📅 Pubblicato il 18 settembre 2026🔄 Aggiornato il 18 settembre 2026 — perché: verifica sulla risoluzione n. 1/DF del 1° aprile 2026 del Dipartimento delle Finanze e sulla L. 131/2025 (zone montane)

In breve

  • La legge sulle zone montane (L. 12 settembre 2025, n. 131) prevede nuovi criteri per classificare i comuni montani. Molti proprietari di terreni hanno temuto di perdere l’esenzione IMU.
  • Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 1/DF del 1° aprile 2026, ha chiarito che non cambia nulla: l’art. 2, comma 3, L. 131/2025 esclude espressamente l’esenzione IMU dei terreni agricoli dai nuovi criteri.
  • Restano quindi in vigore l’art. 1, comma 758, lett. d), L. 160/2019 e l’elenco della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993: comuni totalmente o parzialmente delimitati. L’esenzione riguarda i terreni, non i fabbricati.

Chi possiede un terreno agricolo in un comune di montagna, negli ultimi mesi, si è sentito dire tutto e il contrario di tutto. Il motivo è che l’Italia sta riscrivendo i criteri per stabilire quali comuni sono «montani», e la voce si è diffusa in fretta: se cambia l’elenco, cambia anche chi paga l’IMU. La risposta ufficiale è arrivata, ed è rassicurante. Vale la pena spiegare perché, perché è il tipo di equivoco che porta le persone a pagare imposte che non devono o, peggio, a non pagarne di dovute.

Che cosa è successo con la legge sulle zone montane?

La L. 131/2025 («Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane») ha previsto, all’art. 2, comma 1, che i criteri per classificare i comuni montani siano ridefiniti con un regolamento, sulla base di parametri altimetrici e di pendenza. Lo schema di regolamento è stato esaminato dal Governo all’inizio del 2026 e da lì è partito il passaparola: qualche comune finora montano potrebbe non esserlo più, e viceversa. Tradotto in termini pratici, la domanda era una sola: il mio terreno resta esente dall’IMU?

Che cosa ha risposto il Dipartimento delle Finanze?

Con la risoluzione n. 1/DF del 1° aprile 2026 (finanze.gov.it) il Dipartimento delle Finanze del MEF ha chiarito che la nuova classificazione dei comuni montani non incide sull’esenzione IMU dei terreni agricoli. Il motivo sta scritto nella legge stessa: l’art. 2, comma 3, L. 131/2025 esclude espressamente che i nuovi criteri si applichino alle misure della politica agricola comune e all’esenzione IMU per i terreni agricoli. Sono due mondi che restano separati per scelta del legislatore.

Quali regole restano in piedi, allora?

Le stesse di prima. L’esenzione dei terreni agricoli in area montana continua a poggiare su due pilastri:

Sì, una circolare del 1993: uno di quei casi in cui un documento di oltre trent’anni fa continua a decidere che cosa si paga oggi, e conoscerlo vale più di qualsiasi notizia letta di sfuggita.

Come si legge l’elenco della circolare 9/1993. I comuni sono distinti in totalmente delimitati (l’intero territorio comunale è in area agevolata), parzialmente delimitati (l’esenzione vale solo per i terreni che ricadono nella porzione delimitata: due terreni nello stesso comune possono avere trattamenti diversi, e l’unico modo per saperlo è verificare l’ubicazione, foglio e particella alla mano, presso il Comune) e non compresi. L’elenco va letto comune per comune, senza dare nulla per scontato: nell’area metropolitana di Napoli la situazione cambia da un comune all’altro, e per i terreni fuori elenco la regola è l’IMU ordinaria, salve le altre esenzioni.
Il mio terreno agricolo è esente dall’IMU? Percorso di verifica Schema a passi. Primo: è un terreno agricolo (non un fabbricato)? Se no, IMU ordinaria. Secondo: il comune è nell’elenco della circolare 9 del 1993? Se totalmente delimitato, esente. Se parzialmente delimitato, verificare foglio e particella presso il Comune. Se non compreso, terzo passo: ci sono altre esenzioni del comma 758 (coltivatore diretto o IAP, isole minori, proprietà collettiva)? Se sì esente, altrimenti IMU dovuta. In basso: la nuova classificazione dei comuni montani della legge 131 del 2025 non c’entra, come chiarito dalla risoluzione 1/DF/2026. Il mio terreno è esente dall’IMU? Tre domande, nell’ordine giusto 1. È un terreno agricolo? se è un fabbricato (anche la casa in montagna) l’esenzione montana non si applica: regole ordinarie 2. Il comune è nell’elenco della circolare n. 9 del 14 giugno 1993? art. 1, comma 758, lett. d), L. 160/2019: l’elenco non è cambiato Totalmente delimitato tutto il territorio comunale ESENTE Parzialmente delimitato dipende da dove sta il terreno verifica foglio e particella Non compreso niente esenzione montana: si passa alla domanda 3 3. C’è un’altra esenzione del comma 758? posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP · isole minori · proprietà collettiva indivisibile se sì: esente · se no: IMU dovuta sul valore (reddito dominicale × 1,25 × 135) La nuova classificazione dei comuni montani (L. 131/2025) non c’entra: risoluzione 1/DF del 1° aprile 2026 © Studio Notarile Marco Fiorentino · AI Claude
Infografica originale dello Studio: il percorso per capire se un terreno agricolo è esente dall’IMU dopo la risoluzione 1/DF/2026.

Due precisazioni che evitano guai

L’esenzione riguarda i terreni agricoli, non i fabbricati. La casa in montagna non è esente perché sta in un comune montano: per i fabbricati valgono le regole ordinarie, abitazione principale compresa. E il fabbricato rurale strumentale ha una disciplina propria (art. 1, comma 750, L. 160/2019).

Quella montana non è l’unica esenzione prevista per i terreni. Lo stesso comma 758 ne contempla altre: i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola; quelli nei comuni delle isole minori; quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile. Se il tuo caso rientra in più di un’ipotesi, conviene farlo verificare: le condizioni sono diverse e vanno documentate. Per chi non rientra in nessuna, la base imponibile del terreno è il reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135 (comma 746).

Perché ne parla un notaio?

Perché il tema arriva in Studio più spesso di quanto si pensi: nelle compravendite di terreni (dove il certificato di destinazione urbanistica è obbligatorio a pena di nullità: art. 30 D.P.R. 380/2001), nelle divisioni ereditarie e nelle successioni in cui i terreni agricoli vanno dichiarati e valutati (oggi con le regole del D.Lgs. 123/2025, in vigore dal 1° gennaio 2026, che ha riordinato anche l’imposta di successione). Sapere se un fondo è in area esente cambia i conteggi delle spese di gestione, il prezzo che si negozia e, a volte, quello che si scrive in atto.

Cosa fa il notaio

Su un terreno agricolo il notaio legge la visura e il certificato di destinazione urbanistica; verifica la qualifica delle parti quando serve per le agevolazioni (per esempio la piccola proprietà contadina, art. 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009, con imposte fisse e catastale all’1%); segnala se il comune è totalmente o parzialmente delimitato e rimanda al Comune per la verifica puntuale della particella, che non è compito del notaio ma del contribuente e del suo consulente; coordina, nelle successioni, la dichiarazione con i valori catastali. Le parole difficili sono nel Glossario; le risposte brevi nelle Domande frequenti; per i conti sui terreni c’è lo strumento dedicato negli Strumenti notarili; per le agevolazioni fiscali sui terreni agricoli la pagina apposita.

Per i tecnici (geometri, agronomi, commercialisti): nei comuni parzialmente delimitati la verifica va fatta sulla cartografia comunale con foglio e particella; il dato va riportato nella relazione tecnica e nel quadro delle spese per il cliente. Approfondimenti: prassi Agenzia Entrate e Conservatoria · come preparare una successione.

Nota deontologica. Le cifre indicate sono stime orientative. L’onorario del notaio è libero (tariffe abrogate dal D.L. 223/2006, conv. L. 248/2006, e dal D.L. 1/2012, conv. L. 27/2012); i parametri del D.M. 140/2012 servono solo come riferimento per la stima; resta ferma la disciplina dell’equo compenso (L. 49/2023) nei rapporti con banche, assicurazioni e grandi imprese. Le imposte sono calcolate sulle norme. Il preventivo di massima, scritto e senza impegno, lo dà lo Studio: nessuna promessa di risultato, nessun confronto con altri colleghi.

Stai comprando, vendendo o ereditando un terreno agricolo? Portaci la visura: partiamo da lì per capire dove si trova e che regime segue.

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Domande frequenti

Il mio comune è stato riclassificato: perdo l’esenzione IMU sul terreno? +

No. La risoluzione 1/DF del 1° aprile 2026 conferma che i nuovi criteri della L. 131/2025 non si applicano all’esenzione IMU dei terreni agricoli (art. 2, comma 3): vale ancora l’elenco della circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

La casa di montagna è esente dall’IMU? +

No. L’esenzione «montana» riguarda solo i terreni agricoli. Per i fabbricati valgono le regole ordinarie: esenzione per l’abitazione principale non di lusso, aliquote comunali per le altre case.

Come faccio a sapere se il mio comune è totalmente o parzialmente delimitato? +

Consultando l’elenco allegato alla circolare 9/1993 (disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze) e, per i comuni parzialmente delimitati, chiedendo all’ufficio tributi del Comune la verifica su foglio e particella.

Sono coltivatore diretto in un comune non montano: pago l’IMU sul terreno? +

Se possiedi e conduci il terreno e sei iscritto alla previdenza agricola, il terreno è esente in base all’art. 1, comma 758, lett. a), L. 160/2019, a prescindere dal comune. Le condizioni vanno documentate.

Fonti per verificare

Marco Fiorentino, notaio dal 2011 e a Napoli dal 2026 (Viale Antonio Gramsci 19, Mergellina) · 4,9/5 su 48 recensioni Google · verificato il 18 settembre 2026. Lo Studio segue clienti a Napoli (Mergellina, Posillipo, Vomero, Fuorigrotta, Centro storico e tutti i quartieri), nei comuni vicini (Pozzuoli, Portici, Casoria, Giugliano, Torre del Greco, Castellammare) e nelle isole. Newsletter del giovedì: iscriviti.

Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificato dal notaio, che lo ha riletto e corretto.


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