Pubblicato il 27 ottobre 20266 minuti di lettura
Nel preventivo del notaio c’è una voce che sembra un dettaglio: l’imposta di bollo. È una cifra piccola, ma prevista dalla legge. Qui Le spieghiamo che cos’è, su quali atti si paga, come si assolve e che cosa è cambiato con la riforma fiscale.
Che cos’è l’imposta di bollo
È disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e non colpisce l’affare che Lei sta concludendo, ma il documento che lo contiene: l’imposta di registro guarda al contenuto economico dell’atto, il bollo guarda al foglio — o, oggi, al file.
La legge distingue due momenti in cui diventa dovuta:
- fin dall’origine: si paga quando il documento nasce, ed è il caso normale degli atti notarili;
- solo in caso d’uso: si paga soltanto se e quando il documento viene presentato a un ufficio pubblico.
Su quali atti e documenti si paga
La misura dipende dal documento.
Per gli atti notarili e le copie dichiarate conformi, l’articolo 1 della Tariffa allegata al decreto prevede 16 euro per ogni foglio; e il foglio, per l’articolo 5, è composto da quattro facciate.
Per gli atti che il notaio registra e trascrive per via telematica, la Tariffa prevede invece un importo unico che assorbe più formalità in una sola cifra. L’articolo 1, comma 1-bis, indica fra l’altro:
- 230 euro per gli atti che trasferiscono o costituiscono diritti reali su immobili;
- 300 euro per gli stessi atti, se occorre anche l’adempimento al Registro delle imprese;
- 155 euro per gli atti su immobili che non trasferiscono né costituiscono diritti reali;
- 225 euro per questi ultimi, se serve anche l’adempimento al Registro delle imprese.
Per gli atti che non riguardano immobili, il comma 1-bis.1 prevede: 156 euro per gli atti propri delle società e degli enti (importo che comprende la copia dell’atto e la domanda per il Registro delle imprese); 30 euro per procure e deleghe; 15 euro per le cessioni di quote di s.r.l.; 45 euro per tutti gli altri atti. Li ha chiariti l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 353/E del 5 dicembre 2007.
Perché compare sempre nel preventivo
Il notaio è tenuto per legge a riscuotere l’imposta e a versarla all’erario: non può rinunciarvi né arrotondarla. Serve però una distinzione che nel nostro Studio teniamo ferma. La stima indicativa è il numero che Le diamo al telefono o in una prima Consulenza online, prima di aver visto un documento: serve per orientarsi, non per decidere. Il preventivo di massima scritto arriva dopo, con i documenti in mano, diviso in tre voci:
- Imposte — il bollo, insieme a registro, ipotecaria e catastale;
- Spese vive — quanto lo Studio anticipa per visure, certificati, trascrizioni e volture;
- Onorario e IVA — il compenso del notaio.
Separare le tre voci serve a Lei: vede quanto va allo Stato e quanto allo Studio. Il quadro d’insieme è nella nostra guida al fisco degli atti notarili, e può chiedere un preventivo di massima scritto senza impegno.
Come si assolve il bollo oggi
La carta bollata non esiste più. L’articolo 3 del decreto prevede oggi due modalità:
- contrassegno telematico, rilasciato da un intermediario convenzionato: è la “marca” che si compra dal tabaccaio;
- pagamento in modo virtuale, versato direttamente all’erario senza apporre nulla sul documento.
Il modo virtuale (articolo 15) richiede un’autorizzazione dell’ufficio finanziario: chi la ottiene dichiara il numero presunto di atti dell’anno, versa un’imposta provvisoria a rate e presenta poi una dichiarazione consuntiva su cui l’ufficio fa il conguaglio. Sull’atto va riportata la dicitura con il modo di pagamento e gli estremi dell’autorizzazione. È il motivo per cui sulla Sua copia non trova nessuna marca incollata: il bollo è stato pagato comunque.
Per gli atti telematici l’imposta forfettaria si versa in misura cumulativa quando si richiedono le formalità: Lei paga una volta allo Studio, e lo Studio provvede.
Il bollo sulle copie e sulle note di trascrizione
Quando l’atto è registrato per via telematica, l’importo forfettario comprende le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di voltura catastale e le copie necessarie per registrazione e trascrizione: non si paga due volte.
Restano fuori dall’importo forfettario, e vanno conteggiati a parte:
- gli allegati che sono soggetti a bollo già di per sé, come una procura;
- le copie per usi diversi — per la banca, per il condominio, per il Suo archivio.
Quando il bollo non si paga affatto
Un’esenzione importante riguarda molte compravendite di case, e spiega perché in alcuni preventivi la voce bollo è vuota. L’articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 prevede che gli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso soggetti a imposta di registro proporzionale, con gli atti e le formalità direttamente conseguenti presso catasto e registri immobiliari, sono esenti da imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie. In cambio, ipotecaria e catastale si pagano nella misura fissa di 50 euro ciascuna.
La regola si applica dal 1° gennaio 2014. Restano fuori gli atti gratuiti e quelli soggetti a IVA senza registro proporzionale, come l’acquisto da un’impresa costruttrice: le aliquote e le misure fisse sono nella nostra guida alle imposte sugli atti notarili.
Che cosa è cambiato con la riforma fiscale
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha modificato le modalità di pagamento. Per gli atti da registrare in termine fisso, il bollo non si versa più quando l’atto si forma, ma con il modello F24 entro il termine per la registrazione. È stato ammesso il contrassegno telematico per i documenti analogici presentati in originale all’Agenzia delle Entrate, e si può presentare una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni. L’Agenzia ha illustrato le novità con la circolare n. 2/E del 14 marzo 2025.
Poi è arrivato il D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, il Testo unico in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025). Riunisce in un corpo unico le discipline prima sparse: la Parte II riguarda le imposte ipotecaria e catastale, la Parte IV l’imposta di bollo (articoli da 139 a 168), e gli allegati raccolgono le tariffe che prima stavano nel D.P.R. 642/1972. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026.
Il riordino è in larga parte formale: la struttura dell’imposta resta quella descritta sopra, cambiano la numerazione degli articoli e la collocazione delle tariffe. Nel nostro Studio verifichiamo gli importi sulla fonte vigente al giorno della stipula, perché su queste voci la data conta.
Se vuole un conto preciso
Il bollo si calcola bene solo sapendo che atto si farà e quante formalità e copie servono. Ci porti i documenti — anche in Consulenza online — e Le prepariamo in tempi brevi un preventivo di massima scritto nelle tre voci, senza impegno. Altre schede nella sezione Utilità notarili.
Studio Notarile Marco Fiorentino — Via Cuma n. 6 (Santa Lucia), 80132 Napoli.
Fonti
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Normattiva) — imposta di bollo e Tariffa allegata
- D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 10, comma 3 (Normattiva) — esenzione da bollo
- D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 (Normattiva) — Testo unico dei tributi indiretti
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E del 14 marzo 2025
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 854-2014/T
Capire prima di firmare.
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