Pubblicata il 27 ottobre 2026 — Aggiornata al 27 ottobre 2026.

Questa pagina fa parte della Guida fiscale per i professionisti: la prassi dell’Agenzia delle Entrate negli atti notarili.

La pagina raccoglie 36 documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate sull’agevolazione prima casa e sul credito d’imposta per il riacquisto, pubblicati fra il 2020 e il 2026 e segnalati nei notiziari del Consiglio Nazionale del Notariato. I documenti sono raggruppati per sotto-tema e, dentro ogni sotto-tema, dal più recente al più antico. Di questi, 18 riportano anche la conclusione dell’Agenzia nelle sue parole, ripresa dal testo integrale pubblicato nei notiziari del Consiglio Nazionale del Notariato fra il 2020 e il 2023.

Il nodo pratico del settore non è l’aliquota: è il reticolo dei termini e delle dichiarazioni rese in atto. Prepossidenza, impegno ad alienare il pre-posseduto, riacquisto per evitare la decadenza e riacquisto per maturare il credito d’imposta corrono su scadenze diverse, con decorrenze diverse, e la riforma del 2025 ne ha allineata una sola. Chi redige l’atto, o chi assiste la parte prima dell’atto, lavora su questo.

Due punti di attrito da conoscere

1. Due anni per vendere il pre-posseduto, un anno per il credito d’imposta. L’art. 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 ha portato da uno a due anni il termine per alienare l’abitazione pre-posseduta di cui al comma 4-bis della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986. Il termine per il credito d’imposta nel riacquisto è invece rimasto quello dell’art. 7 della legge 23 dicembre 1998 n. 448: un anno dall’alienazione. L’Agenzia delle Entrate ha confermato la distinzione con la risposta a interpello n. 297/2025, osservando che le due disposizioni descrivono sequenze cronologiche diverse e che l’estensione del termine biennale non si comunica al credito. Conseguenza operativa: chi vende dopo l’acquisto agevolato ha due anni per non decadere, ma se vuole il credito deve riacquistare entro un anno dalla vendita.

2. Pertinenze: la nozione dell’Agenzia è più stretta di quella della Cassazione. Per l’applicazione dell’aliquota agevolata e del prezzo-valore alle pertinenze l’Agenzia richiede elementi formali e materiali precisi — la graffatura catastale all’unità abitativa e la prossimità fisica fra pertinenza e abitazione. La Corte di Cassazione muove invece dal vincolo pertinenziale di diritto civile, che è più ampio e prescinde dalla rappresentazione in catasto. La risposta a interpello n. 33/2022 è l’esempio più netto: box auto a circa 1.300 metri di percorso stradale dall’abitazione, pertinenzialità negata e prezzo-valore escluso. Davanti a una pertinenza non graffata o distante, la differenza fra le due letture si traduce in un rischio di accertamento che va messo per iscritto prima dell’atto.


Requisiti, dichiarazioni in atto e atti integrativi

Non possidenza e prepossidenza

Credito d’imposta per il riacquisto

Residenti all’estero e iscritti all’AIRE

Pertinenze, unità contigue e accorpamenti

Prima casa in successione e donazione

Decadenza, riacquisto e cause di esclusione

Prima casa under 36

Che cosa non trova in questa pagina

Dalla rassegna sono stati esclusi i documenti il cui oggetto, nella fonte, risulta troncato o ridotto a un frammento di citazione, e quelli il cui oggetto si limita alla formula “Agevolazione prima casa” senza indicare la questione: senza l’indicazione della fattispecie un rinvio non serve a nulla, e indovinarla sarebbe peggio. Dove non abbiamo letto la conclusione nel notiziario, riportiamo soltanto il tema. In concreto: per i documenti anteriori al 2020 e per quelli successivi al 2023 la conclusione dell’Agenzia non è riportata, perché la fonte da cui lavoriamo — i notiziari del Consiglio Nazionale del Notariato — ne pubblicava il testo integrale soltanto in quella finestra di anni. Alcune voci, infine, non riportano la conclusione pur appartenendo a quegli anni: la frase disponibile non era la decisione dell’Agenzia, e pubblicarla sotto quell’etichetta sarebbe stato fuorviante.


Fonti

Una risposta a interpello vincola il solo contribuente che l’ha chiesta e per la sola fattispecie prospettata: non è una norma, non crea precedente e non sostituisce l’esame del caso concreto. Cambiando un presupposto di fatto, la stessa questione riceve spesso una risposta diversa.

Gli altri settori della rassegna sono elencati nella pagina madre della Guida fiscale per i professionisti. Se su una pratica aperta Le serve una posizione scritta, lo Studio redige pareri scritti su questioni civilistiche, fiscali e deontologiche, con valutazione di fattibilità dell’operazione, in tempi brevi e senza impegno; il confronto può avvenire in Studio in Via Cuma n. 6 (Santa Lucia), 80132 Napoli, oppure in Consulenza online.

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Marco Fiorentino, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Partita IVA 00362508889. Scheda del Consiglio Nazionale del Notariato. Gli atti si firmano nello Studio a Napoli.

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