Guida del 5 ottobre 2026 — versione 1. Informazione generale: non sostituisce un parere sul caso concreto.
In breve
Sì, si può rinunciare dall’estero. La rinuncia è una dichiarazione davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale. Il cittadino italiano all’estero può farla anche al consolato. Poi la rinuncia va iscritta nel registro delle successioni.
Le tre strade
- Al consolato italiano, se è cittadino italiano.
- Con una procura a una persona in Italia. La procura si firma nel Paese dove vive, con apostille e traduzione se serve. Poi la persona firma la rinuncia per lei.
- Di persona, in Italia, davanti al notaio o al cancelliere.
Che cosa dice la legge
La rinuncia si fa con una dichiarazione davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo dove si è aperta la successione. Poi si iscrive nel registro delle successioni (art. 519 del codice civile).
Chi rinuncia non riceve nulla e non risponde dei debiti. La sua parte passa ad altri, spesso ai figli. Se fra loro ci sono minori, servono altri passaggi: li spieghiamo in Eredità ai minori.
Perché muoversi presto
Chi ha in mano beni dell’eredità ha termini più brevi. Chi usa i beni come se fossero suoi può diventare erede senza volerlo. Ce lo dica subito, prima di fare qualsiasi cosa.
Che cosa fare in pratica
- Non tocchi i beni e non paghi i debiti del defunto con i soldi dell’eredità.
- Ci dica dove vive e se è cittadino italiano.
- Aspetti il nostro testo di procura prima di firmare.
Un esempio
Luca vive a Toronto. Il padre è morto a Napoli lasciando più debiti che beni. Luca firma una procura con apostille. La sorella Lucia, a Napoli, firma la rinuncia per lui. Poi il notaio la fa iscrivere nel registro.
Da leggere anche
- Caso tipico: i debiti di papà a Secondigliano
- Eredità ai minori: rinuncia, accettazione, autorizzazioni
- Firmare da lontano: la procura fatta all’estero
Fonti
- Codice civile, art. 519 (Normattiva) — www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art519
- Codice civile, art. 480 (Normattiva) — www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art480
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