Pubblicato il 16 ottobre 2026Aggiornato il 17 ottobre 20263 minuti di lettura
In breve. La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 (legge 18 dicembre 2025, n. 190) è in vigore dal 3 gennaio 2026. Ha riscritto il requisito di prevalenza dell’art. 10 della legge 183/2011: la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti è ora alternativa. Si verifica per numero oppure per partecipazione al capitale, mentre la lettura prevalente la richiedeva cumulativamente.
Il requisito prima della riforma
L’art. 10, comma 4, lett. b), della legge 183/2011 esigeva che numero dei soci professionisti e partecipazione al capitale garantissero congiuntamente la maggioranza qualificata nelle decisioni dei soci. L’interpretazione cumulativa, condivisa anche da diversi ordini professionali, comprimeva lo spazio dei soci di capitale e scoraggiava l’investimento esterno. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ne aveva sollecitato la revisione già con una segnalazione del 2019.
La regola applicabile dal 3 gennaio 2026
- La prevalenza dei professionisti si verifica alternativamente per numero di soci professionisti oppure per partecipazione al capitale sociale, secondo il modello societario adottato.
- Gli eventuali patti parasociali restano irrilevanti nel computo, che si fonda esclusivamente sulle regole statutarie e legali del tipo prescelto.
- Resta immutata la conseguenza della perdita del requisito: scioglimento della società e cancellazione dall’albo, salvo ripristino della prevalenza entro sei mesi.
- Restano applicabili il D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, e gli eventuali requisiti speciali previsti dai singoli ordinamenti professionali.
Riflessi sugli statuti in essere
Gli statuti redatti secondo la lettura cumulativa non diventano invalidi, ma possono risultare più restrittivi della disciplina vigente e meritano quindi una revisione ragionata. In particolare conviene verificare le clausole che riproducono il doppio requisito e la coerenza dei quorum deliberativi con il criterio prescelto. Occorre inoltre esaminare le clausole di gradimento o di prelazione che regolano l’ingresso dei soci di capitale.
Le società tra avvocati restano soggette alla disciplina speciale dell’ordinamento professionale forense, che l’intervento legislativo in esame non ha modificato.
Che cosa fare, in pratica
- Individuare quale criterio, numerico o capitalistico, garantisce attualmente la prevalenza dei soci professionisti.
- Rileggere statuto e patti parasociali alla luce della nuova formulazione dell’art. 10 della legge 183/2011.
- Valutare con il notaio la modifica statutaria prima dell’ingresso di nuovi soci di capitale o di una cessione di quote.
Un esempio concreto di costituzione è illustrato nel caso di tre commercialisti e un socio investitore, mentre per la documentazione preliminare si veda costituire una SRL: la lista per il commercialista.
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Fonti
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 10 (società tra professionisti) – normattiva.it
- Legge 18 dicembre 2025, n. 190, legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 (G.U. n. 294 del 19 dicembre 2025) – gazzettaufficiale.it
- Sintesi delle modifiche – edotto.com
Informazione generale, aggiornata al 12 ottobre 2026. Per il Suo caso servono i documenti.
Pagina dello Studio Notarile Marco Fiorentino, notaio a Napoli: notaio dal 2011, prima nei Distretti notarili di Lecce e di Trani, dal 2026 a Napoli; avvocato dal 2003.
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