In breve
- L’ordinamento italiano offre tre strade per una coppia: la convivenza di fatto, l’unione civile (riservata alle coppie dello stesso sesso) e il matrimonio.
- Non c’è una strada “migliore” in assoluto: dipende da quali diritti e doveri si vogliono avere, e da quanto conta poterli sciogliere in modo semplice.
- L’unione civile, sui diritti patrimoniali e successori, è oggi molto vicina al matrimonio; la convivenza resta l’opzione più flessibile ma anche più scoperta, se non integrata da un contratto di convivenza e da un testamento.
- Si può sempre passare da una all’altra: la scelta di oggi non è definitiva.
Dopo nove articoli su diritti, casa, eredità, imposte e figli, arriva la domanda di sintesi che molte coppie si fanno prima ancora di tutto il resto: convivenza, unione civile o matrimonio, qual è la scelta giusta per noi? Non è una domanda a cui il notaio possa rispondere al posto della coppia: è una scelta personale, spesso non solo giuridica. Quello che possiamo fare è mettere in fila, con chiarezza, cosa cambia davvero tra le tre strade, così che la scelta — qualunque sia — sia consapevole.
Chi può scegliere cosa?
Il matrimonio, disciplinato dal codice civile, è aperto a qualsiasi coppia, di sesso diverso o dello stesso sesso all’estero con le regole del riconoscimento, a certe condizioni in Italia. L’unione civile, introdotta dai commi 1-35 della legge 76/2016, è invece riservata alle coppie formate da persone dello stesso sesso: non è un’opzione per le coppie eterosessuali, che possono scegliere solo tra matrimonio e convivenza di fatto. La convivenza di fatto (commi 36-65 della stessa legge) è aperta a qualsiasi coppia maggiorenne, dello stesso sesso o di sesso diverso, senza alcuna limitazione, ed è l’unica delle tre che non richiede alcuna cerimonia: basta, come visto nel primo articolo di questa serie, la dichiarazione anagrafica in Comune.
Sui diritti patrimoniali, unione civile e matrimonio si assomigliano?
Sì, moltissimo. La legge 76/2016 ha costruito l’unione civile su un impianto molto vicino a quello del matrimonio: l’unito civilmente è erede legittimo con le stesse regole del coniuge (commi 21 e 22), ha diritto alla pensione di reversibilità, ha un regime patrimoniale legale di comunione dei beni salvo diversa convenzione, ed è tutelato, in caso di rottura, con un procedimento che ricalca da vicino la separazione (pur senza l’obbligo di un periodo di separazione prima dello scioglimento, che nel matrimonio è invece necessario per il divorzio). Le differenze residue rispetto al matrimonio sono più simboliche che patrimoniali: ad esempio l’assenza dell’obbligo di fedeltà espresso in questi termini nel testo della legge, o alcuni aspetti sull’adozione.
La convivenza di fatto, invece, come abbiamo visto nell’articolo Convivenza e matrimonio: le 12 differenze che contano, lascia scoperti proprio i punti più pesanti sul piano patrimoniale: l’eredità senza testamento, la pensione di reversibilità, il regime patrimoniale legale. Chi sceglie la convivenza, quindi, sceglie anche di dover costruire da sé, con testamento e contratto di convivenza, ciò che il matrimonio e l’unione civile garantiscono per legge.
Perché una coppia sceglie la convivenza, pur conoscendo questi limiti?
Le ragioni che sentiamo in Studio sono le più varie, e nessuna è “sbagliata”: c’è chi arriva da un matrimonio precedente e non vuole rivivere una procedura di divorzio in caso di nuova rottura; c’è chi preferisce, per motivi personali o familiari, non formalizzare lo stato civile; c’è chi vuole prima verificare la tenuta della relazione, magari dopo aver comprato casa insieme, prima di un passo più impegnativo; c’è chi, semplicemente, ritiene che l’affetto non abbia bisogno di un timbro per essere autentico. La legge rispetta tutte queste scelte allo stesso modo: non impone il matrimonio, offre alternative, e il compito del notaio non è consigliare quale sia “giusta”, ma spiegare le conseguenze pratiche di ciascuna.
Si può passare da una forma all’altra nel tempo?
Sì, ed è anzi la norma più che l’eccezione: molte coppie iniziano con una convivenza di fatto, magari formalizzata con un contratto di convivenza, e dopo qualche anno scelgono il matrimonio o (per le coppie dello stesso sesso) l’unione civile. Il passaggio è naturale, e va gestito con attenzione solo su un punto: se esisteva un contratto di convivenza, questo si scioglie automaticamente con il matrimonio o l’unione civile (è una delle cause di risoluzione previste dal comma 59, legge 76/2016), e da quel momento si applica il regime patrimoniale legale del nuovo istituto scelto, salvo diverse convenzioni matrimoniali. È un buon momento per rivedere anche il testamento, se ce n’era uno, perché con il matrimonio cambiano legittimari e quote.
C’è una via di mezzo tra convivenza e matrimonio?
In un certo senso sì: è la convivenza di fatto integrata da un contratto di convivenza e da un testamento. Non equivale al matrimonio o all’unione civile — restano fuori la pensione di reversibilità, il regime successorio legittimo, alcune imposte più favorevoli — ma permette di costruire, pezzo per pezzo, buona parte delle tutele patrimoniali che contano di più: la regolamentazione della casa, la contribuzione alle spese, un’eventuale comunione dei beni, la destinazione del patrimonio in caso di morte. Per molte coppie che, per ragioni personali, non vogliono formalizzare lo stato civile ma vogliono comunque proteggersi a vicenda, è la soluzione più equilibrata.
Cosa fa il notaio, in concreto
- Spiega, senza consigliare una scelta di vita al posto della coppia, le conseguenze giuridiche di convivenza, unione civile e matrimonio.
- Redige il contratto di convivenza per chi sceglie di restare conviventi ma vuole più tutele.
- Prepara le convenzioni matrimoniali (ad esempio la separazione dei beni) per chi si sposa o si unisce civilmente.
- Aggiorna testamento e disposizioni esistenti quando la coppia passa da una forma all’altra.
- Segue tutta la pratica successoria, qualunque sia la forma scelta dalla coppia.
Due persone eterosessuali possono fare un’unione civile invece del matrimonio?
No: l’unione civile, per come è disciplinata dalla legge 76/2016, è riservata alle coppie formate da persone dello stesso sesso. Le coppie di sesso diverso possono scegliere tra matrimonio e convivenza di fatto.
Conviene sempre sposarsi per avere più diritti?
Sul piano strettamente patrimoniale e successorio, matrimonio e unione civile offrono tutele più ampie e automatiche. Ma la scelta comporta anche altri effetti (ad esempio la necessità di una separazione formale per sciogliersi) che vanno valutati insieme, non solo guardando ai vantaggi.
Se conviviamo e poi ci sposiamo, il tempo di convivenza precedente conta per qualcosa?
Per alcuni istituti sì: ad esempio, ai fini della pensione di reversibilità o di alcune valutazioni previdenziali, gli enti possono considerare elementi diversi caso per caso; per il diritto civile ordinario, in generale, contano gli anni di matrimonio o di unione civile, non quelli di precedente convivenza, salvo specifiche eccezioni previste da singole normative.
Possiamo scegliere un regime patrimoniale diverso dalla comunione dei beni, anche sposandoci?
Sì: sia nel matrimonio sia nell’unione civile si può scegliere la separazione dei beni al posto della comunione legale, con una dichiarazione all’atto della celebrazione o con una convenzione successiva davanti al notaio.
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Vedi anche Chi fa cosa nell’atto e Come preparare una successione.
Fonti per verificare
- Legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1 (unioni civili, commi 1-35; convivenze di fatto, commi 36-65) – normattiva.it
- Codice civile, artt. 143 e ss. (matrimonio, diritti e doveri dei coniugi) – normattiva.it
- Codice civile, artt. 159 e ss., 177 e ss. (regime patrimoniale della famiglia, comunione legale) – normattiva.it
- Codice civile, artt. 565 e ss. (successione legittima) – normattiva.it
- Consiglio Nazionale del Notariato, guide su matrimonio, unioni civili e convivenze – notariato.it
- Ministero dell’Interno, informazioni su stato civile, matrimonio e unioni civili – interno.gov.it
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