Aggiornato al 19/09/2026 – versione 1
In breve: per chiudere una SRL che non serve più i soci deliberano lo scioglimento anticipato davanti al notaio e nominano un liquidatore; il liquidatore incassa i crediti, paga i debiti, prepara il bilancio finale e il piano di riparto, poi chiede la cancellazione dal Registro delle imprese. Le tappe sono sempre queste; i tempi dipendono soprattutto da quanti debiti e beni ci sono da sistemare.
Perché non basta «smettere di lavorare»
Una società non si chiude spegnendo le luci. Finché non è cancellata, resta un soggetto con obblighi: bilanci, dichiarazioni fiscali, diritto camerale, eventuali debiti. La legge elenca le cause di scioglimento nell’art. 2484 cod. civ.: tra queste, il decorso del termine, il conseguimento dell’oggetto sociale o l’impossibilità di conseguirlo, la riduzione del capitale sotto il minimo legale, la continuata inattività dell’assemblea e, la più frequente per chi decide di chiudere, la deliberazione dell’assemblea.
Quando sono i soci a decidere, lo scioglimento produce effetti dalla data in cui la delibera viene iscritta nel Registro delle imprese. Da quel momento la società aggiunge al nome la dicitura «in liquidazione» e il suo scopo non è più fare affari, ma chiudere i conti.
Le cinque tappe
1. L’assemblea dal notaio
Lo scioglimento anticipato si decide con le maggioranze previste per le modifiche dell’atto costitutivo, e per le SRL il verbale di queste decisioni lo redige il notaio (art. 2480 cod. civ.). Nella stessa assemblea i soci nominano il liquidatore, o i liquidatori, e stabiliscono i criteri e i poteri della liquidazione, come prevede l’art. 2487 cod. civ.: per esempio se il liquidatore può vendere l’azienda o singoli beni, o proseguire temporaneamente l’attività per non disperderne il valore.
2. L’iscrizione nel Registro delle imprese
Il notaio deposita il verbale al Registro delle imprese della sede della società. Con l’iscrizione, lo scioglimento produce i suoi effetti e i poteri passano dagli amministratori al liquidatore.
3. La liquidazione vera e propria
Il liquidatore riscuote i crediti, vende ciò che va venduto, paga i fornitori, le banche, il fisco e i dipendenti. Se la società ha debiti che il patrimonio non riesce a pagare, la liquidazione ordinaria non basta e va chiesto un parere a un commercialista o a un avvocato sugli strumenti della crisi d’impresa.
4. Il bilancio finale e il piano di riparto
Finita la liquidazione, il liquidatore redige il bilancio finale di liquidazione e indica quanto spetta a ciascun socio: è il piano di riparto (art. 2492 cod. civ.). Il bilancio si deposita al Registro delle imprese e ogni socio ha novanta giorni per proporre reclamo al tribunale. Se nessuno reclama, il bilancio si intende approvato; lo è anche prima, per il socio che rilascia quietanza senza riserve quando riceve l’ultima quota di riparto (art. 2493 cod. civ.).
5. La cancellazione
Approvato il bilancio finale, il liquidatore chiede la cancellazione della società dal Registro delle imprese (art. 2495 cod. civ.). La stessa norma prevede che, se non arriva notizia di reclami, il Registro iscriva la cancellazione trascorsi cinque giorni dalla scadenza dei novanta giorni. Con la cancellazione la società si estingue. I creditori rimasti insoddisfatti possono però rivolgersi ai soci, fino alla concorrenza di quanto hanno riscosso con il riparto, e ai liquidatori, se il mancato pagamento dipende da loro colpa.
Attenzione al fisco: ai soli fini dei tributi e dei contributi, l’estinzione ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione (art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014). In pratica, per cinque anni l’Agenzia delle Entrate può ancora notificare atti di accertamento e riscossione relativi alla società: conviene che i conti siano davvero in ordine prima di chiudere.
Un esempio (nomi e numeri inventati)
La Alfa Servizi SRL di Pozzuoli ha due soci, Luca e Marta, che vogliono smettere. La società ha 20.000 euro sul conto, un furgone e qualche fattura ancora da pagare ai fornitori.
- Luca e Marta si riuniscono in assemblea dal notaio: deliberano lo scioglimento anticipato e nominano Marta liquidatrice, con il potere di vendere il furgone.
- Il notaio deposita il verbale; con l’iscrizione la società diventa «Alfa Servizi SRL in liquidazione».
- Marta vende il furgone, paga i fornitori e le ultime imposte e chiude i contratti (utenze, affitto del magazzino).
- Con il commercialista redige il bilancio finale: restano, supponiamo, 24.000 euro da dividere in parti uguali secondo le quote.
- Luca e Marta incassano la loro parte e rilasciano quietanza senza riserve; il bilancio è approvato e Marta chiede la cancellazione.
Nella nostra esperienza, per una società piccola e senza contenziosi servono indicativamente da tre a nove mesi, a seconda del tempo necessario per incassare i crediti e chiudere i rapporti con fornitori, banche e fisco. Se la società ha immobili o altri beni, i soci possono valutare di assegnarli a sé stessi: ne abbiamo parlato in Assegnazione agevolata dei beni ai soci.
Quanto costa chiudere una SRL
Il costo complessivo dipende dalla società. Le voci sono sempre le stesse: l’onorario del notaio per il verbale di scioglimento e nomina del liquidatore, le imposte e i diritti per la registrazione del verbale e per il Registro delle imprese, il compenso del commercialista per la contabilità della liquidazione, il bilancio finale e le dichiarazioni, e i diritti per il deposito del bilancio finale e per la cancellazione. Lo Studio ti dà un preventivo scritto, voce per voce, per la parte notarile.
Chi ha la sede in un’altra città
Conta la sede legale: il verbale si deposita al Registro delle imprese della provincia in cui la società ha sede, ovunque sia in Italia. Il notaio di Napoli può verbalizzare l’assemblea che si tiene in Campania; se lo statuto lo consente, i soci possono partecipare anche in collegamento audio-video. Il resto del lavoro (documenti, bozza del verbale, domande) si fa a distanza, anche con una Consulenza online.
Cosa fare in pratica
- Parla con il commercialista: verifica debiti, crediti, contratti in corso e situazione fiscale della società.
- Scegli il liquidatore: può essere un socio, l’amministratore o un professionista esterno.
- Decidi i poteri del liquidatore: vendere beni, cedere l’azienda, proseguire temporaneamente l’attività.
- Chiedi allo Studio la bozza del verbale e fissa la data dell’assemblea.
- Dopo l’iscrizione, segui la liquidazione: incassi, pagamenti, chiusura dei contratti.
- Fai redigere il bilancio finale e il piano di riparto; depositali e attendi i novanta giorni, oppure raccogli le quietanze dei soci.
- Chiedi la cancellazione e conserva con cura documenti e libri: per il fisco la società «vive» ancora cinque anni.
Se la società è appena nata o stai pensando di aprirne un’altra, può esserti utile anche Costituire una srl: perché serve il 25% subito; per le responsabilità di chi amministra, Amministratore di società: le regole del 2026.
Domande frequenti
Serve il notaio per chiudere una SRL?
Sì, per lo scioglimento anticipato deciso dai soci: la delibera si prende con le maggioranze delle modifiche dell’atto costitutivo e il verbale lo redige il notaio. Il notaio si occupa anche del deposito al Registro delle imprese.
Quanto tempo ci vuole?
Dipende da quanti crediti, debiti e beni ci sono da sistemare. Per una società piccola e senza contenziosi servono indicativamente da tre a nove mesi. Dopo il deposito del bilancio finale, la legge prevede novanta giorni per eventuali reclami dei soci.
Dopo la cancellazione i soci rispondono dei debiti della società?
I creditori non soddisfatti possono rivolgersi ai soci fino a quanto questi hanno riscosso con il riparto, e ai liquidatori se il mancato pagamento dipende da loro colpa.
Il fisco può ancora chiedere qualcosa dopo la cancellazione?
Sì: ai fini dei tributi e dei contributi l’estinzione ha effetto dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione, quindi in quel periodo possono arrivare accertamenti relativi alla società.
Fonti
- Art. 2484 cod. civ. (Normattiva)
- Art. 2487 cod. civ. (Normattiva)
- Art. 2480 cod. civ. (Normattiva)
- Art. 2492 cod. civ. (Normattiva)
- Art. 2493 cod. civ. (Normattiva)
- Art. 2495 cod. civ. (Normattiva)
- Art. 28 d.lgs. 175/2014 (Normattiva)
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Questo articolo ha finalità informativa e descrive le regole in generale. Non è un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.
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