Pubblicata il 27 ottobre 2026 — Aggiornata al 27 ottobre 2026.

Questa pagina fa parte della Guida fiscale per i professionisti dello Studio Notarile Marco Fiorentino, Via Cuma n. 6 (Santa Lucia), 80132 Napoli.

L’IVA è il settore più ampio della rassegna: la raccolta interna dello Studio, estratta dai notiziari del Consiglio Nazionale del Notariato, conta 230 documenti di prassi riferibili agli atti immobiliari dal 2002 al 2026. In questa pagina ne abbiamo selezionati 56, privilegiando il quadriennio 2022-2026 e scartando i documenti superati, quelli di nicchia e quelli il cui oggetto, nella fonte, risulta troncato o illeggibile. Il nodo pratico ricorrente è sempre lo stesso: stabilire se la cessione rientri nel campo di applicazione dell’IVA e, se vi rientra, se sia imponibile per obbligo, imponibile per opzione o esente, perché da quella scelta dipendono l’alternatività con l’imposta di registro e il regime delle imposte ipotecaria e catastale. Di questi documenti, 25 riportano anche la conclusione dell’Agenzia nelle sue parole, ripresa dal testo integrale pubblicato nei notiziari del Consiglio Nazionale del Notariato fra il 2020 e il 2023.

Due sotto-temi che la rassegna non copre: sul reverse charge nelle cessioni immobiliari e sulle rettifiche e variazioni non abbiamo documenti utilizzabili in questa raccolta, e preferiamo dirlo anziché riempire la pagina con richiami di seconda mano. Un secondo limite riguarda le conclusioni: per i documenti anteriori al 2020 e per quelli successivi al 2023 la conclusione dell’Agenzia non è riportata, perché la fonte da cui lavoriamo — i notiziari del Consiglio Nazionale del Notariato — ne pubblicava il testo integrale soltanto in quella finestra di anni; per quei documenti indichiamo soltanto il riferimento e l’oggetto.

Imponibilità ed esenzione nelle cessioni di fabbricati (art. 10 n. 8-bis e 8-ter D.P.R. 633/1972)

È il perno dell’intera materia. L’esenzione è la regola per i fabbricati abitativi e per quelli strumentali; l’imponibilità è l’eccezione, legata alla qualità del cedente (impresa costruttrice o che ha eseguito gli interventi) e al quinquennio dall’ultimazione, oppure all’opzione manifestata in atto.

Categorie catastali F e fabbricati non ultimati

Le categorie fittizie — F1 aree urbane, F2 fabbricati collabenti, F3 fabbricati in corso di costruzione, F4 fabbricati in corso di definizione, F5 lastrici solari — non hanno rendita e non si lasciano incasellare nelle definizioni dell’art. 10. Il regime va quindi ricostruito caso per caso, ed è un punto su cui conviene fermarsi prima di impostare l’atto.

L’approfondimento del Consiglio Nazionale del Notariato. Lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 36-2026/T, «La cessione dei beni classificati nella categoria catastale F tra IVA e registro» (F. Raponi, pubblicato il 14 maggio 2026 e segnalato nel notiziario CNN dello stesso giorno), ricostruisce il regime delle singole categorie: per le aree urbane la sola classificazione catastale in F1 non è sufficiente a ritenere sussistente il presupposto oggettivo IVA, perché occorre guardare alla destinazione prevista dagli strumenti urbanistici; per i fabbricati in corso di costruzione (F3) e in corso di definizione (F4) la cessione è sempre imponibile; per i fabbricati collabenti (F2) e i lastrici solari (F5) la cessione è di regola esente ai sensi dell’art. 10 n. 8-bis del D.P.R. 633/1972 e imponibile soltanto se ne ricorrono i presupposti previsti da quella norma.

Aree edificabili, terreni e urbanistica convenzionata

Il presupposto oggettivo si gioca sulla destinazione urbanistica, non sull’intenzione dell’acquirente: la cessione di terreno non suscettibile di utilizzazione edificatoria è fuori campo IVA (art. 2, terzo comma, lett. c, D.P.R. 633/1972), quella di area edificabile vi rientra. Il secondo fronte è quello delle cessioni al Comune in attuazione di convenzioni.

Diritto di superficie e diritti edificatori

La costituzione e il trasferimento del diritto di superficie hanno un trattamento proprio, che la prassi ha ripreso più volte negli ultimi anni, anche per i riflessi sulle imposte dirette.

Costruzione, demolizione e ricostruzione, aliquote

L’aliquota non segue il nome che le parti danno all’intervento, ma la qualificazione urbanistica che ne dà il Comune nel titolo abilitativo. È il punto su cui si concentrano gli interpelli in materia di appalti e di prima cessione.

Pertinenze e accessorietà

Per le pertinenze il problema è doppio: stabilire se il bene segua il regime del bene principale e stabilire se le prestazioni che accompagnano la vendita siano accessorie ai sensi dell’art. 12 del decreto IVA, con il regime dell’operazione principale.

Cessioni d’azienda e di rami: il confine con la cessione di beni

Il confine è decisivo e non è nominalistico: fuori campo IVA (art. 2, terzo comma, lett. b) sta il trasferimento di un complesso idoneo a proseguire un’attività economica autonoma; dentro il campo IVA sta la cessione di beni, anche se numerosi. Dalla qualificazione dipende l’imposta di registro proporzionale.

Somme che non sono corrispettivo: indennizzi, contributi, riaddebiti

Senza il nesso diretto fra prestazione e controprestazione non c’è operazione rilevante ai fini IVA. È il criterio che l’Agenzia applica a indennizzi, contributi pubblici e riaddebiti di spese.

Locazioni, contratti di godimento e cessione del contratto

Soggetto passivo, gruppo IVA e adempimenti


Fonti

Una risposta a interpello vincola soltanto il contribuente che l’ha chiesta, e soltanto sul caso prospettato. Non è una norma, non crea precedente e non impegna il giudice: serve a conoscere la posizione dell’ufficio sulla fattispecie esaminata.

Il quadro generale della rassegna e gli altri settori sono nella Guida fiscale per i professionisti. Se su una pratica aperta Le serve una valutazione scritta, lo Studio dà pareri scritti su questioni civilistiche, fiscali e deontologiche, in Studio in Via Cuma n. 6 (Santa Lucia), 80132 Napoli, oppure in Consulenza online, in tempi brevi e senza impegno.

Rassegna a uso professionale. Non costituisce parere e non sostituisce l’esame del caso concreto: la stessa questione, cambiando un presupposto di fatto, riceve spesso una risposta diversa.

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Marco Fiorentino, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Partita IVA 00362508889. Scheda del Consiglio Nazionale del Notariato. Gli atti si firmano nello Studio a Napoli.

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