Pubblicato l’11 ottobre 20262 minuti di lettura
In breve
- Sentenza n. 7 del 2026: tra conviventi la prescrizione resta sospesa finché dura la convivenza.
- Dopo la fine della convivenza il termine riprende a decorrere.
- Conviene scrivere prestiti e pagamenti: data, importo, motivo e firme.
Ha prestato denaro al suo compagno o ha pagato i lavori di una casa che non è sua? Se la convivenza finisce, può chiedere indietro quella somma. Ma i diritti si prescrivono. Una sentenza del 2026 ha cambiato le regole per chi vive insieme senza essere sposato.
Che cosa ha deciso la Corte
Con la sentenza n. 7 del 2026 (decisa il 1° dicembre 2025, depositata il 23 gennaio 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio 2026) la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 2941, primo comma, numero 1, del codice civile. La norma sospende la prescrizione fra coniugi. Ora vale anche per i conviventi di fatto: la prescrizione resta sospesa finché dura la convivenza.
Perché è importante
Prima, chi aveva un credito verso il partner doveva spedire diffide o fare causa per non perdere il diritto. Un gesto del genere può rompere il rapporto. La Corte ha riconosciuto che il convivente non deve essere costretto a compierlo mentre la coppia vive insieme.
Come si prova la convivenza
La convivenza si può dimostrare con ogni mezzo. La dichiarazione anagrafica aiuta, perché è una prova più semplice, ma non è l’unica strada.
Che cosa fare in pratica
- Scriva ogni prestito o pagamento rilevante: data, importo, motivo, firma di entrambi.
- Conservi bonifici e ricevute.
- Se vuole regole chiare, usi un contratto di convivenza dal notaio.
Dopo la fine della convivenza la prescrizione riprende a decorrere. Non rimandi, quindi, la richiesta di restituzione. La sentenza non crea un diritto al mantenimento e non equipara i conviventi ai coniugi su altri punti. Per un caso concreto serve un controllo dei documenti.
Su regole e tutele della coppia di fatto veda anche il contratto di convivenza dal notaio.
Fonte ufficiale: Corte costituzionale, sentenza n. 7 del 2026.
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