Pubblicato il 30 settembre 2026Aggiornato il 9 ottobre 20263 minuti di lettura
In breve: chi si è sposato in comunione dei beni può passare alla separazione in qualsiasi momento, senza giudice e senza doversi separare. Basta un atto pubblico dal notaio, firmato da entrambi i coniugi davanti a due testimoni, che poi viene annotato a margine dell’atto di matrimonio. Da quel giorno ciascuno compra per sé. Attenzione: i beni già acquistati insieme non si dividono da soli, restano di tutti e due.
Perché lo si sceglie
- Uno dei due avvia un’attività in proprio e vuole tenere separati i rischi.
- Si vuole che ciascuno compri e venda liberamente, senza la firma dell’altro.
- Si vuole chiarezza: quello che compro con i miei soldi è mio.
Come si fa
- I coniugi firmano la convenzione dal notaio, con atto pubblico e due testimoni. Servono documenti d’identità ed estratto dell’atto di matrimonio.
- Il notaio chiede al Comune dove è stato celebrato il matrimonio di annotare la convenzione a margine dell’atto. È l’annotazione a rendere la scelta opponibile ai terzi.
- Da quel momento la comunione legale si scioglie e i nuovi acquisti appartengono solo a chi li fa.
E la casa comprata prima?
È il punto che sorprende di più. I beni comprati quando c’era la comunione restano di entrambi, a metà. Cambia solo la regola: prima erano in comunione legale, senza quote; dopo sono in comproprietà ordinaria, con una quota del 50% ciascuno. Se volete che la casa diventi di uno solo, serve un atto in più, per esempio una divisione.
Un esempio
Caso inventato. Marta e Luca si sono sposati nel 2015 in comunione e nel 2018 hanno comprato casa. Nel 2026 Luca apre un’attività e scelgono la separazione dei beni. La casa del 2018 resta di tutti e due al 50%. Il box che Marta compra nel 2027 con i suoi risparmi è solo suo.
Aggiornamento di ottobre 2026
La stessa scelta vale per l’unione civile: senza dichiarazione diversa si applica la comunione legale, e si può passare alla separazione con una convenzione dal notaio. Se uno dei due partner è straniero, conta anche la legge indicata dai regolamenti europei 2016/1103 e 2016/1104.
Cosa fare in pratica
- Chiedi al Comune l’estratto dell’atto di matrimonio.
- Fai l’elenco dei beni comprati durante la comunione: casa, box, conti, quote di società.
- Decidi se lasciarli in comproprietà o dividerli nello stesso momento.
- Se c’è un’attività in proprio, sentiamo anche il commercialista.
Domande frequenti
Serve l’avvocato o il giudice?
No, basta l’atto del notaio firmato da entrambi.
Posso tornare alla comunione?
Sì, con un nuovo atto dal notaio, con le stesse formalità.
Protegge dai debiti che ho già?
No. La scelta vale per il futuro e non toglie nulla ai creditori che c’erano prima.
Fonti
- Art. 162 del codice civile (Normattiva)
- Art. 191 del codice civile (Normattiva)
- Art. 48 della legge notarile (Normattiva)
Vedi anche: patti prematrimoniali e il fondo patrimoniale.
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Il presente articolo ha finalità informativa. Non costituisce un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.
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