📅 Pubblicato il 6 ottobre 2026🔄 Versione 1.0 · aggiornato il 6 ottobre 2026

« Ho versato una caparra di 10.000 euro e ora l’acquisto non si fa più: la perdo tutta? » è una delle domande che arrivano più spesso in Studio, di solito con un po’ di ansia nella voce. La risposta dipende da una parola scritta (o non scritta) nel preliminare, e da chi dei due non ha fatto quello che doveva. Vediamo come funziona davvero.

Caparra, non acconto: la prima distinzione

La somma versata alla firma del preliminare non è sempre una “caparra” in senso tecnico, anche se nel linguaggio comune si chiama sempre così. Se le parti scrivono che quella somma è un semplice acconto sul prezzo, non si applicano le regole di cui parliamo qui: l’acconto va restituito integralmente se il contratto non si conclude, e chi ha subito un danno deve provarlo e chiederlo con un’ordinaria azione di risoluzione per inadempimento (art. 1453 del codice civile). Per questo il preliminare deve essere chiaro su cosa si sta versando: “a titolo di caparra confirmatoria”, oppure “a titolo di acconto”, non lasciando la qualifica all’interpretazione.

La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.)

È la forma più comune nei preliminari di compravendita. Funziona così:

Questo meccanismo è un sostituto del risarcimento del danno, già liquidato in anticipo dalle parti: chi subisce l’inadempimento può accontentarsi della caparra (trattenuta o raddoppiata) senza dover provare in causa quanto ha perso. In alternativa, può sempre scegliere la strada ordinaria: chiedere l’esecuzione del contratto o la risoluzione con il risarcimento del danno effettivo, se ritiene che sia superiore alla caparra — ma a quel punto non può più invocare anche il meccanismo della caparra: le due strade non si cumulano.

La caparra penitenziale (art. 1386 c.c.)

È un caso diverso e meno frequente: si ha solo quando il contratto prevede espressamente un diritto di recesso per una parte o per entrambe. Qui la caparra non punisce un inadempimento: è il prezzo convenuto per potersi tirare indietro liberamente, senza che nessuno debba violare nulla. Chi recede perde la caparra data, oppure restituisce il doppio di quella ricevuta — a seconda di chi dei due esercita il recesso. Se nel preliminare non c’è scritto un diritto di recesso, la caparra versata resta confirmatoria: la regola di default è quella dell’art. 1385.

Un esempio concreto

Mario e Anna firmano un preliminare: prezzo 200.000 euro, caparra confirmatoria di 20.000 euro versata da Anna (acquirente) a Mario (venditore).

E se l’acquisto salta per il mutuo?

È il caso più frequente nella pratica, e va distinto da un vero inadempimento. Se il preliminare subordina l’acquisto all’ottenimento del mutuo (una condizione sospensiva), e la banca lo nega senza colpa dell’acquirente, il contratto non produce effetto per una causa che le parti hanno previsto: la caparra va restituita integralmente, perché non c’è inadempimento di nessuno. Per questo è importante scrivere bene nel preliminare la clausola sul mutuo, con termini e conseguenze chiare: ne parliamo anche nelle domande frequenti su comprare e vendere casa.

Domande frequenti

Il notaio custodisce la caparra? +

Di norma la caparra si versa direttamente a chi vende, al momento del preliminare, con bonifico tracciabile. In alcuni casi le parti scelgono di depositarla su un conto dedicato o in Studio fino al rogito: è una possibilità da concordare prima di firmare, non un obbligo di legge.

Posso chiedere sia la caparra sia il risarcimento del danno? +

No: la Cassazione è costante nel dire che chi ha diritto alla caparra può scegliere se trattenerla (o chiederne il doppio) oppure agire per la risoluzione e il risarcimento del danno effettivo, ma non può cumulare le due tutele.

Quanto conviene versare come caparra? +

Non c’è una percentuale fissata dalla legge: nella pratica si usa spesso il 10-20% del prezzo. Una caparra troppo alta espone a una perdita pesante in caso di ripensamento; una troppo bassa tutela poco chi vende. Ne parliamo nel colloquio preliminare, caso per caso.

Cosa succede se il preliminare non è scritto dal notaio? +

Il preliminare può essere scritto anche dalle parti o dall’agenzia immobiliare, ma è il momento in cui si decide davvero la sorte dell’affare: una clausola scritta male sulla caparra o sul mutuo può costare caro dopo. Si può far verificare al notaio prima della firma: ne parliamo in parere scritto del notaio.

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Fonti per verificare

Aggiornato il 6 ottobre 2026.

Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificato dal notaio.


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Marco Fiorentino, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Partita IVA 00362508889. Scheda del Consiglio Nazionale del Notariato. Gli atti si firmano nello Studio a Napoli.

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