Pubblicata il 27 ottobre 2026 — Aggiornata al 27 ottobre 2026. Studio Notarile Marco Fiorentino, Via Cuma n. 6 (Santa Lucia), 80132 Napoli.
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Sono raccolti qui diciassette documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate su trust e vincoli di destinazione, segnalati dai notiziari del Consiglio Nazionale del Notariato fra il 2021 e il 2026. Sono diciassette su quaranta: dei documenti estratti per questo settore, quattro riguardano in realtà l’art. 3, comma 4-ter del Testo unico e stanno nella pagina sulle successioni, e venti sono stati scartati perché l’estremo o l’oggetto non ha superato la verifica sul notiziario — trova il dettaglio in fondo. Questa pagina è la rassegna della prassi, non la spiegazione del tema: se cerca il quadro della materia trova i rinvii in fondo. Il nodo pratico è che la questione del quando si paga è oggi risolta — l’imposta proporzionale matura all’attribuzione finale al beneficiario — mentre resta aperta e molto più insidiosa quella del se il trust esiste agli occhi del fisco: la gran parte delle risposte degli ultimi anni non riguarda l’aliquota, ma la qualificazione del trust come interposto o inesistente, e la tassazione delle attribuzioni ai beneficiari. Di questi documenti, sette riportano ora anche la conclusione dell’Agenzia nelle sue parole, ripresa dal testo integrale pubblicato nei notiziari del Consiglio Nazionale del Notariato fra il 2021 e il 2023.
Il quadro generale: momento impositivo e tassazione all’uscita
- Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 — è il riferimento generale sull’imposizione indiretta del trust, e viene richiamata come tale in tutte le risposte successive. Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio n. 70-2023/T (Maria Luisa Cenni, pubblicato il 12 marzo 2024), ne riassume la portata: la circolare recepisce l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, «secondo cui in ogni tipologia di trust l’imposta proporzionale non andrà anticipata né all’atto istitutivo, né a quelli di dotazione, bensì riferita al trasferimento finale dei beni al beneficiario». È la fine di un contrasto durato anni fra Agenzia e Corte di Cassazione: oggi su questo punto l’Agenzia ha adeguato la propria posizione, e la circolare del 2022 è il documento da citare.
L’opzione per il pagamento in entrata e il correttivo del 2026
Novità da conoscere prima del prossimo atto. Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha inserito nel Testo unico successioni e donazioni l’art. 4-bis, che al comma 3 consente al disponente, o al trustee, di optare per il versamento dell’imposta già in occasione del conferimento dei beni in trust, in luogo della tassazione all’attribuzione finale. L’art. 13 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, Suppl. Ordinario n. 30, in vigore dal 12 agosto 2026), decreto integrativo e correttivo della riforma fiscale, estende quell’opzione: dove l’art. 4-bis, comma 3 diceva «per la corresponsione dell’imposta» ora dice «per la corresponsione dell’imposta sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecaria e catastale», con le conseguenti modifiche ai periodi successivi del comma, compresa la disciplina del rimborso delle imposte assolte. La stessa modifica è riportata sull’art. 90, comma 3 del Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti (D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123). In concreto: chi sceglie di pagare in entrata ora definisce in quel momento anche ipotecaria e catastale sugli immobili conferiti. Lo stesso decreto, agli artt. 14 e 15, interviene sui termini dell’art. 34, comma 1 del Testo unico successioni e donazioni e sull’art. 13, comma 2-bis del Testo unico ipotecaria e catastale.
Trust esteri e qualificazione fiscale
È il gruppo più numeroso, e quasi sempre ruota intorno all’art. 37, comma 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, cioè all’interposizione. Se Le capita un trust costituito all’estero con disponente o beneficiari in Italia, questa è la sequenza da leggere per prima.
- Interpello n. 17/2026 — qualificazione ai fini fiscali italiani di un trust svizzero e applicazione dell’art. 16, comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
- Interpello n. 81/2026 — qualificazione fiscale di un trust statunitense ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973.
- Interpello n. 239/2025 — qualificazione ai fini fiscali italiani di un trust americano.
- Interpello n. 145/2025 — qualificazione fiscale di un trust estero disciplinato dalla legge inglese e domiciliato fiscalmente a Malta; art. 37, comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973.
- Interpello n. 267/2023 — qualificazione di trust e trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi. Il caso è quello di un trust istituito in Italia nel 2018 secondo la legge di Jersey, nel quale il disponente ha vincolato una quota della propria partecipazione societaria.
Conclusione dell’Agenzia: «Pertanto si ritiene che, nonostante le modifiche allo Statuto del Trust rappresentate dall’Istante nel presente interpello, il Trust deve essere tuttora ritenuto inesistente sotto il profilo dell’imposizione dei redditi.» - Interpello n. 398/2021 — qualificazione fiscale di trust estero ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973 e conseguente trattamento ai fini delle imposte dirette, delle imposte indirette e del monitoraggio fiscale (quadro RW).
Trust interposti e trust inesistenti
Qui la posta non è l’aliquota ma l’esistenza stessa dello schermo: se il trust è interposto, i beni restano fiscalmente del disponente, con tutte le conseguenze alla sua morte. Le due risposte del 2022 e del 2023 vanno lette insieme, perché la seconda rettifica espressamente la prima: il notiziario del 31 gennaio 2023 riporta che, «a rettifica della risposta n. 359 del 2022», con riferimento alla fattispecie del trust interposto l’Agenzia rivede la propria conclusione alla luce della circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022.
- Interpello n. 176/2023 — applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, a seguito della morte dell’interponente, alle partecipazioni segregate nel trust dichiarato interposto ai fini fiscali.
Conclusione dell’Agenzia: «Al riguardo, a rettifica della risposta n. 359 del 2022, si osserva che, con riferimento alla fattispecie del trust interposto, con la recente circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 sono stati forniti chiarimenti in relazione agli effetti derivanti dalla qualificazione del trust quale soggetto interposto ai fini dell’imposizione indiretta con particolare riferimento all’ipotesi di decesso del soggetto disponente.» - Interpello n. 359/2022 — applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni alle partecipazioni segregate nel trust dal disponente, a seguito della morte del disponente, nell’ipotesi in cui il trust sia stato dichiarato interposto ai fini fiscali ai sensi dell’art. 37, comma 3 del TUIR. È la risposta poi rettificata, sul punto del trust interposto, dalla prassi successiva.
Conclusione dell’Agenzia: «Conseguentemente, nel caso di specie, con riferimento alle partecipazioni in questione, l’imposta sulle successioni e donazioni troverà applicazione all’atto di attribuzione delle predette partecipazioni da parte del Trustee ai beneficiari.» - Interpello n. 796/2021 — trust fiscalmente inesistente per ingerenza dei beneficiari nella gestione. Istanza di interpello multipla.
Conclusione dell’Agenzia: «Sulla base di tali previsioni, si ritiene che, seppur indirettamente attraverso il Guardiano, i “beneficiari lavoratori” possono ingerire nella gestione del patrimonio del Trust.»
Attribuzioni ai beneficiari
- Interpello n. 170/2025 — trattamento fiscale, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, degli atti di attribuzione dei beni presenti nel patrimonio del trust da parte del trustee ai beneficiari, nell’ipotesi in cui i beneficiari medesimi siano trust. È il caso del trust che attribuisce a un altro trust: conviene leggerlo prima di impostare strutture a cascata.
- Interpello n. 237/2023 — tassazione, ai fini delle imposte dirette e indirette, delle attribuzioni provenienti da un trust estero a beneficiario residente in Italia, e connessi obblighi di monitoraggio fiscale.
- Interpello n. 351/2021 — trattamento fiscale applicabile alle somme attribuite dal trustee al beneficiario finale di un trust statunitense.
Conclusione dell’Agenzia: «Conseguentemente, l’assenza del presupposto della territorialità di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 346 del 1990 preclude l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni all’attribuzione delle somme da parte del Trust.»
Retrocessione al disponente, rinuncia e chiusura del trust
- Interpello n. 146/2026 — tassazione, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte sui redditi, della retrocessione al disponente della nuda proprietà delle quote sociali di una società segregata in trust, nell’ipotesi in cui tale società sia il risultato della fusione, con contestuale modifica della forma giuridica, delle due società originariamente segregate nel trust; art. 1 del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 9, comma 5 e art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR.
- Interpello n. 165/2024 — tassazione, ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale, di un atto di rinuncia alla posizione di beneficiari di un trust; art. 1 del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 11 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 10, comma 2 e art. 4 della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347 del 1990.
- Interpello n. 106/2021 — trattamento impositivo, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’art. 2 del D.L. n. 262 del 2006, delle attribuzioni al beneficiario di beni vincolati in un trust estero revocabile, a seguito della revoca del trust stesso.
Conclusione dell’Agenzia: «In particolare, per quanto riguarda la fattispecie in esame, merita rilievo la circostanza che il soggetto disponente coincida con il soggetto beneficiario del Trust.»
Trust per il «Dopo di noi» (legge 112/2016)
- Interpello n. 103/2022 — applicazione dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’art. 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112 agli atti mortis causa.
Conclusione dell’Agenzia: «Conseguentemente, in assenza di una esplicita esclusione per gli atti mortis causa, si ritiene possibile applicare tale esenzione, indipendentemente dal fatto che si tratti di atti tra vivi o a causa di morte, e pertanto anche ai conferimenti e destinazioni attuate mediante atti mortis causa, ferme restando tutte le altre prescrizioni indicate dalla norma in esame.»
È l’unico documento di prassi che i notiziari esaminati segnalano su questa esenzione. Il profilo civilistico e operativo del trust per il «Dopo di noi» è trattato nella pagina dello Studio Vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e trust per il Dopo di noi.
Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c.
Nei notiziari esaminati non risultano documenti di prassi dell’Agenzia dedicati specificamente al vincolo di destinazione dell’art. 2645-ter c.c. Il tema compare solo di riflesso, perché l’art. 2, comma 47 del D.L. n. 262 del 2006 ha esteso l’imposta sulle successioni e donazioni alla «costituzione di vincoli di destinazione» su beni e diritti, categoria nella quale rientra anche il trust: è da lì che derivano i problemi di momento impositivo trattati sopra. Preferiamo dirle che su questa specifica figura la prassi tace, piuttosto che attribuire all’Agenzia posizioni che non ha preso in un documento pubblicato.
Approfondimenti sul sito
- Trust: quando si paga l’imposta di donazione — il momento impositivo spiegato per esteso.
- Trust esteri e interposti davanti al fisco italiano — interposizione, monitoraggio e qualificazione.
- Vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e trust per il Dopo di noi — il profilo civilistico e la redazione dell’atto.
Documenti esclusi da questa rassegna
Venti documenti presenti nell’estrazione interna non sono riportati qui, e Le diciamo perché. Dieci erano classificati fra i trust soltanto perché il testo conteneva la parola «beneficiaria» riferita a scissioni, fusioni, conferimenti o decreti di esproprio: appartengono alla pagina Operazioni societarie e abuso del diritto. Altri dieci non hanno superato la verifica sul notiziario: avevano un oggetto troncato, o costituito da un frammento di testo altrui — una nota bibliografica, il passaggio di un’altra risposta — oppure un estremo inesistente, nato dal numero di un documento citato nel corpo del testo. Due esempi, perché veda il tipo di errore: un documento indicato come circolare n. 34/2024 corrisponde in realtà allo Studio del Notariato n. 70-2023/T, qui citato per esteso; e un documento indicato come circolare n. 27/2023, datato al notiziario del 28 aprile 2023, non esiste con quel numero in quella data, perché la circolare n. 27/E del 2023 è del 7 settembre. Indicare estremi di questo genere senza poterne descrivere la materia non Le sarebbe di alcuna utilità. Infine, quattro documenti che riguardavano l’art. 3, comma 4-ter del Testo unico sono riportati nella pagina Successioni e donazioni, dove sta la loro materia. Non trova qui, poi, la conclusione dell’Agenzia sotto ogni voce: la trova sotto i documenti del triennio 2021-2023, perché è in quegli anni che i notiziari ne riproducevano il testo integrale. Per i documenti dal 2024 in avanti, come per quelli anteriori al 2020, la fonte dava la sola segnalazione, e la conclusione non è riportata: di quei documenti Le restano l’estremo e l’oggetto, e il testo integrale si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Alcune voci, infine, non riportano la conclusione pur appartenendo a quegli anni: la frase disponibile non era la decisione dell’Agenzia, e pubblicarla sotto quell’etichetta sarebbe stato fuorviante.
Fonti
- Agenzia delle Entrate — testo integrale di interpelli, risoluzioni e circolari, fra cui la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022.
- Documentazione economica e finanziaria (Ministero dell’Economia e delle Finanze) — banca dati della prassi e della normativa tributaria.
- Consiglio Nazionale del Notariato — Studi delle Commissioni, fra cui lo Studio n. 70-2023/T citato in questa pagina.
- Normattiva — testo vigente dell’art. 4-bis del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 e del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148.
Una risposta a interpello vincola il solo contribuente che l’ha chiesta e soltanto sul caso prospettato: non è una norma e non crea precedente. Serve a conoscere la posizione dell’ufficio, che su più di un punto non coincide con quella della Corte di Cassazione. Questa rassegna non costituisce parere e non sostituisce l’esame del caso concreto: nel trust basta un potere riservato al disponente perché la qualificazione fiscale cambi del tutto.
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