Pubblicata il 27 ottobre 2026 — Aggiornata al 27 ottobre 2026. Studio Notarile Marco Fiorentino, Via Cuma n. 6 (Santa Lucia), 80132 Napoli.

Questa pagina fa parte della Guida fiscale per i professionisti, dove trova le avvertenze di lettura comuni a tutta la sezione e l’indice degli altri settori.

Sono raccolti qui quarantadue documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate sull’imposta di successione e sull’imposta di donazione, segnalati dai notiziari del Consiglio Nazionale del Notariato fra il 2019 e il 2026. Sono quarantadue su sessantaquattro: dei documenti estratti per questo settore, diciannove sono stati scartati perché l’estremo o l’oggetto non ha superato la verifica sul notiziario, e sette appartengono per materia alla pagina sui trust — trova il dettaglio in fondo. Il nodo pratico che li attraversa è uno: dopo il passaggio all’autoliquidazione dell’imposta di successione (D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139) il contribuente dichiara e versa da sé, e il margine per discostarsi dalle posizioni dell’ufficio si è stretto. Il secondo nodo è l’esenzione per aziende e quote ai discendenti dell’art. 3, comma 4-ter del Testo unico: nel biennio 2025-2026 l’Agenzia l’ha negata in una serie ravvicinata di risposte, e vale la pena leggerle in fila. Di questi documenti, venti riportano anche la conclusione dell’Agenzia nelle sue parole, ripresa dal testo integrale pubblicato nei notiziari del Consiglio Nazionale del Notariato fra il 2019 e il 2023.

Autoliquidazione, dichiarazione telematica e adempimenti

Attivo ereditario e base imponibile

Sulle passività deducibili i notiziari esaminati non segnalano risposte a interpello dedicate.

Legati, oneri testamentari e obblighi dell’erede

Agevolazione prima casa nei trasferimenti gratuiti

Il riferimento è l’art. 69, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che estende alle imposte ipotecaria e catastale dovute sui trasferimenti gratuiti il trattamento previsto per la prima casa. Letta in fila, questa serie mostra un orientamento che si restringe sul requisito catastale.

Esenzione per aziende e quote ai discendenti (art. 3, comma 4-ter)

In evidenza: i dinieghi del 2025-2026. Nel giro di pochi mesi l’Agenzia ha negato l’esenzione dell’art. 3, comma 4-ter del Testo unico successioni e donazioni in quattro situazioni ricorrenti nella pratica: quote in comunione ereditaria indivisa che non danno il controllo (n. 109/2026 e n. 115/2026); trasferimento della nuda proprietà con riserva di usufrutto che non consente il passaggio generazionale (n. 116/2026); trasferimento della nuda proprietà con diritti particolari riservati al donante che impediscono al beneficiario di integrare il controllo di diritto (n. 143/2026); conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato preordinato alla donazione, ritenuto abusivo (n. 115/2026). Sul fronte della decadenza, la linea è altrettanto netta: scissione seguita da conferimento (n. 11/2026) e scissione asimmetrica parziale di società detenuta in comunione ereditaria (n. 155/2020). L’unico esito di apertura di questa serie è il n. 152/2026, dove l’Agenzia afferma che rileva la detenzione del controllo di diritto, senza obbligo di mantenere la titolarità di tutte le partecipazioni acquisite in esenzione. Se sta impostando un passaggio generazionale, è su questi profili che conviene costruire l’atto prima di firmarlo.

Patto di famiglia e attribuzioni compensative

Liberalità indirette e donazioni di denaro

Divisione ereditaria e abuso del diritto

Sulla collazione i notiziari esaminati non segnalano documenti di prassi dell’Agenzia: è una questione che resta civilistica, e che in sede fiscale emerge solo indirettamente attraverso la ricostruzione del valore delle quote.

Soggetti esteri e beni all’estero

Effetti fiscali dopo il trasferimento gratuito

Il tema delle plusvalenze è trattato per esteso nella pagina Plusvalenze e bonus edilizi della stessa sezione.

Documenti esclusi da questa rassegna

Diciannove documenti presenti nell’estrazione interna non sono riportati qui, e Le diciamo perché. L’estrazione nasce dai PDF dei notiziari, e in una parte dei casi l’oggetto è arrivato illeggibile: troncato a metà; costituito da un frammento di testo altrui — una nota bibliografica, il passaggio di un’altra risposta, due colonne del PDF fuse insieme; oppure con un estremo inesistente, nato dal numero di un documento citato nel corpo del testo. Prima di pubblicare abbiamo verificato ogni numero sul notiziario di origine, e abbiamo scartato tutto ciò che non ha superato il controllo. Due esempi, perché veda il tipo di errore: un documento indicato come risoluzione n. 126/2022 rinvia in realtà alla risoluzione n. 126/E del 17 ottobre 2017, citata nel testo; un documento indicato come risoluzione n. 26/2020 corrisponde in realtà alle risposte a interpello n. 37/2020 e n. 38/2020, che per questo abbiamo potuto recuperare e riportare per esteso sopra. Infine, sette documenti riguardavano il trust e stanno nella pagina Trust e vincoli di destinazione, dove sta la loro materia. Non trova qui, poi, la conclusione dell’Agenzia sotto ogni voce: la trova sotto i documenti compresi fra il 2019 e il 2023, perché è in quegli anni che i notiziari ne riproducevano il testo integrale. Per i documenti anteriori al 2019 e per quelli dal 2024 in avanti la fonte dava la sola segnalazione, e la conclusione non è riportata: di quei documenti Le restano l’estremo e l’oggetto, e il testo integrale si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate.


Fonti

Una risposta a interpello vincola il solo contribuente che l’ha chiesta e soltanto sul caso prospettato: non è una norma e non crea precedente. Serve a conoscere la posizione dell’ufficio, che su più di un punto non coincide con quella della Corte di Cassazione. Questa rassegna non costituisce parere e non sostituisce l’esame del caso concreto: nell’art. 3, comma 4-ter basta cambiare un dettaglio dello statuto perché l’esito si ribalti.

Torni all’indice della Guida fiscale per i professionisti per gli altri settori, o legga la pagina Trust e vincoli di destinazione, che continua questa materia. Se ha una pratica aperta e Le serve una posizione scritta, lo Studio dà pareri scritti su questioni civilistiche, fiscali e deontologiche, con valutazione di fattibilità dell’operazione: in Studio in Via Cuma n. 6 (Santa Lucia), 80132 Napoli, oppure in Consulenza online, in tempi brevi e senza impegno.

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Marco Fiorentino, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Partita IVA 00362508889. Scheda del Consiglio Nazionale del Notariato. Gli atti si firmano nello Studio a Napoli.

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