Pubblicato l’8 ottobre 2026Aggiornato il 23 ottobre 20265 minuti di lettura

La risposta in due righe

L’obbligo di iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese grava sull’amministratore unico, sull’amministratore delegato oppure, in mancanza, sul Presidente del consiglio di amministrazione. La casella non può coincidere con quella dell’impresa, e nelle società di nuova costituzione va predisposta prima della stipula.

La stratificazione normativa

La previsione nasce dall’art. 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che è intervenuto sull’art. 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. La disposizione vi ha aggiunto le parole «nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria». La formulazione originaria risultava volutamente ampia, e proprio tale ampiezza ha generato nei primi mesi del 2025 un’oscillazione applicativa fra gli uffici del registro delle imprese.

Sul testo così formato è poi intervenuto l’art. 13, comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159. La conversione è avvenuta con modificazioni, per effetto della legge 29 dicembre 2025, n. 198. La modifica ha circoscritto i destinatari dell’adempimento e ha introdotto il divieto di coincidenza con il domicilio digitale dell’impresa. Il testo risultante è in vigore dal 31 dicembre 2025.

La ricognizione va dunque condotta sul testo consolidato, e non sulla disposizione introduttiva. La lettura del solo comma 860 conduce infatti a una perimetrazione più estesa di quella effettivamente in vigore.

Testo del decreto-legge 179/2012 su Normattiva

Chi è obbligato, e chi resta fuori

Il testo vigente estende l’obbligo «all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria». La costruzione è per gradi successivi, e va letta in questa sequenza.

Nella società amministrata da un organo monocratico l’adempimento grava sull’amministratore unico, senza alternative. Nel consiglio di amministrazione che abbia conferito deleghe gestorie l’obbligo si concentra sull’amministratore delegato. Nel consiglio privo di deleghe la disposizione individua in via residuale il Presidente, come soggetto che assicura comunque un recapito digitale riferibile all’organo.

Ne deriva che i consiglieri privi di delega restano estranei all’adempimento, così come i sindaci e i revisori, non menzionati dalla norma. La conclusione discende dalla lettera della disposizione, ma va maneggiata con la cautela che l’oscillazione della prassi camerale impone: prima di escludere un soggetto conviene verificare la pagina dell’ufficio territorialmente competente.

La regola che incide di più: le due caselle restano distinte

La disposizione prosegue stabilendo che «il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa». È il passaggio di maggiore rilevanza pratica, e quello più frequentemente disatteso nella fase di preparazione della pratica.

L’indicazione comporta l’attivazione di una casella intestata alla persona fisica, autonoma rispetto a quella societaria. L’intestazione personale assolve una funzione precisa nell’economia della norma, poiché il domicilio digitale dell’amministratore serve a raggiungerlo come tale, anche quando il rapporto con la società sia cessato o contestato.

Nella consulenza preventiva il punto va rappresentato con chiarezza, perché l’amministratore che disponga già di una casella professionale tende a riutilizzarla. La casella personale è ammissibile, purché non sia la medesima iscritta come domicilio digitale dell’impresa.

I momenti in cui l’adempimento scatta

La disposizione individua tre occasioni distinte, che nella pratica si presentano separatamente.

La prima è la domanda di iscrizione della società di nuova costituzione, nella quale il domicilio digitale dell’amministratore costituisce elemento della pratica. La seconda è il conferimento dell’incarico, che ricorre nelle nomine successive deliberate dall’assemblea. La terza è il rinnovo dell’incarico, che intercetta le conferme alla scadenza del mandato triennale.

Per le società già iscritte il termine di comunicazione era fissato al 31 dicembre 2025. Il decorso di tale termine non esaurisce però l’adempimento, poiché la norma lo riferisce «in ogni caso» al conferimento e al rinnovo: ogni nomina successiva riapre la verifica.

Il nodo operativo nella costituzione

L’incidenza sulla tempistica dell’atto va rappresentata al cliente nel primo colloquio. L’attivazione di una casella di posta elettronica certificata richiede l’identificazione del titolare e non si perfeziona nell’arco di poche ore. La tempistica si dilata quando l’amministratore designato risieda all’estero o non disponga di identità digitale italiana.

La conseguenza è che la scelta dell’amministratore va anticipata rispetto alla data della stipula, e non rinviata al tavolo. Nella prassi degli uffici la domanda di iscrizione priva dell’indicazione viene sospesa in attesa dell’integrazione, con uno slittamento che vanifica la programmazione concordata con il cliente.

Che cosa chiedere al commercialista prima dell’atto

L’istruttoria richiede l’indicazione nominativa dell’amministratore destinatario dell’obbligo, individuato secondo la sequenza illustrata, e l’indirizzo della casella già attiva e verificata. Occorre inoltre l’accertamento che tale indirizzo non coincida con quello che la società iscriverà come proprio domicilio digitale.

Nelle società con consiglio di amministrazione serve la precisazione preventiva sull’attribuzione delle deleghe, perché da essa dipende l’individuazione del soggetto obbligato. Quando le deleghe sono attribuite a più amministratori la questione va impostata con l’ufficio, in assenza di una indicazione espressa della disposizione.

Per l’esame del singolo caso sono disponibili la Consulenza online e il parere scritto su carta intestata.

In breve

L’obbligo riguarda l’amministratore unico, l’amministratore delegato o, in mancanza, il Presidente del consiglio di amministrazione. La casella deve essere distinta da quella dell’impresa. L’adempimento ricorre alla prima iscrizione, al conferimento e al rinnovo dell’incarico, mentre per le società già iscritte il termine era il 31 dicembre 2025. Nella costituzione la casella va predisposta prima della stipula, perché la domanda incompleta viene di regola sospesa.

Fonti

La lista completa di quello che serve al notaio prima dell’atto costitutivo è in costituire una SRL: che cosa serve al notaio.

Questo articolo ha finalità informativa generale. Non costituisce un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.

Pagina dello Studio Notarile Marco Fiorentino, notaio a Napoli: notaio dal 2011, dal 2026 a Napoli; avvocato dal 2003.


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Marco Fiorentino, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Partita IVA 00362508889. Scheda del Consiglio Nazionale del Notariato. Gli atti si firmano nello Studio a Napoli.

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