Pubblicato il 20 ottobre 2026Aggiornato il 24 ottobre 20267 minuti di lettura
Guida rapida su Procura speciale e procura generale: quando servono e come si fanno, anche dall’estero: In questa pagina trova i riferimenti di legge, i documenti necessari e le tutele operative per «Capire prima di firmare». Per ricevere senza impegno un preventivo di massima scritto suddiviso nelle 3 voci ex art. 147 L. Notarile, può utilizzare il calcolatore rapido dello Studio.
In sintesi
- La procura è l’atto con cui autorizza un’altra persona a firmare al posto Suo. È speciale se riguarda un affare preciso (vendere quella casa), generale se copre tutti i Suoi affari.
- Deve avere la stessa forma dell’atto da firmare (art. 1392 c.c.): per vendere, comprare, donare o accendere un mutuo serve una procura notarile, per atto pubblico o con firma autenticata.
- Dall’estero può farla al consolato italiano, oppure da un notaio locale con apostille (Convenzione dell’Aja del 1961) o legalizzazione, più traduzione in italiano. Alcuni Paesi non richiedono nulla per convenzione.
- La procura straniera va depositata da un notaio italiano prima dell’uso (art. 106 legge notarile). Può revocarla in ogni momento con la stessa forma.
Vive a Londra e deve vendere la casa dei Suoi genitori a Napoli. Oppure è in ospedale e il rogito è fra dieci giorni. Oppure, semplicemente, non ha voglia di prendere un aereo per firmare un atto di dieci minuti. In tutti questi casi la soluzione è la procura: il documento con cui dà a una persona di fiducia il potere di firmare per Lei. Ecco quando serve, come si fa e cosa cambia se si trova all’estero.