Pubblicato il 27 ottobre 2026Aggiornato il 28 ottobre 20266 minuti di lettura
In breve. Il registro dei titolari effettivi è sospeso: in questo momento la comunicazione non è obbligatoria e le sanzioni non vengono applicate.
Il portale resta aperto e accetta le comunicazioni di chi sceglie di farle, su base volontaria.
La prima udienza davanti al Consiglio di Stato è fissata nel mese di maggio 2027: fino a quel momento non ci sono scadenze da rispettare.
1. Che cos’è il titolare effettivo e perché lo Stato vuole saperlo
Dietro una società c’è sempre una persona. A volte si vede subito. A volte no, perché le quote appartengono a un’altra società, che a sua volta appartiene a un’altra ancora.
Il titolare effettivo è la persona fisica — una, o più di una — che possiede o controlla davvero l’ente. Per le società di capitali la legge guarda prima la proprietà: chi ha più del 25% del capitale, anche per vie indirette, attraverso altre società. Se dall’assetto proprietario non si capisce in modo univoco chi sia, si guarda il controllo: chi ha la maggioranza dei voti in assemblea. Se non basta nemmeno questo, si guarda chi ha i poteri di amministrazione o di rappresentanza legale. Sono i criteri dell’articolo 20 del decreto legislativo 231 del 2007.
La ragione di queste regole è semplice: il denaro di provenienza illecita si muove più facilmente quando non si sa a chi appartengono davvero le società. Le regole nascono dalle direttive europee contro il riciclaggio e valgono in tutta l’Unione.
Il registro dei titolari effettivi è l’elenco in cui questi dati vengono raccolti presso le Camere di commercio. Sono tenuti a comunicarli:
- le imprese dotate di personalità giuridica: società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, cooperative;
- le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute;
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.
Le società di persone (società semplice, s.n.c., s.a.s.) e le imprese individuali non sono tenute a questa comunicazione.
Un chiarimento utile, perché le due cose vengono spesso confuse. Una è la comunicazione al registro, di cui parla questo articolo. L’altra è la dichiarazione sul titolare effettivo che il notaio Le chiede quando firma un atto per la Sua società: quello è un obbligo a sé, previsto dalle regole antiriciclaggio, e non è sospeso. Ne parliamo qui: Titolare effettivo e antiriciclaggio: cosa chiede il notaio alla Sua società.
2. Come stanno le cose oggi
Il registro è sospeso. Questi sono i fatti, in ordine.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con l’ordinanza n. 8248 del 15 ottobre 2024, ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea alcune questioni sulla disciplina italiana del registro, e ha sospeso il proprio giudizio in attesa della risposta. Dalla sospensione di quel giudizio dipende la sospensione del registro.
La Corte di giustizia ha risposto con la sentenza del 21 maggio 2026, nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24. Ha affermato che il diritto dell’Unione non si oppone alle scelte del legislatore italiano, compresa quella di considerare i mandati fiduciari delle società fiduciarie italiane fra gli istituti giuridici soggetti agli obblighi sulla titolarità effettiva; che l’accesso ai dati da parte di chi ha un interesse legittimo è compatibile con i diritti fondamentali; e che, quando la Camera di commercio nega una deroga all’accesso, il titolare effettivo deve poter ottenere una tutela giuridica provvisoria.
Dopo quella sentenza il giudizio italiano può riprendere. Il registro, per ora, resta sospeso.
In concreto, secondo gli avvisi delle Camere di commercio, oggi sono sospesi:
- l’obbligo di comunicare il titolare effettivo, senza nessuna scadenza da rispettare nel frattempo;
- la conferma periodica dei dati già comunicati;
- l’applicazione delle sanzioni;
- le verifiche a campione degli uffici sulle dichiarazioni;
- l’accesso ai dati del registro da parte di terzi.
Il Portale nazionale del titolare effettivo resta invece aperto e riceve le comunicazioni di chi sceglie di farle: su base facoltativa, non perché sia dovuto.
E la sanzione? È la domanda che fanno tutti. La sanzione prevista per il mancato o tardivo adempimento è quella dell’articolo 2630 del Codice Civile, ma la sua irrogazione è sospesa insieme all’obbligo: oggi non viene applicata. Quando l’obbligo tornerà operativo saranno fissati nuovi termini. Su quali saranno, e da quando decorreranno, non c’è ancora un provvedimento: questo punto resta incerto, ed è giusto dirlo con chiarezza invece di rassicurare a vuoto.
3. Che cosa succederà e quando tornare a guardare la questione
Due cose sono già fissate. Una no.
La prima. La prima udienza davanti al Consiglio di Stato è fissata nel mese di maggio 2027. Sarà quella decisione a stabilire se e quando il registro torna operativo.
La seconda. Le regole, nel frattempo, sono già cambiate. Il decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 (Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026), in vigore dal 23 luglio 2026, recepisce gli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 e riscrive la disciplina dell’accesso ai dati sulla titolarità effettiva: chi può consultarli, a quali condizioni, con quali esclusioni. Il decreto rinvia però ad alcuni provvedimenti tecnici di attuazione che, a oggi, non risultano adottati: finché mancano, il nuovo sistema di accesso non è operativo.
La cosa non fissata è la data in cui le comunicazioni ripartiranno. Non esiste, e non ha senso indovinarla.
Che cosa conviene fare adesso, se ha una s.r.l., una fondazione o un trust:
- non deve presentare nulla e non deve pagare nulla: non c’è un adempimento aperto;
- se ha già comunicato in passato, quella comunicazione resta dov’è e non va annullata;
- tenga pronti i dati — chi possiede e chi controlla, con le percentuali, risalendo la catena fino alle persone fisiche — perché quando l’obbligo riparte i termini sono brevi: trenta giorni dall’iscrizione per gli enti nuovi, trenta giorni da ogni variazione;
- se nel frattempo firma un atto notarile, la dichiarazione sul titolare effettivo Le verrà chiesta comunque: quell’obbligo non dipende dal registro.
Il momento per tornare a guardare la questione è la primavera del 2027, intorno all’udienza. Questa pagina viene aggiornata quando la situazione cambia.
Fonti per verificare
- Gazzetta Ufficiale — decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 (G.U. Serie Generale n. 156 dell’8 luglio 2026; in vigore dal 23 luglio 2026)
- Corte di giustizia dell’Unione europea — comunicato stampa n. 74/26 del 21 maggio 2026 (cause riunite C-684/24 e C-685/24)
- EUR-Lex — direttiva (UE) 2024/1640 del 31 maggio 2024
- Camera di commercio di Cuneo — avviso: il registro dei titolari effettivi resta sospeso (avviso aggiornato al 4 agosto 2026)
- Camera di commercio di Torino, Novara, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola — titolare effettivo: come comunicarlo al Registro imprese (pagina aggiornata al 30 luglio 2026)
- FAQ di Ministero dell’economia e delle finanze, Banca d’Italia e Unità di informazione finanziaria sulla titolarità effettiva (criteri dell’articolo 20 e soglia del 25%)
- Portale nazionale del titolare effettivo — Registro imprese
Avvertenza. La situazione è in evoluzione e non è definita: il registro è sospeso e la decisione che lo riguarda non è ancora stata presa. Le norme, le date e gli adempimenti indicati in questo articolo sono stati verificati il 27 ottobre 2026 sulle fonti elencate sopra. Questo articolo è informazione generale e non sostituisce l’esame del caso concreto.
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