Pubblicato il 27 ottobre 20266 minuti di lettura
In breve: l’Italia non ha una legge propria sul trust, ma riconosce quelli regolati da una legge straniera in forza della Convenzione dell’Aja del 1985. Riconoscere un trust, però, non significa che il fisco italiano se ne disinteressi: un trust può risultare residente in Italia, oppure può essere considerato solo apparente, cioè “interposto”.
Perché si parla di trust “esteri”
Nel nostro ordinamento non esiste una disciplina civilistica del trust. Esiste però la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento: l’Italia l’ha firmata il giorno stesso, ratificata il 21 febbraio 1990, ed è in vigore per noi dal 1° gennaio 1992. Un trust che nasce secondo una legge straniera che lo conosce viene quindi riconosciuto anche da noi. Per questo “trust estero” non significa trust sospetto: significa un trust la cui legge regolatrice non è italiana, semplicemente perché una legge italiana sul trust non c’è.
La legge regolatrice: chi la sceglie e che limiti ha
La Convenzione affida la scelta al disponente, in modo espresso o anche implicito nell’atto istitutivo. C’è però un correttivo: se la legge scelta non conosce il trust, o quel tipo di trust, la scelta non ha effetto e si applica la legge con cui il trust ha il collegamento più stretto — luogo di amministrazione, ubicazione dei beni, sede del trustee, finalità del trust.
Il riconoscimento porta con sé il nucleo dell’istituto: i beni in trust formano un patrimonio separato. Ci sono però dei limiti, e nella pratica contano più di tutto il resto. Uno Stato non è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi significativi siano più strettamente collegati a Stati che non conoscono l’istituto. Restano poi ferme le norme imperative del foro: fra queste la Convenzione nomina espressamente i diritti successori dei legittimari e la tutela dei creditori e dei terzi in buona fede. E le sue disposizioni cedono quando il risultato sarebbe manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico.
Sugli effetti del vincolo veda la pagina sui trust e i vincoli di destinazione.
Quando un trust si considera residente in Italia
Ai fini delle imposte sui redditi il trust è un soggetto autonomo e può essere residente o non residente. La regola è nell’articolo 73 del TUIR: sono residenti gli enti, compresi i trust, che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno in Italia la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. La seconda è dove si assumono in modo continuo le decisioni strategiche, la terza dove si compiono gli atti di gestione corrente. Criteri riscritti dal decreto legislativo n. 209 del 2023.
Accanto a questa regola ci sono due presunzioni, valide per i trust istituiti in Stati diversi da quelli compresi nell’elenco richiamato dalla norma. In quei casi il trust si presume residente in Italia:
- quando almeno un disponente e almeno un beneficiario sono fiscalmente residenti in Italia;
- quando, dopo la costituzione, un soggetto residente in Italia trasferisce al trust beni immobili, diritti reali immobiliari o vincoli di destinazione su di essi.
Sono presunzioni relative: si superano con prova contraria. Il punto, però, è semplice: la residenza del trust non dipende dall’etichetta né dal Paese in cui è stato istituito, ma da dove è effettivamente amministrato e da chi sono le persone coinvolte.
Trust “trasparenti” e trust “opachi”
Una seconda distinzione serve a capire chi paga. Se i beneficiari del reddito sono individuati, i redditi sono imputati a loro secondo la quota indicata nell’atto, o in parti uguali se l’atto non dice nulla: è il trust trasparente, e per i beneficiari quei redditi sono redditi di capitale. Se invece non ci sono beneficiari di reddito individuati, il reddito resta in capo al trust: è il trust opaco. Qui si tratta il solo profilo internazionale: per le imposte dovute lungo la vita del trust veda quando si paga l’imposta di donazione sul trust.
Il trust “interposto”, cioè solo apparente
È il tema più delicato. Un trust è fiscalmente interposto quando, al di là della forma, il disponente non si è davvero spogliato dei beni: continua a gestirli e a disporne, e il trustee non è un vero titolare ma un passaggio formale. In quel caso il trust, ai fini delle imposte sui redditi, non viene considerato: i redditi restano attribuiti al disponente e tassati in capo a lui.
L’Amministrazione finanziaria ha indicato come indici di interposizione, fra gli altri:
- trust che il disponente o il beneficiario possono far cessare liberamente;
- trust in cui il disponente può designare se stesso come beneficiario;
- trust in cui il trustee non può agire senza il consenso del disponente o dei beneficiari, o deve seguire le loro indicazioni;
- trust in cui il disponente può modificare i beneficiari o attribuire a sé redditi, beni o prestiti;
- ogni caso in cui i poteri del trustee risultino limitati o condizionati dalla volontà del disponente o dei beneficiari.
Qui nasce un equivoco frequente. Sul piano civilistico la Convenzione dell’Aja dice espressamente che la riserva di alcuni poteri in capo al disponente non è, di per sé, incompatibile con l’esistenza di un trust. Sul piano fiscale, invece, l’accumularsi di quei poteri è proprio ciò che porta a ritenerlo interposto: due valutazioni distinte, con due metri diversi.
Perché conta per chi vive all’estero o ha beni fuori dall’Italia
Le situazioni più frequenti sono tre: un disponente che si è trasferito all’estero o sta per rientrare; un trust estero che contiene un immobile in Italia; beneficiari sparsi fra più Paesi. In tutti e tre i casi la prima domanda non è “quanto si paga”, ma “quale legge regola questo trust, dove è amministrato e chi, oggi, decide davvero”.
Da quelle risposte dipende il resto: se il trust è residente, se è trasparente oppure opaco, se rischia di essere considerato interposto. Chi detiene beni all’estero ha poi obblighi dichiarativi propri, da verificare caso per caso.
Un’avvertenza sull’imposta sulle successioni e donazioni: quando il trust viene dotato di beni, ciò che è tassabile in Italia si misura sulla residenza del disponente nel momento in cui i beni escono dal suo patrimonio. Se è residente, l’imposta riguarda tutti i beni trasferiti; se non lo è, i soli beni esistenti in Italia. La residenza del trustee e del beneficiario, a questo fine, non sposta nulla.
Come lavora lo Studio su queste pratiche
Il notaio è un pubblico ufficiale: il suo compito, qui, è leggere l’atto istitutivo, individuare la legge regolatrice e verificarne la coerenza con i limiti dell’ordinamento italiano, a partire dalla tutela dei legittimari. Non è un lavoro che si possa fare su una descrizione a voce: lo Studio chiede di vedere l’atto istitutivo, gli atti di dotazione, i documenti dei beni e la situazione delle persone coinvolte.
Prima dei documenti si può dare solo una stima indicativa dei costi; il preventivo di massima scritto, diviso in tre voci — imposte, spese vive, onorario e IVA — arriva dopo l’esame delle carte. Il primo contatto è senza impegno e si può fare anche in Consulenza online: può prenotare un appuntamento, la segreteria risponde in tempi brevi.
Fonti
- Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sui trust, testo (HCCH)
- Stato delle ratifiche, con le date per l’Italia (HCCH)
- Agenzia delle entrate, circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010 (trust trasparenti, opachi e interposti)
- Agenzia delle entrate, circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 (disciplina fiscale dei trust)
Questo articolo ha finalità informativa e tratta principi generali. Non è un parere: ogni trust con elementi esteri va esaminato sui documenti, perché la legge regolatrice, il luogo di amministrazione e i poteri effettivi delle persone coinvolte cambiano le conclusioni.
Capire prima di firmare.
Scopri di più da Notaio Marco Fiorentino | Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.