Pubblicata il 27 ottobre 2026 — Aggiornata al 27 ottobre 2026.

Questa pagina fa parte della Guida fiscale per i professionisti: la prassi dell’Agenzia delle Entrate negli atti notarili.

La pagina raccoglie 55 documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate su imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale e imposta di bollo, pubblicati fra il 2020 e il 2026 e segnalati nei notiziari del Consiglio Nazionale del Notariato. Sono raggruppati per sotto-tema e, dentro ogni sotto-tema, dal più recente al più antico. Di questi, 17 riportano anche la conclusione dell’Agenzia nelle sue parole, ripresa dal testo integrale pubblicato nei notiziari del Consiglio Nazionale del Notariato fra il 2020 e il 2023.

Il nodo pratico del settore è la qualificazione dell’atto prima della quantificazione dell’imposta. Che cosa è stato trasferito — un’azienda o un insieme di beni, un diritto o una facoltà, una disposizione o più disposizioni autonome — decide se si applica l’IVA o il registro, se l’imposta è proporzionale o fissa, e se gli acconti già tassati si scomputano. Buona parte della prassi degli ultimi anni serve proprio a questo: a dare un nome all’operazione.

Due questioni da conoscere prima dell’atto

1. Prezzo-valore e pertinenze: la nozione dell’Agenzia è più stretta di quella della Cassazione. Per estendere il prezzo-valore alla pertinenza l’Agenzia richiede elementi formali e materiali precisi — la graffatura catastale all’unità abitativa e la prossimità fisica fra pertinenza e abitazione. La Corte di Cassazione muove invece dal vincolo pertinenziale di diritto civile, più ampio e indipendente dalla rappresentazione catastale. Il caso più netto è la risposta a interpello n. 33/2022, trattata nella pagina Prima casa: la prassi dell’Agenzia delle Entrate, per materia: box auto a circa 1.300 metri dall’abitazione, pertinenzialità negata e art. 1, comma 497, della legge n. 266/2005 escluso. Davanti a una pertinenza non graffata o distante, la scelta della base imponibile va motivata per iscritto prima dell’atto.

2. Rent to buy: il perimetro dell’agevolazione secondo l’Agenzia. Per il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione (art. 23 del D.L. n. 133/2014) l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 2015, scompone il canone in quota di godimento e quota imputata al prezzo: alla prima si applica la disciplina propria delle locazioni, alla seconda le regole degli acconti, con scomputo dall’imposta dovuta per il trasferimento e rimborso dell’eventuale eccedenza ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 131/1986. In concreto, quindi, la quota imputata al prezzo va individuata in contratto e la liquidazione dell’imposta sul definitivo tiene conto di quanto già assolto sugli acconti.


Base imponibile e prezzo-valore

Alternatività registro–IVA e nozione di azienda

Registrazione, rettifica, locazioni e sanzioni

Preliminare, caparra, acconti e rent to buy

Atti societari, enti e procedure di crisi

Atti con la pubblica amministrazione, espropri e concessioni

Misure fisse

Sul solo art. 7 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 — trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare — la prassi conta una serie di risposte ravvicinate. Vale la pena leggerle insieme: le differenze stanno nei presupposti di fatto, non nel principio.

Imposta ipotecaria, formalità e cancellazione delle ipoteche

Imposta catastale, classamento e volture

Imposta di bollo

Che cosa non trova in questa pagina

Sono stati esclusi i documenti il cui oggetto, nella fonte, risulta troncato o ridotto a un frammento di citazione — note, richiami dottrinali, righe spezzate dall’impaginazione su due colonne dei notiziari: senza l’indicazione della fattispecie un rinvio non serve, e indovinarla sarebbe peggio. Sono invece rinviati alle altre pagine della sezione i documenti che appartengono a settori diversi: successioni e donazioni, trust, IVA negli atti immobiliari, plusvalenze e bonus edilizi, operazioni societarie, agricoltura e terzo settore. Dove non abbiamo letto la conclusione nel notiziario, riportiamo soltanto il tema: in concreto, per i documenti anteriori al 2020 e per quelli successivi al 2023 la conclusione dell’Agenzia non è riportata, perché la fonte da cui lavoriamo — i notiziari del Consiglio Nazionale del Notariato — ne pubblicava il testo integrale soltanto in quella finestra di anni. Alcune voci, infine, non riportano la conclusione pur appartenendo a quegli anni: la frase disponibile non era la decisione dell’Agenzia, e pubblicarla sotto quell’etichetta sarebbe stato fuorviante.


Fonti

Una risposta a interpello vincola il solo contribuente che l’ha chiesta e per la sola fattispecie prospettata: non è una norma, non crea precedente e non sostituisce l’esame del caso concreto. Cambiando un presupposto di fatto, la stessa questione riceve spesso una risposta diversa.

Gli altri settori della rassegna sono elencati nella pagina madre della Guida fiscale per i professionisti. Se su una pratica aperta Le serve una posizione scritta, lo Studio redige pareri scritti su questioni civilistiche, fiscali e deontologiche, con valutazione di fattibilità dell’operazione, in tempi brevi e senza impegno; il confronto può avvenire in Studio in Via Cuma n. 6 (Santa Lucia), 80132 Napoli, oppure in Consulenza online.

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Marco Fiorentino, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Partita IVA 00362508889. Scheda del Consiglio Nazionale del Notariato. Gli atti si firmano nello Studio a Napoli.

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