatto alla situazione, e la scelta dipende da tre domande.

Sono domande da fare prima, con il disponente ancora pienamente lucido e in grado di decidere. Dopo, quello che si può fare è soltanto difendere la scelta già compiuta.


Lo Studio Notarile Marco Fiorentino, in Napoli, riceve questi atti e ne cura la costruzione con le parti.

Il presente articolo ha finalità informativa. Non costituisce un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.


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Marco Fiorentino, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Partita IVA 00362508889. Scheda del Consiglio Nazionale del Notariato. Gli atti si firmano nello Studio a Napoli.

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