Pubblicata il 27 ottobre 2026 — Aggiornata al 27 ottobre 2026. Studio Notarile Marco Fiorentino, Via Cuma n. 6 (Santa Lucia), 80132 Napoli.

Questa pagina fa parte della Guida fiscale per i professionisti, dove trova le avvertenze di lettura comuni a tutta la sezione e l’indice degli altri settori.

Sono raccolti qui diciassette documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate su trust e vincoli di destinazione, segnalati dai notiziari del Consiglio Nazionale del Notariato fra il 2021 e il 2026. Sono diciassette su quaranta: dei documenti estratti per questo settore, quattro riguardano in realtà l’art. 3, comma 4-ter del Testo unico e stanno nella pagina sulle successioni, e venti sono stati scartati perché l’estremo o l’oggetto non ha superato la verifica sul notiziario — trova il dettaglio in fondo. Questa pagina è la rassegna della prassi, non la spiegazione del tema: se cerca il quadro della materia trova i rinvii in fondo. Il nodo pratico è che la questione del quando si paga è oggi risolta — l’imposta proporzionale matura all’attribuzione finale al beneficiario — mentre resta aperta e molto più insidiosa quella del se il trust esiste agli occhi del fisco: la gran parte delle risposte degli ultimi anni non riguarda l’aliquota, ma la qualificazione del trust come interposto o inesistente, e la tassazione delle attribuzioni ai beneficiari. Di questi documenti, sette riportano ora anche la conclusione dell’Agenzia nelle sue parole, ripresa dal testo integrale pubblicato nei notiziari del Consiglio Nazionale del Notariato fra il 2021 e il 2023.

Il quadro generale: momento impositivo e tassazione all’uscita

L’opzione per il pagamento in entrata e il correttivo del 2026

Novità da conoscere prima del prossimo atto. Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha inserito nel Testo unico successioni e donazioni l’art. 4-bis, che al comma 3 consente al disponente, o al trustee, di optare per il versamento dell’imposta già in occasione del conferimento dei beni in trust, in luogo della tassazione all’attribuzione finale. L’art. 13 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, Suppl. Ordinario n. 30, in vigore dal 12 agosto 2026), decreto integrativo e correttivo della riforma fiscale, estende quell’opzione: dove l’art. 4-bis, comma 3 diceva «per la corresponsione dell’imposta» ora dice «per la corresponsione dell’imposta sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecaria e catastale», con le conseguenti modifiche ai periodi successivi del comma, compresa la disciplina del rimborso delle imposte assolte. La stessa modifica è riportata sull’art. 90, comma 3 del Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti (D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123). In concreto: chi sceglie di pagare in entrata ora definisce in quel momento anche ipotecaria e catastale sugli immobili conferiti. Lo stesso decreto, agli artt. 14 e 15, interviene sui termini dell’art. 34, comma 1 del Testo unico successioni e donazioni e sull’art. 13, comma 2-bis del Testo unico ipotecaria e catastale.

Trust esteri e qualificazione fiscale

È il gruppo più numeroso, e quasi sempre ruota intorno all’art. 37, comma 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, cioè all’interposizione. Se Le capita un trust costituito all’estero con disponente o beneficiari in Italia, questa è la sequenza da leggere per prima.

Trust interposti e trust inesistenti

Qui la posta non è l’aliquota ma l’esistenza stessa dello schermo: se il trust è interposto, i beni restano fiscalmente del disponente, con tutte le conseguenze alla sua morte. Le due risposte del 2022 e del 2023 vanno lette insieme, perché la seconda rettifica espressamente la prima: il notiziario del 31 gennaio 2023 riporta che, «a rettifica della risposta n. 359 del 2022», con riferimento alla fattispecie del trust interposto l’Agenzia rivede la propria conclusione alla luce della circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022.

Attribuzioni ai beneficiari

Retrocessione al disponente, rinuncia e chiusura del trust

Trust per il «Dopo di noi» (legge 112/2016)

È l’unico documento di prassi che i notiziari esaminati segnalano su questa esenzione. Il profilo civilistico e operativo del trust per il «Dopo di noi» è trattato nella pagina dello Studio Vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e trust per il Dopo di noi.

Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c.

Nei notiziari esaminati non risultano documenti di prassi dell’Agenzia dedicati specificamente al vincolo di destinazione dell’art. 2645-ter c.c. Il tema compare solo di riflesso, perché l’art. 2, comma 47 del D.L. n. 262 del 2006 ha esteso l’imposta sulle successioni e donazioni alla «costituzione di vincoli di destinazione» su beni e diritti, categoria nella quale rientra anche il trust: è da lì che derivano i problemi di momento impositivo trattati sopra. Preferiamo dirle che su questa specifica figura la prassi tace, piuttosto che attribuire all’Agenzia posizioni che non ha preso in un documento pubblicato.

Approfondimenti sul sito

Documenti esclusi da questa rassegna

Venti documenti presenti nell’estrazione interna non sono riportati qui, e Le diciamo perché. Dieci erano classificati fra i trust soltanto perché il testo conteneva la parola «beneficiaria» riferita a scissioni, fusioni, conferimenti o decreti di esproprio: appartengono alla pagina Operazioni societarie e abuso del diritto. Altri dieci non hanno superato la verifica sul notiziario: avevano un oggetto troncato, o costituito da un frammento di testo altrui — una nota bibliografica, il passaggio di un’altra risposta — oppure un estremo inesistente, nato dal numero di un documento citato nel corpo del testo. Due esempi, perché veda il tipo di errore: un documento indicato come circolare n. 34/2024 corrisponde in realtà allo Studio del Notariato n. 70-2023/T, qui citato per esteso; e un documento indicato come circolare n. 27/2023, datato al notiziario del 28 aprile 2023, non esiste con quel numero in quella data, perché la circolare n. 27/E del 2023 è del 7 settembre. Indicare estremi di questo genere senza poterne descrivere la materia non Le sarebbe di alcuna utilità. Infine, quattro documenti che riguardavano l’art. 3, comma 4-ter del Testo unico sono riportati nella pagina Successioni e donazioni, dove sta la loro materia. Non trova qui, poi, la conclusione dell’Agenzia sotto ogni voce: la trova sotto i documenti del triennio 2021-2023, perché è in quegli anni che i notiziari ne riproducevano il testo integrale. Per i documenti dal 2024 in avanti, come per quelli anteriori al 2020, la fonte dava la sola segnalazione, e la conclusione non è riportata: di quei documenti Le restano l’estremo e l’oggetto, e il testo integrale si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Alcune voci, infine, non riportano la conclusione pur appartenendo a quegli anni: la frase disponibile non era la decisione dell’Agenzia, e pubblicarla sotto quell’etichetta sarebbe stato fuorviante.


Fonti

Una risposta a interpello vincola il solo contribuente che l’ha chiesta e soltanto sul caso prospettato: non è una norma e non crea precedente. Serve a conoscere la posizione dell’ufficio, che su più di un punto non coincide con quella della Corte di Cassazione. Questa rassegna non costituisce parere e non sostituisce l’esame del caso concreto: nel trust basta un potere riservato al disponente perché la qualificazione fiscale cambi del tutto.

Torni all’indice della Guida fiscale per i professionisti per gli altri settori. Se ha una pratica aperta e Le serve una posizione scritta, lo Studio dà pareri scritti su questioni civilistiche, fiscali e deontologiche, con valutazione di fattibilità dell’operazione: in Studio in Via Cuma n. 6 (Santa Lucia), 80132 Napoli, oppure in Consulenza online, in tempi brevi e senza impegno.

Capire prima di firmare.

Lo Studio

Studio Notarile Marco Fiorentino
Via Cuma n. 6, Santa Lucia, 80132 Napoli
Lunedi-venerdi, 9-18

Telefono +39 352 273 7467 · segreteria@notaiofiorentinomarco.com

Chiedere allo Studio

Gli atti

Strumenti e guide

Capire prima di firmare.

Marco Fiorentino, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Partita IVA 00362508889. Scheda del Consiglio Nazionale del Notariato. Gli atti si firmano nello Studio a Napoli.

Chi è il Notaio · Informativa privacy · Cookie policy

Italiano · English · Français · Deutsch · Español