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Famiglia e convivenza: cinque orientamenti dell’Osservatorio di Firenze
Accordi patrimoniali fra coniugi, contratto di convivenza e disposizioni anticipate di trattamento, spiegati in italiano semplice. Ogni scheda è una sintesi scritta da noi: il testo ufficiale si apre con il pulsante in fondo alla scheda.
Una precisazione onesta. L’Osservatorio di Firenze, Pistoia e Prato numera i propri orientamenti in materia societaria, ma non quelli su famiglia e successioni: per questi si cita il titolo ufficiale, non un numero. Le sintesi che seguono sono nostre e non riproducono il testo degli orientamenti. Prima di usarle in un atto va letto il documento originale, che può essere stato superato da norme successive.
Marito e moglie possono accordarsi per iscritto sui soldi anche per il caso di crisi, purché non tocchino lo stato di coniuge
Titolo ufficiale: Presupposti e limiti di ammissibilità degli accordi tra coniugi sulle conseguenze patrimoniali della crisi matrimoniale.
Il problema. «Abbiamo redditi molto diversi e la casa la pago quasi tutta io: se un domani ci separiamo, quel denaro chi me lo rende?»
Che cosa diceLa legge non vieta ai coniugi, né a chi sta per sposarsi, di mettere per iscritto come sistemare fra loro denaro e beni. Il confine è netto: non si può toccare lo stato di coniuge, né i diritti e i doveri che nascono dal matrimonio. Dentro questo confine l’accordo è valido e può essere collegato alla crisi del rapporto usando la condizione: la separazione o il divorzio non è la ragione del contratto, ma soltanto l’evento che lo fa scattare o lo fa cadere. Servono reciprocità, prestazioni proporzionate e importi adeguati. L’orientamento ritiene ammissibile anche un accordo quadro che fissi in anticipo i criteri dei futuri rapporti economici.
Che cosa cambia in praticaChi versa di più per la casa o per la famiglia può far risultare fin da subito che non si tratta di un regalo, senza creare debiti da pagare mentre il matrimonio va avanti. Si possono prevedere la vendita di un bene comune in caso di crisi, un diritto di prelazione a favore dell’altro, criteri già scritti per calcolare chi dà che cosa e una clausola che obbliga a rinegoziare se cambiano in modo importante le condizioni economiche. Fatto davanti al notaio, l’accordo è atto pubblico e quindi titolo esecutivo. Due cautele suggerite: mettere per iscritto la situazione economica di entrambi al momento della firma e farsi assistere da consulenti di fiducia quando uno dei due parte svantaggiato.
AttenzioneConta lo scopo concreto dell’accordo, non l’etichetta. Restano fuori ciò che limita il diritto di difesa, ciò che deroga ai diritti e ai doveri del matrimonio e le condizioni che ostacolano una nuova convivenza o un nuovo matrimonio. La condizione non può dipendere dalla sola volontà di uno dei due.
Norme richiamate: artt. 143, 160, 1322 comma 2, 1343, 1354, 1355 e 1418 comma 2 c.c.; art. 24 Cost.; artt. 6 e 12 legge 162/2014.
Nel contratto di convivenza si decide liberamente quanto mette ciascuno, ma solo per la vita in comune
Titolo ufficiale: Contribuzioni convenute nel contratto di convivenza.
Il problema. «Conviviamo da anni, non siamo sposati: possiamo scrivere chi paga che cosa, e fin dove possiamo spingerci?»
Che cosa diceLa legge 76/2016 permette ai conviventi di fatto di scrivere come si mantengono: chi mette quanto, per quali spese, con quali modalità. È una facoltà, non un obbligo: senza contratto nessuno dei due è tenuto per legge a contribuire. Il contenuto però è limitato alla vita in comune e ai soli aspetti economici. Non si possono far rientrare doveri tipici del matrimonio come fedeltà, coabitazione o procreazione, né premiarli con somme di denaro, né scoraggiarli con penali. Poiché ai conviventi non si applica l’obbligo di contribuzione previsto per i coniugi, la coppia è più libera di fissare le proprie regole, anche oltre lo stretto necessario per vivere. Il limite è la causa familiare del contratto: se le prestazioni provengono da uno solo o sono molto sbilanciate, serve un titolo diverso, per esempio una donazione.
Che cosa cambia in praticaLe regole scritte diventano esigibili: se uno dei due smette di versare quanto promesso, l’altro ha un titolo su cui contare. Il contratto può fissare il tenore di vita che i due hanno scelto e non solo lo stretto necessario, tenendo conto dei redditi e dei patrimoni di ciascuno, e può valorizzare anche gli apporti non in denaro, come il lavoro in casa o la cura dei familiari. Chi non vuole più contribuire recede dal contratto.
AttenzioneIl contratto funziona solo se ci sono i requisiti di convivenza previsti dalla legge; chi non li ha deve usare strumenti diversi. Il diritto agli alimenti riconosciuto dal giudice alla fine della convivenza è cosa diversa e resta nei limiti di legge.
Norme richiamate: art. 1 commi 36, 50, 51, 53 lettera b) e 65 legge 76/2016; artt. 143, 167 e 1322 c.c.
Il contratto di convivenza non può avere termini o condizioni, ma le singole clausole possono cambiare da sole
Titolo ufficiale: Divieto di apporre termini e condizioni al contratto di convivenza.
Il problema. «Possiamo firmare adesso un contratto che valga da quando andremo a vivere insieme? E possiamo scrivere che, se nasce un figlio o se uno perde il lavoro, i conti cambiano?»
Che cosa diceLa legge vieta di apporre termini e condizioni al contratto di convivenza, e se ci sono si considerano non scritti. Il divieto riguarda il contratto nel suo insieme: non lo si può far partire più avanti, né farlo dipendere da un evento futuro. Chi non ha ancora i requisiti della convivenza di fatto non può quindi firmare oggi un contratto destinato a valere quando li avrà. Le singole clausole restano invece condizionabili, perché il contratto ha natura normativa e deve reggere nel tempo: si può prevedere fin dall’inizio che la contribuzione cambi se arriva un figlio, se uno perde il lavoro o se una malattia riduce il reddito, senza rifare l’atto ogni volta. I meccanismi vanno scritti in modo chiaro e oggettivo, con tempi, percentuali o cifre.
Che cosa cambia in praticaIl contratto si scrive una volta sola e si adatta da solo ai cambiamenti della vita: meno costi, meno tempo, meno occasioni di discussione. Le parti possono stabilire in anticipo, per esempio, che al superamento di una certa differenza di reddito la ripartizione delle spese si sposti in una direzione precisa. Resta sempre possibile modificare o sciogliere il contratto di comune accordo.
AttenzioneIl contratto è valido solo se i requisiti della convivenza di fatto ci sono già al momento della firma: non si possono prenotare gli effetti per il futuro. Nelle clausole non si possono introdurre obblighi che non riguardano il denaro, né incentivarli con vantaggi economici né punirli con penali. Un aumento del contributo al verificarsi di un evento è lecito; un premio in denaro così alto da spingere verso quell’evento è cosa diversa.
Norme richiamate: art. 1 commi 36, 50, 56 e 59 legge 76/2016; art. 1372 c.c.
Il contratto di convivenza vale verso gli altri solo dopo l’iscrizione all’anagrafe, e il notaio lo trasmette entro dieci giorni
Titolo ufficiale: Pubblicità di unioni civili e convivenza di fatto.
Il problema. «Abbiamo firmato il contratto di convivenza: basta la firma perché valga anche nei confronti della banca o di chi ci fa credito?»
Che cosa dicePer la convivenza di fatto la pubblicità passa dall’anagrafe, non dallo stato civile. La convivenza si accerta con la dichiarazione anagrafica; il contratto deve essere iscritto a cura del pubblico ufficiale che lo riceve, il quale ne trasmette copia entro dieci giorni all’anagrafe del Comune di residenza dei conviventi. L’ufficio lo registra nella scheda di famiglia e in quelle individuali e ne conserva copia; allo stesso modo registra la fine del contratto, che avvenga per accordo, per recesso di uno solo, per matrimonio, per unione civile o per morte. Solo con questa iscrizione il contratto è opponibile ai terzi. Per l’unione civile il sistema è diverso: si registra nello stato civile e il regime patrimoniale scelto non vale verso i terzi senza iscrizione.
Che cosa cambia in praticaChi firma sa che l’atto non è finito con la firma: senza il passaggio in Comune il contratto resta valido fra i due, ma un creditore o un acquirente può ignorarlo. Il notaio ha un termine preciso da rispettare. Per i controlli prima di un atto, l’estratto dell’atto di nascita mostra l’eventuale unione civile e può riportare il regime patrimoniale, che si può chiedere anche all’ufficiale di stato civile del Comune dove l’unione è stata registrata.
Norme richiamate: art. 1 commi 2, 3, 9, 10, 13, 36, 37 e 52 legge 76/2016; art. 162 c.c.; artt. 12, 49 e 69 D.P.R. 396/2000; artt. 4, 5, 7 e 13 D.P.R. 223/1989; D.Lgs. 5/2017; D.P.C.M. 144/2016.
Disposizioni anticipate di trattamento: oggi comanda la legge 219/2017, l’orientamento è precedente
Titolo ufficiale: Disposizioni anticipate trattamento sanitario.
Il problema. «Voglio decidere adesso quali cure accettare se un giorno non fossi più in grado di dirlo. Come lo metto per iscritto e chi se ne occuperà?»
L’orientamento di Firenze è anteriore a quella legge e su due punti dice il contrario di quanto vale oggi: descriveva le disposizioni come non vincolanti per il medico ed escludeva che si potesse chiedere la sospensione di nutrizione e idratazione. Sulla forma chiedeva almeno la scrittura privata autenticata, suggerendo l’atto pubblico quando interviene anche il medico. Lo riportiamo perché spiega da dove viene la pratica notarile in materia, non perché sia la regola attuale.
Che cosa resta utileRestano validi i consigli pratici. La firma autenticata dal notaio dà certezza su chi ha firmato, su quando e sulla piena capacità di chi decide: sono i tre punti che in ospedale possono essere messi in discussione. Conviene rendere le disposizioni quando la diagnosi è già nota, allegando l’informativa del medico di riferimento e facendogliela controfirmare, così il documento è il seguito di un percorso di cura e non un foglio astratto. È opportuno nominare un fiduciario, che deve accettare l’incarico, dandogli istruzioni dettagliate e non una delega in bianco. Scegliere una durata illimitata comporta un problema pratico: nessuno può essere sicuro, anni dopo, che quella volontà sia rimasta la stessa.
Norme richiamate: artt. 1 e 4 legge 219/2017; art. 1 comma 40 legge 76/2016.
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