Pubblicato il 23 settembre 2026 · Aggiornato il 28 settembre 2026
Vivete insieme da otto anni, la casa è intestata a uno solo, il mutuo lo pagate in due e sul conto comune entra lo stipendio di entrambi. Finché va tutto bene, nessun problema. Il contratto di convivenza serve esattamente per il giorno in cui qualcosa non va: una separazione, una malattia, un lutto.
La legge 20 maggio 2016 n. 76 — la cosiddetta legge Cirinnà — ha dato ai conviventi di fatto due cose distinte, che conviene tenere separate in testa: un pacchetto di diritti che spettano per legge (commi 36-49) e la possibilità di scrivere un contratto (commi 50-65). Vediamo entrambi, e vediamo dove finisce quello che il contratto può fare.
In breve
- Forma vincolata: atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullità (art. 1, comma 51, legge 76/2016). Il notaio (o l’avvocato) ne attesta la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico e lo trasmette al Comune entro dieci giorni per l’iscrizione anagrafica: è quella che lo rende opponibile ai terzi.
- Cosa ci si scrive: residenza comune, modalità di contribuzione alle spese, scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni. Attorno a questo nucleo si costruiscono le clausole su casa, mutuo, restituzioni e assistenza.
- Cosa non può fare: attribuire diritti successori. Il convivente non è erede né legittimario. Per lasciargli qualcosa serve il testamento, e comunque paga l’imposta di successione con aliquota dell’8% senza franchigia.
Chi sono, per la legge, i «conviventi di fatto»?
Due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non legate da parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (art. 1, comma 36). L’accertamento della convivenza si fa con la dichiarazione anagrafica resa al Comune (comma 37): è un passaggio gratuito e veloce che molte coppie saltano, e senza il quale diversi diritti restano sulla carta.
Che cosa dà la legge, senza bisogno di contratto? I diritti di visita e assistenza in ospedale e in carcere, con la possibilità di designare il convivente come rappresentante per le decisioni di salute (commi 38-41); il diritto di continuare ad abitare la casa comune di proprietà del convivente deceduto per due anni, o per un periodo pari alla convivenza se superiore, comunque non oltre cinque anni, e più a lungo se ci sono figli minori o disabili (comma 42); la successione nel contratto di locazione (comma 44); il risarcimento in caso di morte per fatto illecito del terzo, con gli stessi criteri del coniuge (comma 49).
Quello che la legge non dà è altrettanto importante: nessuna quota di eredità, nessuna legittima, nessun diritto di abitazione a vita, nessuna pensione di reversibilità.
Come si fa, passo per passo?
- Dichiarazione anagrafica di convivenza al Comune di residenza: è il presupposto di fatto che rende la coppia «convivente di fatto» per la legge.
- Colloquio: si mette sul tavolo la situazione reale — chi è intestatario della casa, chi paga il mutuo, che redditi ci sono, se ci sono figli, se uno dei due ha un’impresa.
- Redazione della bozza e lettura insieme, con il tempo di pensarci.
- Firma davanti al notaio: atto pubblico o scrittura privata autenticata (comma 51). Serve un documento e il codice fiscale di entrambi.
- Trasmissione al Comune entro dieci giorni a cura del professionista, per l’iscrizione all’anagrafe (comma 52): da quel momento il contratto è opponibile ai terzi.
Che cosa si può scrivere dentro?
Il comma 53 indica il nucleo: indicazione della residenza, modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo, regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento, comma 54). Attorno a quel nucleo l’autonomia privata lavora bene:
| Clausola | A che cosa serve |
|---|---|
| Ripartizione delle spese | Percentuali sui costi di casa, utenze, spesa; regola per gli straordinari (lavori, arredi, auto). |
| Casa e mutuo | Chi paga che cosa, con quali effetti se la convivenza finisce: restituzione degli apporti, indennità d’uso, termine per lasciare l’immobile. |
| Comunione dei beni | Scelta del regime, con l’indicazione dei beni esclusi; si modifica con lo stesso formalismo. |
| Contributo in caso di cessazione | Somme concordate a titolo di riequilibrio: non sono «assegno», ma obbligazioni contrattuali. |
| Assistenza e salute | Designazione reciproca per le decisioni sanitarie (commi 40-41), da coordinare con le DAT. |
| Animali, arredi, conti | Sembra folclore, e invece è il novanta per cento delle liti pratiche. |
Non si può invece sottoporre il contratto a termine o condizione: se ce ne sono, si considerano non apposti (comma 56). E non si può usare il contratto per attribuire quote di eredità: la successione si regola solo con il testamento.
Quando è nullo, e come finisce?
Il comma 57 elenca le cause di nullità insanabile: se manca il requisito della convivenza di fatto (comma 36), se uno dei due è già sposato o unito civilmente o legato da un altro contratto di convivenza, se è minorenne, se è stato interdetto giudizialmente, se uno dei due è stato condannato per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.
La risoluzione (comma 59) avviene per accordo delle parti, per recesso unilaterale, per matrimonio o unione civile tra i conviventi o di uno di essi con un terzo, per morte. Accordo e recesso hanno la stessa forma del contratto. Il recesso unilaterale va notificato all’altro; se la casa di residenza comune è nella disponibilità di chi recede, la dichiarazione deve concedere all’altro un termine non inferiore a novanta giorni per lasciare l’abitazione. La cessazione va comunicata al Comune e, se c’era la comunione dei beni, si applicano le regole sullo scioglimento della comunione legale.
Resta un diritto che non dipende dal contratto: in caso di cessazione, il convivente in stato di bisogno che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento ha diritto agli alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza (comma 65).
Il caso: la casa al Vomero, il mutuo a metà e un’intestazione sola
Claudia e Nicola convivono da nove anni in un appartamento al Vomero. La casa è intestata solo a Nicola, che l’ha comprata due anni prima di conoscerla; il mutuo però lo pagano in due da sette anni, dal conto cointestato, e Claudia ha messo 35.000 euro per la ristrutturazione.
Vengono in Studio per una domanda diversa (il testamento), e il problema viene fuori da solo. Se la convivenza finisce, Claudia esce di casa e degli 35.000 euro non c’è traccia scritta; se muore Nicola senza testamento, la casa va ai suoi genitori e Claudia ha due anni di tempo per andarsene.
Abbiamo fatto tre cose insieme: un contratto di convivenza che riconosce gli apporti di Claudia e ne prevede la restituzione rivalutata in caso di cessazione, con termine di sei mesi per il rilascio; due testamenti reciproci, in cui Nicola lascia a Claudia l’usufrutto della casa nei limiti della quota disponibile; e la dichiarazione anagrafica di convivenza, che non avevano mai fatto.
(Caso di Studio, nomi e dettagli inventati: qualsiasi somiglianza con persone reali è casuale.)
E le imposte?
Il contratto di convivenza che si limita a regolare i rapporti patrimoniali, senza trasferire beni, sconta imposta di registro in misura fissa e l’imposta di bollo. Se invece dentro c’è un trasferimento immobiliare, quel trasferimento si tassa con le regole proprie del tipo di atto (vendita, donazione) e senza le agevolazioni riservate ai coniugi: i conviventi non sono equiparati per il fisco. Lo stesso vale in successione, dove il convivente sconta l’8% senza franchigia (D.Lgs. 346/1990). Il conto lo puoi fare con lo strumento imposta di successione.
Cosa fa il notaio
- Verifica che ci siano i presupposti del comma 36 e che non ricorra nessuna delle cause di nullità del comma 57: un contratto nullo è peggio di nessun contratto.
- Attesta la conformità del contenuto alle norme imperative e all’ordine pubblico, come richiede espressamente la legge.
- Trasmette il contratto al Comune entro dieci giorni per l’iscrizione anagrafica, che è il passaggio che lo rende opponibile ai terzi.
- Coordina il contratto con testamento, polizze, TFR, fondi pensione e intestazioni bancarie: sono i canali attraverso cui, nella pratica, si protegge davvero un convivente.
- Segue anche la fine: risoluzione, recesso, notifica, comunicazioni al Comune, scioglimento dell’eventuale comunione.
Quanto costa
L’onorario del notaio è libero (tariffe abrogate dal D.L. 223/2006, convertito nella legge 248/2006); i parametri del D.M. 140/2012 servono solo come riferimento per la stima, e resta ferma la disciplina dell’equo compenso (legge 49/2023) nei rapporti con banche, assicurazioni e grandi imprese. Le imposte sono calcolate sulle norme. Stime indicative aggiornate a settembre 2026: il preventivo di massima, scritto e senza impegno, lo dà lo Studio.
Domande frequenti
Il contratto di convivenza può lasciare la casa al partner dopo la morte?
No. La devoluzione dei beni dopo la morte si regola solo con il testamento: un contratto che disponesse della successione futura sarebbe nullo (art. 458 c.c., divieto dei patti successori). Con il testamento invece si può, nei limiti della quota disponibile se ci sono legittimari, e sapendo che l’imposta è dell’8% senza franchigia.
Serve il notaio o basta l’avvocato?
La legge consente entrambi: atto pubblico del notaio oppure scrittura privata autenticata da notaio o avvocato, con attestazione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. La scelta dell’atto pubblico dà in più la conservazione a raccolta, la data certa, le copie in qualsiasi momento e l’efficacia di prova legale.
Se compriamo casa insieme, il contratto di convivenza basta a proteggerci?
No, sono due cose diverse: l’acquisto si regola nell’atto di compravendita (quote, provenienza del denaro, eventuali patti), il contratto di convivenza regola la vita in comune. Vanno scritti insieme e coordinati. Ne parliamo nell’articolo su come intestare la casa da conviventi.
Possiamo scioglierlo se cambiamo idea?
Sì, in qualsiasi momento: per accordo, con la stessa forma del contratto, oppure con recesso unilaterale notificato all’altro. Se chi recede ha la disponibilità della casa comune, deve concedere almeno novanta giorni per lasciarla. La cessazione va comunicata al Comune.
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Vedi anche: guida Convivenza e unioni civili · Convivenza di fatto: cosa tutela davvero · strumento imposta di successione · Casi concreti · glossario.
Legge 20 maggio 2016 n. 76, art. 1, commi 36-49 (diritti dei conviventi di fatto) e commi 50-65 (contratto di convivenza) ·
Codice civile, artt. 458 (divieto di patti successori), 540 e 1022 (abitazione), 177 ss. (comunione legale, richiamata dal comma 53) ·
D.Lgs. 346/1990, artt. 2 e 7 (aliquote e franchigie dell’imposta di successione e donazione) ·
Consiglio Nazionale del Notariato, Guida per il cittadino «Convivenze e unioni civili» e studi del Settore studi civilistici sulla legge 76/2016 ·
Ministero dell’Interno, circolari sui servizi demografici in materia di convivenze di fatto ·
Agenzia delle Entrate, guide su successioni e donazioni.
Contenuto divulgativo: non sostituisce l’esame del caso concreto.
Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificato dal notaio.
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