In sintesi
- Con il contratto di rete più imprenditori si obbligano a collaborare per accrescere innovazione e competitività, restando imprese autonome (art. 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009).
- Può restare un semplice contratto (rete-contratto) o diventare un soggetto giuridico con propria partita IVA (rete-soggetto), iscritto nel Registro delle imprese.
- Si fa per atto pubblico, scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente sul modello standard, e va iscritto presso il registro di ogni partecipante.
- Senza apporti di immobili l’imposta di registro è fissa.
A cosa serve
Tre falegnami che vogliono partecipare insieme a una gara di un comune. Un gruppo di pasticcerie che vuole un marchio comune e un solo laboratorio certificato. Un geometra, un impiantista e un’impresa edile che offrono «chiavi in mano» le ristrutturazioni. Il contratto di rete serve a questo: mettere insieme le forze su un progetto, senza creare una nuova società e senza perdere la propria autonomia.
Cosa deve contenere
- i dati di ciascun partecipante;
- gli obiettivi strategici e il modo di misurarne il raggiungimento;
- il programma di rete, con diritti e obblighi di ciascuno;
- la durata, le regole per l’ingresso di nuove imprese e per il recesso;
- se previsti, il fondo patrimoniale comune e l’organo comune che lo gestisce;
- le regole con cui si prendono le decisioni.
Rete-contratto o rete-soggetto?
Nella rete-contratto gli effetti degli atti ricadono direttamente sulle imprese partecipanti: è la soluzione più leggera. Con la rete-soggetto, che richiede fondo comune e iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese dove ha sede, la rete diventa un soggetto autonomo: può avere dipendenti, partita IVA, contabilità, e firmare contratti a proprio nome. Quando c’è un fondo comune, per le obbligazioni assunte dall’organo comune in nome della rete risponde di regola solo il fondo, non il patrimonio dei singoli partecipanti (artt. 2614 e 2615 c.c., richiamati dalla legge in quanto compatibili).
Quanto costa
Senza conferimenti di immobili, l’atto sconta l’imposta di registro in misura fissa. Se una delle imprese conferisce un immobile o un diritto reale, si applicano le imposte proporzionali previste per i conferimenti. Per i dettagli sull’onorario, il preventivo è scritto e gratuito.
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Fonti
- D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 3, commi 4-ter e seguenti (Normattiva)
- Codice civile, artt. 2614 e 2615 (Normattiva)
- Agenzia delle Entrate, circolari n. 15/E del 2011 e n. 20/E del 2013 (archivio delle circolari)
Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificato dal notaio, che lo ha riletto e corretto.
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