Pubblicato il 27 ottobre 20266 minuti di lettura
In breve: una convenzione matrimoniale è l’accordo con cui i coniugi scelgono o cambiano le regole sui loro beni. Non c’è solo la separazione dei beni: si può “ritagliare” la comunione su misura, includendo o escludendo beni determinati, entro limiti precisi. Serve sempre un atto pubblico notarile con due testimoni, annotato a margine dell’atto di matrimonio.
Chi si sposa in Italia senza scegliere nulla si trova in comunione legale: gli acquisti fatti durante il matrimonio, anche da uno solo, diventano di entrambi, salvo i beni personali indicati dalla legge. Molte coppie sanno che si può passare alla separazione; meno sanno che esiste una via di mezzo. Vediamo quali sono le possibilità e come si fanno.
Che cos’è una convenzione matrimoniale
Le convenzioni matrimoniali sono gli accordi con cui i coniugi regolano il loro regime patrimoniale. Devono essere stipulate per atto pubblico, a pena di nullità, e si possono fare in ogni momento, prima o durante il matrimonio (art. 162 c.c.). La sola scelta della separazione dei beni può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio, davanti all’ufficiale di stato civile o al celebrante.
Per la convenzione davanti al notaio la legge richiede la presenza di due testimoni, come per le donazioni (art. 48 della legge notarile). Non è una formalità da poco: senza testimoni l’atto è a rischio.
Le tre convenzioni più comuni
- Separazione dei beni. Ognuno resta proprietario di ciò che acquista. È la scelta più nota; come si fa a matrimonio già celebrato è spiegato in separazione dei beni dopo il matrimonio.
- Comunione convenzionale. Si resta in comunione, ma con regole modificate: per esempio si mette in comune un bene che sarebbe personale, o se ne esclude uno determinato.
- Fondo patrimoniale. Alcuni beni vengono destinati ai bisogni della famiglia, con effetti anche verso i creditori: vedi fondo patrimoniale, cosa protegge e cosa no.
La comunione “su misura”: che cosa si può fare
I coniugi possono modificare con una convenzione il regime della comunione legale, purché i patti rispettino i limiti generali fissati dalla legge (art. 210 c.c.). La stessa norma pone due paletti precisi.
- Non possono entrare in comunione i beni strettamente personali: quelli di uso personale e i loro accessori, quelli che servono all’esercizio della professione del coniuge (salvo quelli destinati all’azienda comune), e quelli ottenuti a titolo di risarcimento del danno o la pensione per perdita della capacità lavorativa.
- Non si possono cambiare le regole sull’amministrazione dei beni comuni né l’uguaglianza delle quote sui beni che sarebbero comunque in comunione legale: non si può dire, per esempio, che la casa comprata insieme è per il 70% di uno e per il 30% dell’altro restando in comunione.
Dentro questi confini lo spazio è ampio. Si può estendere la comunione a un bene che uno dei coniugi aveva prima del matrimonio, oppure escludere dalla comunione un bene determinato. La legge prevede espressamente che le convenzioni che escludono immobili dalla comunione siano trascritte nei registri immobiliari (art. 2647 c.c.).
Un esempio con nomi e numeri inventati
Carla e Davide sono sposati da dodici anni in comunione legale e vivono a Posillipo. Davide sta per acquistare, con i risparmi del suo lavoro, un piccolo appartamento a Pozzuoli (prezzo inventato: 150.000 euro) da dare in affitto; Carla è d’accordo che resti solo di Davide, perché lei ha ereditato un immobile dai genitori e vogliono mantenere un equilibrio. Tutto il resto deve restare in comune.
Invece di passare alla separazione dei beni, che cambierebbe le regole per tutti gli acquisti futuri, firmano davanti al notaio, con due testimoni, una convenzione che esclude dalla comunione quell’immobile. Il notaio chiede l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio e, all’acquisto, cura la trascrizione. Il costo e la formula esatta dipendono dal caso e vanno studiati prima: una clausola scritta male è la prima fonte di liti. Il giorno della firma servono i documenti d’identità e i codici fiscali dei coniugi e dei due testimoni.
Perché l’annotazione è decisiva
Una convenzione non annotata vale tra i coniugi, ma non può essere opposta ai terzi, cioè a creditori, banche e compratori: a margine dell’atto di matrimonio devono risultare la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti (art. 162 c.c.). Per questo il notaio rogante deve chiedere l’annotazione entro trenta giorni dall’atto (art. 34-bis disp. att. c.c.). Se la convenzione riguarda immobili, serve anche la trascrizione nei registri immobiliari.
Attenzione alla differenza con i “patti prematrimoniali” su separazione e divorzio: molti accordi che si leggono nei film americani, in Italia, non sono validi. Ne parliamo in patti prematrimoniali in Italia: cosa vale e cosa è nullo.
Si può cambiare idea?
Sì. Proprio perché le convenzioni si possono stipulare in ogni tempo, i coniugi possono tornare in comunione dopo una separazione dei beni, sciogliere un fondo patrimoniale nei casi ammessi o modificare una comunione convenzionale. Ogni cambiamento richiede però un nuovo atto pubblico, con testimoni, annotazione ed eventuale trascrizione. Per questo conviene ragionare una volta, bene, sull’assetto che serve alla famiglia, piuttosto che cambiarlo spesso.
Se vi siete sposati in un’altra città
L’annotazione si fa nel Comune in cui è registrato l’atto di matrimonio, anche se diverso da quello in cui si vive: chi si è sposato a Napoli e vive a Firenze avrà l’annotazione a Napoli, e viceversa. Pensa a tutto lo Studio. L’atto, invece, si firma in Studio a Napoli, perché il notaio riceve gli atti solo nel territorio in cui esercita; l’istruttoria si fa a distanza, anche con una Consulenza online.
Cosa fare in pratica
- Chiedi al Comune l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, per verificare il regime attuale e le annotazioni.
- Elenca i beni di ciascuno: quelli comprati prima e dopo il matrimonio, quelli ricevuti per donazione o eredità.
- Decidi con il notaio che cosa volete ottenere: separazione, comunione su misura o fondo patrimoniale.
- Fai preparare una bozza della convenzione e leggetela insieme con calma.
- Individua due testimoni maggiorenni con documento valido: la legge esclude alcuni parenti delle parti e del notaio, e lo Studio ti dice chi può esserlo.
- Dopo la firma, verifica con lo Studio l’avvenuta annotazione ed eventuale trascrizione.
Domande frequenti
Che cos’è una convenzione matrimoniale?
È l’accordo con cui i coniugi scelgono o modificano il loro regime patrimoniale: separazione dei beni, comunione convenzionale o fondo patrimoniale. Si fa per atto pubblico notarile, a pena di nullità.
Si può escludere dalla comunione un solo immobile?
Sì, con una convenzione che modifica la comunione legale entro i limiti dell’art. 210 c.c.; se riguarda immobili va anche trascritta nei registri immobiliari.
Servono i testimoni?
Sì: per le convenzioni matrimoniali e le loro modifiche la legge notarile richiede la presenza di due testimoni.
Dove si annota la convenzione?
A margine dell’atto di matrimonio, nel Comune in cui è registrato; senza annotazione la convenzione non è opponibile ai terzi. La richiesta la fa il notaio entro trenta giorni.
Fonti
- Art. 162 c.c. (Normattiva)
- Art. 210 c.c. (Normattiva)
- Art. 2647 c.c. (Normattiva)
- Art. 34-bis disp. att. c.c. (Normattiva)
- Art. 48 legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Normattiva)
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Questo articolo ha finalità informativa generale. Non costituisce un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.
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