Pubblicato il 18 ottobre 2026Aggiornato il 24 ottobre 20263 minuti di lettura
Guida rapida su Newsletter per i professionisti n. 4 — 22 ottobre 2026: fondo patrimoniale, forma dell’atto, separazione dei beni: In questa pagina trova i riferimenti di legge, i documenti necessari e le tutele operative per «Capire prima di firmare». Per ricevere senza impegno un preventivo di massima scritto suddiviso nelle 3 voci ex art. 147 L. Notarile, può utilizzare il calcolatore rapido dello Studio.
In questo numero il fondo patrimoniale e i suoi limiti, la differenza fra atto pubblico e scrittura privata autenticata e la convenzione di separazione dei beni stipulata dopo il matrimonio.
1. Fondo patrimoniale: limiti dell’art. 170 e revocatoria
Il fondo patrimoniale (artt. 167 ss. c.c.) destina determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. L’art. 170 c.c. esclude l’esecuzione per i debiti che il creditore conosceva come estranei a tali bisogni. La tutela non opera verso i creditori anteriori, che possono agire in revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. L’opponibilità ai terzi dipende dall’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. Prima della stipula è opportuno ricostruire con il cliente la situazione debitoria, compresi i debiti fiscali e contributivi. La costituzione in presenza di passività già esistenti espone l’atto alla revocatoria.
La scheda sul fondo patrimoniale →
2. Atto pubblico e scrittura privata autenticata
Atto pubblico e scrittura privata autenticata sono entrambi titoli idonei alla trascrizione (art. 2657 c.c.), ma differiscono per efficacia probatoria e per il ruolo del notaio. Nell’atto pubblico il notaio è autore del documento, che fa piena prova fino a querela di falso. Nella scrittura privata autenticata il notaio certifica le sottoscrizioni e verifica comunque la legalità del contenuto (artt. 28 e 72 della legge notarile). La forma dell’atto pubblico resta comunque necessaria, fra l’altro, per la donazione e per le convenzioni matrimoniali.
3. Separazione dei beni dopo il matrimonio
I coniugi in regime di comunione legale possono adottare la separazione dei beni in qualunque momento con convenzione per atto pubblico, senza intervento del giudice (art. 162 c.c.). La convenzione è opponibile ai terzi solo dopo l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. I beni precedentemente acquistati restano in comunione fino a una divisione espressa, il cui trattamento fiscale va quantificato prima della stipula.
La scheda sulla separazione dei beni →
Per approfondire
Fonti
- Artt. 167-171 del codice civile (Normattiva)
- Art. 2901 del codice civile (Normattiva)
- Art. 2657 del codice civile (Normattiva)
- Art. 162 del codice civile (Normattiva)
- Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile) (Normattiva)
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