In breve
- La legge sulle zone montane (L. 12 settembre 2025, n. 131) prevede nuovi criteri per classificare i comuni montani. Molti proprietari di terreni hanno temuto di perdere l’esenzione IMU.
- Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 1/DF del 1° aprile 2026, ha chiarito che non cambia nulla: l’art. 2, comma 3, L. 131/2025 esclude espressamente l’esenzione IMU dei terreni agricoli dai nuovi criteri.
- Restano quindi in vigore l’art. 1, comma 758, lett. d), L. 160/2019 e l’elenco della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993: comuni totalmente o parzialmente delimitati. L’esenzione riguarda i terreni, non i fabbricati.
Chi possiede un terreno agricolo in un comune di montagna, negli ultimi mesi, si è sentito dire tutto e il contrario di tutto. Il motivo è che l’Italia sta riscrivendo i criteri per stabilire quali comuni sono «montani», e la voce si è diffusa in fretta: se cambia l’elenco, cambia anche chi paga l’IMU. La risposta ufficiale è arrivata, ed è rassicurante. Vale la pena spiegare perché, perché è il tipo di equivoco che porta le persone a pagare imposte che non devono o, peggio, a non pagarne di dovute.
Che cosa è successo con la legge sulle zone montane?
La L. 131/2025 («Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane») ha previsto, all’art. 2, comma 1, che i criteri per classificare i comuni montani siano ridefiniti con un regolamento, sulla base di parametri altimetrici e di pendenza. Lo schema di regolamento è stato esaminato dal Governo all’inizio del 2026 e da lì è partito il passaparola: qualche comune finora montano potrebbe non esserlo più, e viceversa. Tradotto in termini pratici, la domanda era una sola: il mio terreno resta esente dall’IMU?
Che cosa ha risposto il Dipartimento delle Finanze?
Con la risoluzione n. 1/DF del 1° aprile 2026 (finanze.gov.it) il Dipartimento delle Finanze del MEF ha chiarito che la nuova classificazione dei comuni montani non incide sull’esenzione IMU dei terreni agricoli. Il motivo sta scritto nella legge stessa: l’art. 2, comma 3, L. 131/2025 esclude espressamente che i nuovi criteri si applichino alle misure della politica agricola comune e all’esenzione IMU per i terreni agricoli. Sono due mondi che restano separati per scelta del legislatore.
Quali regole restano in piedi, allora?
Le stesse di prima. L’esenzione dei terreni agricoli in area montana continua a poggiare su due pilastri:
- l’art. 1, comma 758, lettera d), L. 27 dicembre 2019, n. 160 (la legge che ha riscritto l’IMU), che esenta i terreni «ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 984/1977»;
- la circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, che contiene l’elenco dei comuni e resta il documento da consultare per sapere se un terreno è esente.
Sì, una circolare del 1993: uno di quei casi in cui un documento di oltre trent’anni fa continua a decidere che cosa si paga oggi, e conoscerlo vale più di qualsiasi notizia letta di sfuggita.
Due precisazioni che evitano guai
L’esenzione riguarda i terreni agricoli, non i fabbricati. La casa in montagna non è esente perché sta in un comune montano: per i fabbricati valgono le regole ordinarie, abitazione principale compresa. E il fabbricato rurale strumentale ha una disciplina propria (art. 1, comma 750, L. 160/2019).
Quella montana non è l’unica esenzione prevista per i terreni. Lo stesso comma 758 ne contempla altre: i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola; quelli nei comuni delle isole minori; quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile. Se il tuo caso rientra in più di un’ipotesi, conviene farlo verificare: le condizioni sono diverse e vanno documentate. Per chi non rientra in nessuna, la base imponibile del terreno è il reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135 (comma 746).
Perché ne parla un notaio?
Perché il tema arriva in Studio più spesso di quanto si pensi: nelle compravendite di terreni (dove il certificato di destinazione urbanistica è obbligatorio a pena di nullità: art. 30 D.P.R. 380/2001), nelle divisioni ereditarie e nelle successioni in cui i terreni agricoli vanno dichiarati e valutati (oggi con le regole del D.Lgs. 123/2025, in vigore dal 1° gennaio 2026, che ha riordinato anche l’imposta di successione). Sapere se un fondo è in area esente cambia i conteggi delle spese di gestione, il prezzo che si negozia e, a volte, quello che si scrive in atto.
Cosa fa il notaio
Per i tecnici (geometri, agronomi, commercialisti): nei comuni parzialmente delimitati la verifica va fatta sulla cartografia comunale con foglio e particella; il dato va riportato nella relazione tecnica e nel quadro delle spese per il cliente. Approfondimenti: prassi Agenzia Entrate e Conservatoria · come preparare una successione.
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Domande frequenti
Il mio comune è stato riclassificato: perdo l’esenzione IMU sul terreno? +
No. La risoluzione 1/DF del 1° aprile 2026 conferma che i nuovi criteri della L. 131/2025 non si applicano all’esenzione IMU dei terreni agricoli (art. 2, comma 3): vale ancora l’elenco della circolare n. 9 del 14 giugno 1993.
La casa di montagna è esente dall’IMU? +
No. L’esenzione «montana» riguarda solo i terreni agricoli. Per i fabbricati valgono le regole ordinarie: esenzione per l’abitazione principale non di lusso, aliquote comunali per le altre case.
Come faccio a sapere se il mio comune è totalmente o parzialmente delimitato? +
Consultando l’elenco allegato alla circolare 9/1993 (disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze) e, per i comuni parzialmente delimitati, chiedendo all’ufficio tributi del Comune la verifica su foglio e particella.
Sono coltivatore diretto in un comune non montano: pago l’IMU sul terreno? +
Se possiedi e conduci il terreno e sei iscritto alla previdenza agricola, il terreno è esente in base all’art. 1, comma 758, lett. a), L. 160/2019, a prescindere dal comune. Le condizioni vanno documentate.
Fonti per verificare
- Dipartimento delle Finanze (MEF), risoluzione n. 1/DF del 1° aprile 2026 — finanze.gov.it
- L. 12 settembre 2025, n. 131, art. 2, commi 1 e 3 — normattiva.it
- L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 746, 750 e 758 — normattiva.it
- Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (elenco dei comuni) — finanze.gov.it; L. 27 dicembre 1977, n. 984, art. 15 — normattiva.it
- Conferenza Stato-città, nota sull’esenzione IMU dei terreni agricoli montani (2026) — conferenzastatocitta.gov.it
- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 2, comma 4-bis (piccola proprietà contadina) — normattiva.it; D.Lgs. 123/2025 — normattiva.it
- Agenzia delle Entrate, visure e cartografia catastale — agenziaentrate.gov.it
Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificato dal notaio, che lo ha riletto e corretto.
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