Pubblicato il 16 ottobre 2026Aggiornato il 23 ottobre 20265 minuti di lettura

In breve, l’art. 10-bis dello Statuto del contribuente tutela espressamente la libertà di scelta fra regimi opzionali e fra operazioni con diverso carico fiscale. Il confine è segnato da due elementi cumulativi, l’assenza di sostanza economica e l’indebito vantaggio, e da un’esimente, le valide ragioni extrafiscali non marginali. Nella pratica notarile la valutazione va impostata prima della stipula e documentata nel fascicolo.

La struttura della norma

Il comma 1 dell’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, qualifica come abuso del diritto le operazioni prive di sostanza economica che realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. La qualificazione prescinde dal rispetto formale delle singole norme tributarie applicate. Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che determina i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi.

Il comma 2 definisce analiticamente i due elementi costitutivi della fattispecie elusiva. Sono prive di sostanza economica le operazioni, anche collegate, inidonee a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Costituiscono indici rilevanti l’incoerenza della qualificazione delle singole operazioni rispetto al fondamento giuridico complessivo e l’utilizzo degli strumenti giuridici difforme dalle normali logiche di mercato. Sono indebiti i benefici realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.

Il comma 3 esclude l’abuso per le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale. Il comma 4 conserva espressamente la libertà di scelta fra regimi opzionali e fra operazioni comportanti un diverso carico fiscale complessivo. Il comma 12 rende la clausola sussidiaria: l’abuso è configurabile solo se il vantaggio non è contestabile come violazione di specifiche disposizioni tributarie.

Le garanzie procedimentali

Il rapporto con l’interpretazione dell’atto ai fini del registro

L’art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è stato modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205. Da allora l’interpretazione dell’atto ai fini dell’imposta di registro si fonda esclusivamente sugli elementi desumibili dall’atto presentato alla registrazione. Restano esclusi dalla valutazione gli elementi extratestuali e gli atti collegati, secondo un’impostazione della quale la Corte costituzionale ha confermato la legittimità con la sentenza 21 luglio 2020, n. 158.

Ne consegue una distinzione operativa netta, poiché la riqualificazione fondata sul collegamento negoziale passa, in tema di registro, soltanto attraverso il procedimento dell’art. 10-bis, con le relative garanzie. Dal 1° gennaio 2027 la disciplina confluisce nel testo unico approvato con il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, la cui applicazione è stata differita a tale data dall’art. 4, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200.

Le opzioni legittime ricorrenti nella prassi

Le aree di attenzione

Meritano una valutazione specifica le sequenze ravvicinate di atti che riconducono la situazione patrimoniale al punto di partenza. Analoga cautela richiedono gli schemi in cui l’atto finale riproduce l’effetto economico di un’operazione più onerosa, nonché le operazioni prive di razionalità economica in assenza del vantaggio fiscale. In questi casi la ragione extrafiscale va individuata e documentata prima della stipula, non ricostruita dopo la richiesta di chiarimenti.

Resta distinta dall’abuso la simulazione, poiché la vendita senza corrispettivo effettivo dissimula una donazione e si contesta con gli strumenti propri, civili e fiscali, non con l’art. 10-bis.

Indicazioni operative

  1. Individuare preliminarmente l’obiettivo economico, patrimoniale e familiare del cliente, prima di selezionare lo strumento negoziale.
  2. Confrontare le alternative disponibili, indicandone il carico fiscale complessivo, imposte sui redditi comprese.
  3. Annotare nel fascicolo le ragioni extrafiscali, con la documentazione che le sostiene.
  4. Valutare l’interpello quando l’operazione presenta indici di collegamento negoziale.
  5. Coordinare la scelta con il commercialista per i profili reddituali e dichiarativi.

Dal 1° gennaio 2027 le disposizioni sui redditi passano nel nuovo testo unico approvato con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. L’art. 10-bis dello Statuto resta il riferimento generale.

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Fonti: art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (normattiva.it) · legge 27 dicembre 2017, n. 205 (normattiva.it) · Corte costituzionale, sentenza n. 158 del 2020 (cortecostituzionale.it) · decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 (normattiva.it) · art. 4 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 (normattiva.it) · legge 23 dicembre 2005, n. 266 (normattiva.it) · art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (normattiva.it) · decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 (normattiva.it).

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Il contenuto ha finalità informativa, non è un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.

Pagina dello Studio Notarile Marco Fiorentino, notaio a Napoli: notaio dal 2011, dal 2026 a Napoli; avvocato dal 2003.


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Marco Fiorentino, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Partita IVA 00362508889. Scheda del Consiglio Nazionale del Notariato. Gli atti si firmano nello Studio a Napoli.

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