Pubblicata il 27 ottobre 2026 — Aggiornata al 27 ottobre 2026. Studio Notarile Marco Fiorentino, Via Cuma n. 6 (Santa Lucia), 80132 Napoli.
Questa pagina fa parte della Guida fiscale per i professionisti, dove trova le avvertenze di lettura comuni a tutta la sezione e l’indice degli altri settori.
Sono raccolti qui quarantadue documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate sull’imposta di successione e sull’imposta di donazione, segnalati dai notiziari del Consiglio Nazionale del Notariato fra il 2019 e il 2026. Sono quarantadue su sessantaquattro: dei documenti estratti per questo settore, diciannove sono stati scartati perché l’estremo o l’oggetto non ha superato la verifica sul notiziario, e sette appartengono per materia alla pagina sui trust — trova il dettaglio in fondo. Il nodo pratico che li attraversa è uno: dopo il passaggio all’autoliquidazione dell’imposta di successione (D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139) il contribuente dichiara e versa da sé, e il margine per discostarsi dalle posizioni dell’ufficio si è stretto. Il secondo nodo è l’esenzione per aziende e quote ai discendenti dell’art. 3, comma 4-ter del Testo unico: nel biennio 2025-2026 l’Agenzia l’ha negata in una serie ravvicinata di risposte, e vale la pena leggerle in fila. Di questi documenti, venti riportano anche la conclusione dell’Agenzia nelle sue parole, ripresa dal testo integrale pubblicato nei notiziari del Consiglio Nazionale del Notariato fra il 2019 e il 2023.
Autoliquidazione, dichiarazione telematica e adempimenti
- Risoluzione n. 30/2026 — istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito di istanza per ravvedimento e riliquidazione delle imposte dovute in relazione alla dichiarazione di successione, per l’imposta sulle donazioni e per le tasse ipotecarie e catastali, nonché per le attività di controllo e di conciliazione.
- Interpello n. 166/2025 — agevolazioni e riduzioni applicabili nella dichiarazione di successione e domanda di volture catastali; art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e art. 25, comma 4-bis del Testo unico successioni e donazioni.
- Risoluzione n. 2/2025 (2/E del 10 gennaio 2025) — istituzione dei codici tributo per il versamento tramite F24 delle somme dovute in relazione alla dichiarazione di successione e ridenominazione di codici tributo esistenti.
- Risoluzione n. 66/2024 (66/E del 20 dicembre 2024) — consulenza giuridica: dichiarazione di successione presentata oltre il termine di dodici mesi dell’art. 31, comma 1 del Testo unico, con richiesta dell’agevolazione prima casa.
- Interpello n. 407/2023 — modalità di indicazione, nella dichiarazione di successione, di soggetti stranieri chiamati all’eredità e privi di codice fiscale italiano.
Conclusione dell’Agenzia: «Nella fattispecie in esame, pertanto, l’ Istante, in assenza della attribuzione dei codici fiscali in Italia in relazione a tutti i cittadini stranieri chiamati all’eredità, deve indicare nella dichiarazione di successione i dati sopra indicati in sostituzione del codice fiscale assente.» - Interpello n. 296/2022 — soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 346 del 1990. Il quesito proviene da un avvocato nominato custode ex art. 670 c.p.c. in sequestro giudiziario.
Conclusione dell’Agenzia: «Pertanto, appurato che i soggetti obbligati ad assolvere all’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione sono i chiamati all’eredità, si ritengono applicabili, alla fattispecie in esame, le norme ordinariamente vigenti in materia di successione.» - Interpello n. 677/2021 — dichiarazione integrativa o sostitutiva ex art. 28, comma 6 e art. 33, commi 1 e 1-bis del Testo unico, presentata da chi ha rinunciato all’eredità. L’oggetto della risposta ne dichiara l’impresentabilità da parte di soggetto diverso da quello che ha presentato la dichiarazione da sostituire, o dal suo erede.
Conclusione dell’Agenzia: «Resta, comunque, salva la facoltà del primo dichiarante di richiedere a rimborso le somme già corrisposte in occasione della precedente dichiarazione, rappresentando la specifica situazione e fornendo idonea documentazione a supporto della predetta richiesta.» - Interpello n. 664/2021 — chiarimenti sulla presentazione della dichiarazione di successione e sul pagamento delle imposte quando esiste già un accertamento o una liquidazione d’ufficio per una dichiarazione omessa.
Conclusione dell’Agenzia: «Si rammenta che ai sensi dell’articolo 28 del TUS sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all’eredità, i legatari, i loro legali rappresentanti, i curatori dell’eredità, gli esecutori testamentari, nonché nei confronti di coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta o che conseguono il possesso temporaneo dei beni dell’assente.» - Interpello n. 587/2021 — obblighi dei curatori delle eredità giacenti; artt. 28 e 36 del Testo unico.
Conclusione dell’Agenzia: «Per completezza, si rappresenta che nell’ipotesi in cui non esistono successibili in relazione alla specifica eredità oggetto di curatela e che, pertanto, l’eredità va devoluta allo Stato a norma dell’art. 586 del codice civile, non sono dovute né l’imposta di successione, ai sensi dell’art. 3 del TUS, né quelle ipotecaria e catastale, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 347 del 1990.»
Attivo ereditario e base imponibile
- Interpello n. 131/2026 — base imponibile dell’attivo ereditario in caso di acquisto di titoli di Stato (BOT) eseguito prima del decesso, alla data di esecuzione, con successivo regolamento contabile sul conto corrente alla data valuta; art. 12 del Testo unico.
- Interpello n. 318/2025 — determinazione della base imponibile di un credito fruttifero compreso nell’attivo ereditario; art. 18, comma 1, lettera a) del Testo unico.
- Interpello n. 398/2022 — conti correnti intestati unicamente al defunto, stipendi maturati e quote versate come socio su libretto. L’oggetto della risposta è esso stesso la conclusione: si dichiarano interamente in successione, benché fra i coniugi vigesse il regime di comunione legale, salva la dimostrazione dei presupposti per applicare la comunione legale differita.
Conclusione dell’Agenzia: «Per quanto riguarda, infine, le somme e i valori maturati dal de cuius , ma non ancora liquidati al momento decesso (quali quelli indicati in istanza come stipendi maturati ed indennità per ferie e permessi non goduti e non riscossi dal de cuius ) si ritiene che anch’essi sono da ricomprendere fra i beni caduti in successione e, come tali, da ricomprendere nell’attivo ereditario ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.» - Interpello n. 5/2021 — applicabilità della valutazione automatica dell’art. 34, comma 5 del Testo unico al valore dichiarato, in sede di donazione o di dichiarazione di successione, di quota di società semplice che non abbia redatto né bilancio né inventario, con riguardo agli immobili della società.
Conclusione dell’Agenzia: «Pertanto, la base imponibile relativa agli immobili, oggetto di donazione o successione, è costituita, quanto alla piena proprietà, dal valore venale in comune commercio degli stessi.»
Sulle passività deducibili i notiziari esaminati non segnalano risposte a interpello dedicate.
Legati, oneri testamentari e obblighi dell’erede
- Interpello n. 414/2021 — rinuncia a legato di rendita vitalizia seguita da donazione di somma di denaro; art. 2 del D.L. n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006. Istanza antiabuso ex art. 11, comma 1, lettera c) dello Statuto del contribuente.
- Interpello n. 577/2021 — dichiarazione di successione e legati di somme di denaro. Il quesito proviene da un esecutore testamentario.
Conclusione dell’Agenzia: «Con riferimento al caso di specie, si ritiene che i legati contenuti nelle disposizioni testamentarie in esame configurino dei legati obbligatori di somme di denaro; la de cuius ha espressamente affermato con la disposizione testamentaria che i legati hanno ad oggetto somme di denaro indicando il “luogo” dove le stesse sono rinvenibili al momento della sua morte.» - Interpello n. 379/2020 — dichiarazione di successione e legati obbligatori disposti per testamento.
Conclusione dell’Agenzia: «Pertanto, poiché l’esecutore testamentario è tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione ed è possessore dei beni dell’eredità, è tenuto al pagamento dell’imposta di successione.» - Interpello n. 471/2019 — dichiarazione di successione e obbligo di alienazione di beni immobili disposto per testamento, con destinazione del ricavato.
Conclusione dell’Agenzia: «Pertanto, nel caso in esame, la trascrizione deve essere effettuata nei confronti dell’esecutore testamentario, quale possessore del bene immobile ai sensi dell’art. 703 del cc.»
Agevolazione prima casa nei trasferimenti gratuiti
Il riferimento è l’art. 69, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che estende alle imposte ipotecaria e catastale dovute sui trasferimenti gratuiti il trattamento previsto per la prima casa. Letta in fila, questa serie mostra un orientamento che si restringe sul requisito catastale.
- Interpello n. 145/2026 — modalità di richiesta dell’agevolazione prima casa, nella dichiarazione di successione, per un unico fabbricato abitativo con pertinenze catastalmente suddiviso in due particelle non riunibili, perché insistenti su due comuni diversi; art. 69, comma 3 della legge n. 342 del 2000.
- Interpello n. 27/2025 — agevolazione prima casa e donazione di abitazione già posseduta, con clausola di premorienza.
- Risoluzione n. 66/2024 — dichiarazione di successione presentata oltre il termine di dodici mesi e richiesta dell’agevolazione prima casa (consulenza giuridica).
- Interpello n. 155/2023 — l’oggetto della risposta contiene la conclusione: in sede di dichiarazione di successione l’erede può fruire dell’agevolazione prima casa per uno solo degli immobili ereditati, da individuare nella dichiarazione stessa, «anche se questo è formalmente costituito da due particelle catastali a condizione che le stesse risultino unite di fatto ai fini fiscali», secondo la procedura della circolare 13 giugno 2016, n. 27, in quanto le particelle siano prive di autonomia funzionale e reddituale.
Conclusione dell’Agenzia: «In definitiva, come chiarito nel documento di prassi, il regime agevolato previsto per gli acquisti a titolo gratuito di case di abitazione è esteso anche alle pertinenze qualora ricorrano i requisiti e le condizioni di cui alla Nota IIbis in esame.»
Esenzione per aziende e quote ai discendenti (art. 3, comma 4-ter)
In evidenza: i dinieghi del 2025-2026. Nel giro di pochi mesi l’Agenzia ha negato l’esenzione dell’art. 3, comma 4-ter del Testo unico successioni e donazioni in quattro situazioni ricorrenti nella pratica: quote in comunione ereditaria indivisa che non danno il controllo (n. 109/2026 e n. 115/2026); trasferimento della nuda proprietà con riserva di usufrutto che non consente il passaggio generazionale (n. 116/2026); trasferimento della nuda proprietà con diritti particolari riservati al donante che impediscono al beneficiario di integrare il controllo di diritto (n. 143/2026); conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato preordinato alla donazione, ritenuto abusivo (n. 115/2026). Sul fronte della decadenza, la linea è altrettanto netta: scissione seguita da conferimento (n. 11/2026) e scissione asimmetrica parziale di società detenuta in comunione ereditaria (n. 155/2020). L’unico esito di apertura di questa serie è il n. 152/2026, dove l’Agenzia afferma che rileva la detenzione del controllo di diritto, senza obbligo di mantenere la titolarità di tutte le partecipazioni acquisite in esenzione. Se sta impostando un passaggio generazionale, è su questi profili che conviene costruire l’atto prima di firmarlo.
- Interpello n. 152/2026 — decadenza dall’esenzione per i trasferimenti di quote sociali che integrano un controllo di diritto già esistente in capo al beneficiario. Rileva la detenzione del controllo di diritto, senza obbligo di mantenere la titolarità di tutte le partecipazioni acquisite in esenzione.
- Interpello n. 143/2026 — inapplicabilità dell’esenzione al trasferimento della nuda proprietà delle quote sociali con annessi diritti di voto, per presenza di diritti particolari riservati al donante tali da non consentire l’integrazione effettiva del controllo di diritto in capo al beneficiario.
- Interpello n. 116/2026 — inapplicabilità dell’esenzione al trasferimento della nuda proprietà di una quota di partecipazione in società di persone, con riserva di usufrutto in capo al dante causa, laddove tale scissione del diritto sulla quota non consenta di attuare il passaggio generazionale dell’impresa di famiglia.
- Interpello n. 115/2026 — inapplicabilità dell’esenzione a trasferimenti di quote sociali in comunione indivisa che non permettono l’integrazione effettiva del controllo di diritto; e abusività del conferimento di partecipazioni dalla società alla NewCo in regime di realizzo controllato, preordinato alla donazione delle azioni di NewCo ai figli, per vantaggio fiscale indebito in termini di minore imposta di donazione (art. 177, comma 2 del TUIR e art. 16, lettera b) del Testo unico).
- Interpello n. 109/2026 — inapplicabilità dell’esenzione ai trasferimenti di quote sociali in comunione ereditaria indivisa non di controllo.
- Interpello n. 11/2026 — decadenza dall’agevolazione in caso di scissione parziale proporzionale di società le cui quote erano state ricevute in donazione agevolata, seguita dal conferimento della totalità delle quote della società scissa nella neocostituita beneficiaria.
- Interpello n. 271/2025 — atto di donazione della nuda proprietà della quota di maggioranza, con convenzione nell’atto stesso di trasferimento ai beneficiari della maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria.
- Interpello n. 72/2024 — donazione contestuale ai propri discendenti, in regime di comproprietà, di una quota di partecipazione sociale detenuta a titolo personale unitamente a una quota indivisa del pacchetto azionario già in comunione ereditaria con i medesimi discendenti.
- Interpello n. 185/2023 — requisiti per l’esenzione dei trasferimenti di quote sociali e azioni.
Conclusione dell’Agenzia: «Tenuto conto che la ratio della norma in esame è favorire il ricambio generazionale nelle aziende di famiglia, si ritiene che, nel caso di specie, all’atto di donazione non possa applicarsi il regime di esenzione dall’imposta di donazione di cui all’articolo 3, comma 4ter del TUS, in quanto il trasferimento in esame non consente agli aventi causa di acquisire il controllo di ALFA e pertanto in mancanza dei presupposti di legge.» - Interpello n. 155/2020 — decadenza dall’agevolazione per scissione asimmetrica parziale di società detenuta in comunione ereditaria.
Conclusione dell’Agenzia: «Per le suesposte motivazioni, si ritiene che l’operazione di scissione descritta configuri una causa di decadenza parziale dal beneficio, limitatamente alla parte di imposta sulle successioni e donazioni relativa alle quote di patrimonio netto scorporate dalla Società scindenda e confluenti nelle tre società beneficiarie.» - Interpello n. 38/2020 — donazione di azioni societarie ed esenzione ex art. 3, comma 4-ter del Testo unico.
Conclusione dell’Agenzia: «Pertanto, si condivide la soluzione prospettata dall’istante, secondo la quale l’esenzione dall’imposta di donazione, prevista dall’articolo 3, comma 4-ter del citato TUS, sia applicabile anche all’atto di donazione di cui alla fattispecie in esame, sempreché i donatari dichiarino di voler detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di trasferimento.» - Interpello n. 37/2020 — esenzione per i trasferimenti di aziende a favore dei discendenti e del coniuge; art. 3, comma 4-ter del Testo unico.
Conclusione dell’Agenzia: «Quanto alla fattispecie in esame, considerato che le cessioni contestuali, da parte dei disponenti, sono collegate funzionalmente, in quanto finalizzate a realizzare una complessiva finalità economica, idonea cioè a garantire il passaggio generazionale dell’impresa conservandone l’unitarietà e la funzionalità, si ritiene applicabile l’agevolazione in parola.»
Patto di famiglia e attribuzioni compensative
- Risoluzione n. 12/2025 (del 14 febbraio 2025) — patto di famiglia: attribuzioni compensative dall’assegnatario al legittimario non assegnatario, e imposta di donazione; art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. n. 346 del 1990. È il documento con cui l’Agenzia prende posizione, in via generale, sul trattamento della liquidazione dovuta ai legittimari non assegnatari: va letto nel testo integrale prima di quantificare l’imposta su un patto di famiglia, perché incide sia sull’aliquota applicabile sia sul rapporto con l’esenzione dell’azienda.
- Interpello n. 374/2022 — valutazione antiabuso di un acquisto di partecipazioni propedeutico al conferimento in regime di realizzo controllato ex art. 177, comma 2 del TUIR a favore di una NewCo unipersonale, seguito dalla stipula di un patto di famiglia a favore del discendente.
Conclusione dell’Agenzia: «Applicando tale criterio può, quindi, non emergere alcuna plusvalenza qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni conferite e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria risulti pari all’ultimo valore fiscale presso il soggetto conferente delle partecipazioni stesse.»
Liberalità indirette e donazioni di denaro
- Interpello n. 7/2024 — tassazione, ai fini dell’imposta di donazione, di un atto di donazione di denaro depositato su un conto estero da parte di donante estero a beneficiario italiano; art. 2 del D.Lgs. n. 346 del 1990.
- Interpello n. 366/2022 — applicazione dell’imposta di donazione alla liberalità diretta di denaro con atto pubblico.
Conclusione dell’Agenzia: «Pertanto, non si ravvisano in tale fattispecie, le caratteristiche della donazione “ indiretta”, che come sopra indicato è rappresentata da quelle attività o atti giuridici che producono il depauperamento del patrimonio del donante e il corrispondente arricchimento del donatario attraverso atti diversi dal vero e proprio contratto di donazione.» - Interpello n. 205/2020 — cointestazione di conto corrente bancario e imposta di donazione.
Conclusione dell’Agenzia: «Si condivide, pertanto, la soluzione interpretativa fornita dall’istante, secondo la quale la cointestazione del conto corrente per le finalità sopra ricordate (a garanzia della sicurezza economica dei figli), in adempimento di un obbligo stabilito dal giudice in sede di sentenza di divorzio, non costituisce una forma di donazione indiretta in favore della cointestataria e, quindi, non integra il presupposto impositivo dell’imposta di donazione.»
Divisione ereditaria e abuso del diritto
- Interpello n. 555/2021 — valutazione antiabuso ex art. 10-bis dello Statuto del contribuente di un’operazione di divisione ereditaria seguita da scissione parziale asimmetrica non proporzionale (art. 173 del TUIR).
Conclusione dell’Agenzia: «Ciò posto, si ritiene, sulla base delle dichiarazioni e delle affermazioni dell’istante nonché dell’analisi del contenuto dell’istanza di interpello, delle memorie integrative e della relativa documentazione allegata, che le operazioni prospettate non comportino il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.»
Sulla collazione i notiziari esaminati non segnalano documenti di prassi dell’Agenzia: è una questione che resta civilistica, e che in sede fiscale emerge solo indirettamente attraverso la ricostruzione del valore delle quote.
Soggetti esteri e beni all’estero
- Interpello n. 16/2026 — inapplicabilità dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni al trasferimento mortis causa a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino, per mancanza del requisito della condizione di reciprocità (art. 3 del Testo unico).
- Interpello n. 206/2020 — successione di un soggetto residente e deceduto in Francia, con un immobile in Italia. L’Agenzia distingue i due piani: ai fini civilistici richiama l’art. 21 del Regolamento UE n. 650/2012, per cui la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato di residenza abituale del defunto; ai fini fiscali osserva che il Regolamento non concerne la materia tributaria e richiama la Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni su successioni e donazioni, ratificata con legge 14 dicembre 1994, n. 708, il cui art. 5 rende imponibili nello Stato di situazione gli immobili. Conclude che per l’imposta di successione sul bene sito in Italia si applica la legislazione italiana e che, ai fini delle franchigie dei commi 48 e 49 dell’art. 2 del D.L. n. 262 del 2006, rilevano esclusivamente i trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia.
Conclusione dell’Agenzia: «Pertanto, la legge dello Stato di residenza del de cuius disciplina gli aspetti civilistici della successione, compresi quelli relativi alla devoluzione dell’eredità.» - Interpello n. 407/2023 — indicazione nella dichiarazione di successione dei chiamati all’eredità stranieri privi di codice fiscale italiano. Il quesito proviene da un cittadino siriano residente all’estero.
Conclusione dell’Agenzia: «Nella fattispecie in esame, pertanto, l’ Istante, in assenza della attribuzione dei codici fiscali in Italia in relazione a tutti i cittadini stranieri chiamati all’eredità, deve indicare nella dichiarazione di successione i dati sopra indicati in sostituzione del codice fiscale assente.»
Effetti fiscali dopo il trasferimento gratuito
- Risoluzione n. 62/2025 (del 30 ottobre 2025) — plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile ricevuto in donazione e oggetto di interventi edilizi che hanno dato diritto alla detrazione dell’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020 (Superbonus); art. 67, comma 1, lettera b-bis) del TUIR.
- Principio di diritto n. 7 (del 2 ottobre 2025) — detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso di trasferimento mortis causa dell’immobile all’erede che non ne ha la detenzione materiale e diretta al momento dell’apertura della successione; art. 16-bis, comma 8, secondo periodo del TUIR.
Il tema delle plusvalenze è trattato per esteso nella pagina Plusvalenze e bonus edilizi della stessa sezione.
Documenti esclusi da questa rassegna
Diciannove documenti presenti nell’estrazione interna non sono riportati qui, e Le diciamo perché. L’estrazione nasce dai PDF dei notiziari, e in una parte dei casi l’oggetto è arrivato illeggibile: troncato a metà; costituito da un frammento di testo altrui — una nota bibliografica, il passaggio di un’altra risposta, due colonne del PDF fuse insieme; oppure con un estremo inesistente, nato dal numero di un documento citato nel corpo del testo. Prima di pubblicare abbiamo verificato ogni numero sul notiziario di origine, e abbiamo scartato tutto ciò che non ha superato il controllo. Due esempi, perché veda il tipo di errore: un documento indicato come risoluzione n. 126/2022 rinvia in realtà alla risoluzione n. 126/E del 17 ottobre 2017, citata nel testo; un documento indicato come risoluzione n. 26/2020 corrisponde in realtà alle risposte a interpello n. 37/2020 e n. 38/2020, che per questo abbiamo potuto recuperare e riportare per esteso sopra. Infine, sette documenti riguardavano il trust e stanno nella pagina Trust e vincoli di destinazione, dove sta la loro materia. Non trova qui, poi, la conclusione dell’Agenzia sotto ogni voce: la trova sotto i documenti compresi fra il 2019 e il 2023, perché è in quegli anni che i notiziari ne riproducevano il testo integrale. Per i documenti anteriori al 2019 e per quelli dal 2024 in avanti la fonte dava la sola segnalazione, e la conclusione non è riportata: di quei documenti Le restano l’estremo e l’oggetto, e il testo integrale si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Fonti
- Agenzia delle Entrate — testo integrale di interpelli, risoluzioni, circolari e principi di diritto.
- Documentazione economica e finanziaria (Ministero dell’Economia e delle Finanze) — banca dati della prassi e della normativa tributaria.
- Consiglio Nazionale del Notariato — Studi delle Commissioni e segnalazioni di CNN Notizie.
- Normattiva — testo vigente del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, della legge 21 novembre 2000, n. 342 e del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139.
Una risposta a interpello vincola il solo contribuente che l’ha chiesta e soltanto sul caso prospettato: non è una norma e non crea precedente. Serve a conoscere la posizione dell’ufficio, che su più di un punto non coincide con quella della Corte di Cassazione. Questa rassegna non costituisce parere e non sostituisce l’esame del caso concreto: nell’art. 3, comma 4-ter basta cambiare un dettaglio dello statuto perché l’esito si ribalti.
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Capire prima di firmare.