Pubblicato il 1 ottobre 2026 · Notaio Marco Fiorentino, Napoli
Nove strumenti per chi eredita o vuole passare un bene ai figli: imposta di successione, chi eredita senza testamento, legittima, donazione, casa ai figli, azienda in famiglia, divisione, plusvalenza. I conti si fanno sul tuo telefono: non parte nessun dato.
Fa parte delle Utilità notarili dello Studio, divise per argomento. Per il conto esatto del tuo atto chiedi il preventivo di massima scritto: arriva in tempi brevi.
Successioni, donazioni e famiglia
Calcolo imposta di successione 2026 (con ipotecaria e catastale)
Cambia tutto in base al grado di parentela: coniuge e figli hanno una franchigia di un milione di euro a testa, quindi nella maggior parte delle successioni familiari l’imposta di successione non si paga affatto. Sugli immobili, però, si pagano sempre le imposte ipotecaria e catastale, salvo la prima casa. Il calcolo va fatto per ciascun erede.
Stima indicativa, non è un preventivo: il preventivo di massima scritto arriva dopo aver visto i documenti (art. 37 dei Principi di deontologia professionale dei notai).
Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 l’imposta si autoliquida: la calcoli tu (o chi ti assiste) e la versi entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, che va fatta entro 12 mesi dal decesso. Il trasferimento di aziende e partecipazioni di controllo a coniuge o discendenti può essere esente, se l’attività prosegue per almeno cinque anni.
Fonti: art. 2, commi 48-49, D.L. 262/2006 e artt. 7 e 33 D.Lgs. 346/1990 come riscritti dal D.Lgs. 139/2024 (aliquote 4/6/8%, franchigie, autoliquidazione); art. 1 e art. 10 D.Lgs. 347/1990 (ipotecaria 2%, catastale 1%, minimo 200 euro; misura fissa per la prima casa); Agenzia delle Entrate, guida “Successioni e donazioni” per bollo e tassa ipotecaria per ogni conservatoria.
Chi eredita se non c’è testamento, e quanto: le quote della successione legittima
Quando manca il testamento decide la legge, e le quote non sono quelle che si immaginano: il coniuge prende metà se c’è un figlio solo, un terzo se i figli sono due o più; senza figli concorre con genitori e fratelli e si porta via due terzi. Indica chi c’è nella famiglia e vedi le frazioni e gli importi, anche quando un figlio è premorto e subentrano i nipoti.
Stima indicativa, non è un preventivo: il preventivo di massima scritto arriva dopo aver visto i documenti (art. 37 dei Principi di deontologia professionale dei notai).
Le quote di legge valgono in assenza di testamento. Con un testamento il defunto dispone come vuole, ma non può toccare la quota riservata ai legittimari: per quella usa lo strumento sulla legittima. Chi accetta l’eredità risponde anche dei debiti: se non sei sicuro, si può accettare con beneficio d’inventario o rinunciare, e i termini sono stretti.
Fonti: artt. 565, 566, 568, 569, 570, 571, 572, 581, 582, 583 e 586 c.c. (ordine dei successibili e quote della successione legittima); artt. 467-469 c.c. (rappresentazione: i discendenti subentrano per stirpi nella quota del figlio premorto); art. 540, comma 2, c.c. (diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso dei mobili a favore del coniuge); art. 548 c.c. (diritti del coniuge separato senza addebito).
Quota di legittima e quota disponibile: quanto puoi lasciare a chi vuoi
Anche con un testamento non si dispone di tutto: una parte del patrimonio è riservata per legge a coniuge, figli e, se mancano i figli, agli ascendenti. La quota si calcola su una massa che comprende anche le donazioni fatte in vita. Qui metti i numeri e vedi quanto è riservato, quanto resta disponibile e se le donazioni già fatte hanno superato il limite.
Stima indicativa, non è un preventivo: il preventivo di massima scritto arriva dopo aver visto i documenti (art. 37 dei Principi di deontologia professionale dei notai).
Il calcolo serve a capire lo spazio di manovra prima di fare un testamento o una donazione. La lesione della legittima non rende nullo l’atto: apre la strada all’azione di riduzione, che il legittimario deve esercitare, ed è un giudizio. Se la famiglia è complessa — figli di letti diversi, aziende, immobili all’estero — la valutazione va fatta caso per caso.
Fonti: artt. 536, 537, 538, 540, 542 e 544 c.c. (legittimari e quote riservate); art. 549 c.c. (divieto di pesi sulla legittima); artt. 553-559 c.c. (riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, dall’ultima alla più antica); art. 556 c.c. (riunione fittizia: relictum meno debiti più donatum); art. 557 c.c. (non si può rinunciare finché il donante è in vita); artt. 561 e 563 c.c. come modificati dall’art. 44 della legge 182/2025, in vigore dal 18 dicembre 2025 (i terzi acquirenti non sono più esposti all’azione di restituzione).
Calcolo imposte donazione immobile (con prima casa)
La donazione segue le stesse aliquote e franchigie della successione. Sugli immobili si aggiungono ipotecaria e catastale — fisse se chi riceve chiede la prima casa — più bollo e tasse fisse. Attenzione: per la franchigia contano anche le donazioni ricevute in passato dalla stessa persona.
Stima indicativa, non è un preventivo: il preventivo di massima scritto arriva dopo aver visto i documenti (art. 37 dei Principi di deontologia professionale dei notai).
La donazione richiede l’atto pubblico con due testimoni. Dal 2024 la riforma degli artt. 561-563 c.c. ha reso più sicura la circolazione degli immobili donati: chi compra da un donatario è meglio tutelato, ma ogni caso va valutato. Se doni denaro o quote non si pagano ipotecaria e catastale.
Fonti: art. 2, commi 48-49, D.L. 262/2006 e artt. 55-57 D.Lgs. 346/1990 (aliquote, franchigie e coacervo delle donazioni precedenti); artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/1990 (ipotecaria 2% e catastale 1%, fisse con la prima casa); art. 1, comma 1-bis, Tariffa D.P.R. 642/1972 (bollo 230 euro); legge 104/2024 (riforma artt. 561-563 c.c.).
Casa ai figli: donazione, vendita o successione? Confronto delle imposte
Molti genitori si chiedono come intestare la casa a un figlio spendendo il meno possibile. Le tre strade hanno imposte diverse e tempi diversi: qui le metti a confronto sullo stesso immobile, con la stima delle spese del notaio. Vale per il coniuge e per gli altri parenti scegliendo il rapporto.
Stima indicativa, non è un preventivo: il preventivo di massima scritto arriva dopo aver visto i documenti (art. 37 dei Principi di deontologia professionale dei notai).
Il costo non è tutto: la donazione riduce la quota disponibile e va conteggiata alla morte del donante (collazione); la vendita a un figlio senza pagamento reale è una donazione mascherata e può essere contestata dagli altri eredi e dal Fisco; la successione lascia la casa nel patrimonio dei genitori fino alla fine, con i vantaggi e i rischi del caso. Anche la vendita con riserva di usufrutto o la donazione della sola nuda proprietà sono strade possibili: ne parliamo in consulenza.
Fonti: art. 2, commi 48-49, D.L. 262/2006 e D.Lgs. 346/1990 come modificato dal D.Lgs. 139/2024 (aliquote e franchigie di successione e donazione, coacervo); artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/1990 e art. 69, comma 3, legge 342/2000 (ipotecaria e catastale, fisse con la prima casa); art. 1 della Tariffa, parte I, D.P.R. 131/1986 e art. 1, comma 497, legge 266/2005 (vendita con prezzo-valore); art. 44 legge 182/2025 (riforma degli artt. 561-563 c.c., in vigore dal 18 dicembre 2025); artt. 737 e 1414 c.c. (collazione, simulazione); D.M. 140/2012 e D.M. 265/2012 (stima delle spese del notaio).
Azienda e quote ai figli: quando la donazione non paga imposte
Trasferire l’azienda di famiglia o le quote della società ai figli può costare zero di imposta di donazione e successione. Le condizioni sono precise: il beneficiario deve essere un discendente o il coniuge, per le società di capitali il passaggio deve dare o rafforzare il controllo, e chi riceve deve impegnarsi per iscritto a proseguire l’attività o a tenere le quote per cinque anni. Qui verifichi se ci rientri e, se no, quanto pagheresti.
Stima indicativa, non è un preventivo: il preventivo di massima scritto arriva dopo aver visto i documenti (art. 37 dei Principi di deontologia professionale dei notai).
L’esenzione riguarda l’imposta di donazione e successione e, se ci sono immobili, anche l’ipotecaria e la catastale; restano dovute l’imposta di registro in misura fissa e il bollo. L’impegno di cinque anni va dichiarato nell’atto o nella dichiarazione di successione: senza quella dichiarazione l’esenzione non spetta, e non si recupera dopo.
Fonti: art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990, nel testo sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 139/2024 (trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge di aziende, rami d’azienda, quote e azioni: non soggetti a imposta se per le società di capitali gli aventi causa acquisiscono o integrano il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., se proseguono l’attività o detengono il diritto per almeno cinque anni e se rendono la dichiarazione di impegno); art. 1, comma 2, e art. 10, comma 3, D.Lgs. 347/1990 (esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale); art. 13 D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024 (sanzione del 25% in caso di decadenza); artt. 2, commi 48 e 49, D.L. 262/2006 e art. 7 D.Lgs. 346/1990 (aliquote e franchigie quando l’esenzione non si applica); artt. 768-bis e seguenti c.c. (patto di famiglia).
Divisione ereditaria o scioglimento della comunione: imposte con e senza conguaglio
Quando più eredi (o più comproprietari) si dividono i beni, l’atto paga l’imposta di registro dell’1% sul valore della massa, con ipotecaria e catastale fisse. Se però uno riceve più della sua quota e la differenza supera il 5%, quella parte è tassata come una vendita. Qui vedi il conto per il condividente che riceve di più.
Stima indicativa, non è un preventivo: il preventivo di massima scritto arriva dopo aver visto i documenti (art. 37 dei Principi di deontologia professionale dei notai).
Se i beni provengono da titoli diversi (per esempio una parte per successione e una comprata insieme) ci sono più masse e ogni massa si tassa a sé; fa eccezione la comunione ereditaria che comprende beni già in comunione tra gli stessi coeredi. Il conguaglio si può pagare anche accollandosi debiti comuni: la regola del 5% resta la stessa.
Fonti: art. 3 della Tariffa, parte I, D.P.R. 131/1986 (divisioni: 1%); art. 34 D.P.R. 131/1986 (masse plurime; conguagli oltre il 5% della quota di diritto tassati come trasferimenti); art. 52, commi 4 e 5, D.P.R. 131/1986 (valore catastale degli immobili); art. 10, comma 2, D.Lgs. 347/1990 e art. 4 della Tariffa allegata (ipotecaria e catastale fisse negli atti che non trasferiscono); art. 1, comma 1-bis, Tariffa D.P.R. 642/1972 (bollo 230 euro); Agenzia delle Entrate, circolare 18/E/2013, par. 2.2.
Calcolo plusvalenza vendita immobile: 26% o IRPEF
Chi rivende un immobile entro cinque anni dall’acquisto paga sul guadagno. Ma se l’immobile è stato la tua abitazione principale per la maggior parte del tempo, o lo hai ereditato, non si paga nulla. Puoi scegliere l’imposta sostitutiva del 26% chiedendola al notaio in atto, oppure far confluire il guadagno nel reddito IRPEF: qui confronti le due strade.
Stima indicativa, non è un preventivo: il preventivo di massima scritto arriva dopo aver visto i documenti (art. 37 dei Principi di deontologia professionale dei notai).
I cinque anni si contano fino alla data del rogito, non del preliminare. Per gli immobili ristrutturati con il Superbonus la finestra sale a dieci anni. La stima IRPEF usa gli scaglioni 2026 (23% fino a 28.000, 33% fino a 50.000, 43% oltre) senza addizionali regionali e comunali.
Fonti: art. 67, comma 1, lett. b, e art. 68 D.P.R. 917/1986 (plusvalenza entro cinque anni; esenzione per abitazione principale e per gli immobili ereditati); art. 1, comma 496, legge 266/2005 (imposta sostitutiva, 26% dal 2020); art. 1, comma 64, legge 213/2023 (Superbonus, dieci anni); Agenzia delle Entrate, risposta n. 157/2026; art. 11 D.P.R. 917/1986 come modificato dalla legge 199/2025 (scaglioni IRPEF 2026).
Plusvalenza sulla vendita di un terreno edificabile
Per i fabbricati la plusvalenza sparisce dopo cinque anni e non si paga su quelli ereditati. Per i terreni edificabili no: si paga sempre, anche a distanza di trent’anni e anche se il terreno arriva da una successione. Qui calcoli la plusvalenza, vedi quanto pesa in IRPEF e confronti con la strada alternativa: rideterminare il valore con una perizia giurata e un’imposta sostitutiva del 18%.
Stima indicativa, non è un preventivo: il preventivo di massima scritto arriva dopo aver visto i documenti (art. 37 dei Principi di deontologia professionale dei notai).
La rideterminazione del valore conviene quasi sempre quando il terreno è stato acquistato molti anni fa a poco: si paga il 18% sul valore periziato invece dell’IRPEF sulla differenza, e il prezzo di vendita non può essere inferiore al valore periziato. La perizia va giurata e l’imposta versata prima del rogito, comunque entro il 30 novembre dell’anno.
Fonti: art. 67, comma 1, lett. b, D.P.R. 917/1986 (le plusvalenze da cessione di terreni edificabili sono tassate in ogni caso, senza limite di tempo e anche se acquistati per successione); art. 68, comma 2, D.P.R. 917/1986 (costo aumentato dei costi inerenti e rivalutato con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati; per i terreni da successione si assume il valore dichiarato, per quelli da donazione il costo del donante); art. 17, comma 1, lett. g-bis, D.P.R. 917/1986 (tassazione separata con l’aliquota media del biennio precedente); artt. 5 e 7 della legge 448/2001, come modificati dall’art. 1, comma 30, della legge 207/2024 (rideterminazione del valore a regime: possesso al 1° gennaio, imposta sostitutiva del 18%, perizia giurata e versamento entro il 30 novembre, fino a tre rate annuali con interessi del 3%).
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